Lotta alla contraffazione: interlocuzione tra privati e guardia doganale

È infatti chiaro che si vogliono creare le condizioni per una fattiva sinergia, capace di ovviare ai limiti che i tempi e modi del processo ordinario e l’azione isolata dell’autorità doganale e/o del privato, incontrerebbero e che sarebbero senza dubbio incompatibili con le esigenze di rapido svolgimento della procedura di sospensione della commercializzazione delle merci contraffatte.

L’autorità doganale è altresì dotata di una facoltà di intervenire ex officio, quando le merci sospette siano vincolate ad un regime sospensivo ai sensi degli artt. 61 e 84 del Regolamento n. 2913/92 [13] del Consiglio, istitutivo del codice doganale comunitario.

Il Regolamento 1838/03 agli artt. 1.1 e 4 esplicita però che tale intervento può avvenire prima del deposito di una domanda da parte del titolare del diritto solo se esistano motivi sufficienti a far sospettare che le merci violino un diritto di proprietà industriale e le auto... _OMISSIS_ ...ossono sospendere lo svincolo e procedere al blocco per un massimo di tre giorni lavorativi, decorrenti dall’avvenuta notifica da parte del titolare del diritto o del detentore delle merci (se conosciuti), per consentire al titolare del diritto di depositare la regolare domanda di intervento di cui all’art. 5.

Qualora le autorità doganali nutrano sospetti di violazione, che però necessitino di conferme prima di darne informazione al titolare del diritto, queste possono richiedergli ogni utile informazione, senza fornirgli e divulgare però notizie sulle merci oltre a quelle relative al volume reale o supposto ed alla natura di esse.

Nel Regolamento è anche ridefinito il rapporto tra diritto comunitario e diritto interno, la cui competenza è determinata dallo stesso legislatore nazionale, mentre l’Accordo rinvia sempre genericamente alle «autorità competenti, amministrative o giudiziarie».

L’a... _OMISSIS_ ...e, per determinare se vi siano o meno violazioni di diritti di proprietà industriale deve riferirsi a una fonte interna e ad una esterna, anche solo per valutare se il marchio «non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali»; da ciò risulta evidente che è indispensabile un adeguato programma di informazione e di training dei doganieri chiamati all’apprezzamento prima facie.

Ai fini dell’applicazione delle norme dei Regolamenti in questione e come previsto dall’art. 2 comma 1 lett. a) del Reg. 1383/2003, sono da considerarsi merci contraffatte «le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione ai sensi d... _OMISSIS_ ...comunitaria […] o ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l’intervento delle autorità doganali».

Sempre lo stesso articolo, alla lettera b), definisce anche le merci usurpative come quelle «che costituiscono o che contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d’autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o al modello, registrato o meno a norma del diritto nazionale».

Innovativa in questo regolamento è l’estensione del concetto di merci contraffatte, in quanto qualsiasi segno che sia distintivo viene equiparato al marchio.

Pertanto anche le etichette, gli autoadesivi, gli opuscoli, i foglietti illustrativi ed i documenti di garanzia identici o confondibili con quelli originali in quanto contenenti il segno protetto, sono tutelati quanto il segno stesso.

Si potrebbe tuttav... _OMISSIS_ ...e mentre pacificamente è il segno che deve servire a distinguere i prodotti ed è altresì vero che etichette ed autoadesivi possono assumere importante rilievo di distinzione del prodotto agli occhi dei consumatori; viceversa opuscoli, foglietti illustrativi, documenti di garanzia e quant’altro sono in genere usati solamente come supporto e complemento all’utilizzazione del marchio e quindi non posseggono le stesse caratteristiche intrinseche di riconoscibilità.

Una volta prevista questa estensione è legittimo attribuire ai titolari dei diritti la prevista protezione e quindi estendere una tutela analoga a quella dei marchi anche ai segni distintivi diversi da essi; e questo anche se essi siano presentati separatamente, persino sugli imballaggi recanti il marchio.

A differenza del precedente regolamento, quello del 2003 assimila alle merci che violino un diritto di proprietà industriale persino gli stampi e le matrici desti... _OMISSIS_ ...nte alla contraffazione.

Visto che, come già ricordato, il legislatore comunitario ha comunque come linea guida la libera circolazione delle merci, ha previsto due esclusioni all’applicazione delle norme sui prodotti contraffatti, ma ne ha anche soppressa una prima esistente. L’ex art. 3 dell’Accordo infatti recitava: «I Membri posso escludere dall’applicazione delle disposizioni che precedono i piccoli quantitativi di merci a carattere non commerciale contenute nel bagaglio personale dei viaggiatori o inviate in piccole spedizioni». Tuttavia questa eccezione incontrava così forti resistenze da parte di Paesi, quali la Svizzera e la Francia, che temevano l’apertura di canali privati alla commercializzazione di articoli contraffatti di scarso ingombro, ma alto valore aggiunto (orologi e penne di marca in primis) che essa fu abrogata nel testo successivo.

Le altre ipotesi di esclusione sono stat... _OMISSIS_ ...ute all’art. 3 del Regolamento n. 1383, che permette i casi in cui le merci che recano marchio di fabbrica o di commercio si trovino alla dogana con il consenso del titolare del marchio, o le «merci prive di carattere commerciale, entro i limiti della franchigia doganale, siano contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e non vi siano indicazioni concrete che lascino supporre che esse formino parte di un traffico commerciale».

È notorio che un prodotto non abbia un carattere commerciale come suo connotato ontologico, ma che tale qualificazione sia conseguente a una sua attuata o attuabile commercializzazione. Qualsiasi prodotto può essere sia destinato ad uso personale che anche rivenduto e commercializzato.

L’accertamento della liceità o illiceità del comportamento del viaggiatore non va concentrato su una ricercata qualificazione commerciale del prodotto detenuto, bensì sull’identificazione documen... _OMISSIS_ ...atore, in quanto titolare di una struttura commerciale o comunque portatore di un interesse commerciale.

Tra i “considerando” di preambolo al Regolamento 1383/03, al punto 11, si osserva anche che per evitare il perturbamento dello sdoganamento delle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, tranne il caso in cui sia probabile vi sia un loro uso commerciale, si escludono dall’applicazione di quel regolamento le merci che possono essere contraffatte o usurpative importate da Paesi Terzi entro i limiti quantitativi concessi dalla franchigia doganale.

Per evitare troppe applicazioni discrezionali la Circolare ha definito i bagagli personali come «l’insieme dei bagagli che il viaggiatore è in condizione di presentare al servizio doganale al momento del suo arrivo, così come quelli presentati in seguito sotto riserva di giustificare che sono stati registrati come bagaglio accompagnato al momento d... _OMISSIS_ ...presso il relativo trasporto».