Tutela della proprietà intellettuale: il TRIPs

Negli ultimi anni l’evento che ha senza dubbio avuto la maggior importanza normativa in tema di Proprietà Intellettuale, è l’Accordo TRIPs del 1996 [10].

Esso assieme a molti altri accordi, protocolli, decisioni e dichiarazioni ministeriali, concorre a formare il GATT, ovvero Il General Agreement on Tariffs and Trade (Accordo Generale sulle Tariffe ed il Commercio), consistente in un accordo internazionale, il cui atto finale è stato sottoscritto a Marrakech il 15 Aprile 1995, per stabilire le basi per un sistema multilaterale di relazioni commerciali, con lo scopo di favorire la liberalizzazione del commercio mondiale.

Oltre ad introdurre per la prima volta la proprietà intellettuale nel GATT, l’Accordo ne tutela tutte le varie aree, sia delineando standard di protezione di livello molto elevato, che estendono gli obblighi internazionali per la prevenzione e la repressione della contraffazione.

L’Accor... _OMISSIS_ ...in sette parti, che riguardano: l’applicazione dei principi fondamentali; le norme sull’esistenza; l’estensione e l’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale; i mezzi e le procedure per la loro tutela; l’acquisizione ed il loro mantenimento; la prevenzione ed il regolamento delle controversie e disposizioni transitorie.

La parte III sulla Tutela dei diritti di proprietà intellettuale, nella sua Sezione IV, contiene le disposizioni speciali in materia di misure alla frontiera e in particolare, negli artt. 51 a 60, sulla prevenzione e repressione della contraffazione.

Nella parte sugli obblighi generali imposti agli Stati membri del GATT, vi sono nell’art. 41 due previsioni per rendere effettiva la tutela promessa dall’Accordo.

L’art. 41 n. 1, infatti, richiede che le legislazioni interne siano tali da «consentire un’azione efficace contro qualsiasi violazione de... _OMISSIS_ ...oprietà intellettuale, ivi compresi rapidi mezzi per impedire violazioni e mezzi che costituiscano un deterrente contro ulteriori violazioni».

L’art. 41 n. 2, invece, prescrive che le procedure di tutela non debbano essere indebitamente complicate o costose, né comportare termini o ritardi ingiustificati.

La possibilità, da parte del legittimo titolare, di chiedere il sequestro delle merci alla dogana, fu per la prima volta prevista in un Regolamento Comunitario del 1986 [11].

Secondo quel Regolamento, gli Stati membri potevano decidere se assegnare la competenza a deliberare su siffatte domande dei titolari del marchio ritenuto violato dai contraffattori alle stesse autorità doganali o ad altre amministrazioni. Gran parte degli Stati della Comunità, Italia compresa, ha optato per la prima alternativa, ma senza un’adeguata, parallela armonizzazione legislativa. In particolare l’Italia è riuscita ad appl... _OMISSIS_ ...mento solo il 28 aprile 1992 con D.M. Ministero delle Finanze n. 379, seguito poi da una Circolare interpretativa ad applicativa del 2 febbraio 1993, intitolata «Istruzioni relative alle misure intese a vietare l’immissione in libera pratica di merci contraffatte ed a scoraggiare il mercato internazionale».

Vista però la limitata applicazione del Regolamento del 1986, la Commissione ed il Consiglio hanno ritenuto opportuno estenderne gli ambiti, dando tutela anche al diritto d’autore e reprimendo la pirateria, emanando un nuovo Regolamento del Consiglio (n. 3295/94), tempestivamente dettagliato e applicato dalla Circolare (italiana) 188/D.

La nuova normativa, mentre talvolta assorbe il precedente Regolamento del 1986, altre volte rimane tuttora integrata da quel Regolamento e dalle disposizioni nazionali da esso derivanti, quali l’art. 35, comma 6 della Legge Comunitaria, n. 428/1990, il Regolamento amministrati... _OMISSIS_ ...o delle Finanze 9 luglio 1992 e la Circolare interpretativa n. 31 del 2 febbraio 1993.

Nel 2003 il legislatore comunitario ha ritenuto opportuno fare il bilancio dell’applicazione del Regolamento (CE) 3295/94 e sostituirlo con uno più attuale, al fine di migliorare il funzionamento del sistema relativo all’introduzione ed esportazione delle merci che violano i diritti di proprietà intellettuale, tenendo conto dei cambiamenti del mercato intervenuti in quei quasi dieci anni.

In seguito a proposta della Commissione, il Consiglio dell’Unione Europea, il 18 luglio 2003 ha emanato il Regolamento 1383/03 [12] che ha quasi totalmente preso come base il precedente Regolamento 3295/94, per poi abrogarlo per esigenze di chiarezza e certezza del diritto.

Pertanto, secondo la vigente disciplina, qualora venga presentata ad una dogana della merce destinata all’immissione e commercializzazione nel mercato interno, il... _OMISSIS_ ... diritto di marchio, disegno o diritto d’autore che sospetti essa sia contraffatta o vi sia stata violazione dei suoi diritti al di fuori della Comunità ha facoltà di presentare domanda all’autorità competente nel proprio Paese, affinché venga sospeso e negato lo svincolo di quella merce.

In tali casi le autorità doganali svolgono, per un periodo non superiore a sei mesi, controlli sulla merce in arrivo per poterne consentire l’identificazione, anche sulla scorta delle informazioni fornite dal richiedente e, una volta accertata l’effettiva presenza di merce contraffatta, ne dispongono la sospensione dello svincolo.

Effettuata quindi, la comunicazione al richiedente della presenza di detta merce alla dogana, costui ha un termine di 10 giorni (aumentati sino a 20 in determinati casi) per comprovare di aver iniziato una causa di merito o di aver ottenuto un provvedimento cautelare a tutela del suo diritto presumibilmente... _OMISSIS_ ...
Ove la Magistratura riconosca l’effettività della situazione di denunciata violazione del diritto di proprietà industriale, scatteranno le conseguenze previste dall’art. 17 del Reg. 1838/2003. Questo prevede che gli Stati Membri devono adottare le misure necessarie a consentire che le autorità competenti distruggano o estromettano dai circuiti commerciali le merci riconosciute violatrici dei diritti di proprietà industriale e, se la legislazione nazionale lo consente, senza alcun risarcimento al proprietario delle merci creando ulteriore pregiudizio al vero titolare del marchio o spesa per l’erario. Le legislazioni nazionali devono anche adottare tutte le misure necessarie a privare i colpevoli di ogni utile ottenuto od ottenibile e, escluse ipotesi eccezionali, ciò non può consistere solo nella eliminazione dei marchi di fabbrica o di commercio posti sulle merci contraffatte.

La sopra descritta disciplina si propone, all’... _OMISSIS_ ...alizzare un più efficace ostacolo alla violazione della proprietà industriale, mediante un’esplicita sollecitazione ad una forte collaborazione ed interlocuzione tra le autorità doganali, le autorità giudiziarie e le parti private interessate.