Nella tematica qui in discussione della rilevanza, amministrativa e/o penale, della contraffazione grossolana, la prospettata comparazione tra comportamenti sanzionabili (in via amministrativa o penale) e non sanzionabili deve fare quindi i conti con una più precisa individuazione degli elementi che caratterizzano, da un punto di vista materiale, la c.d. contraffazione grossolana.
Solo la vendita o l’acquisto di ciò che è contraffatto in modo smaccato consente infatti di escludere la ricorrenza di fattispecie di maggiore gravità e di lasciare spazio alle assai più miti sanzioni amministrative della legge 80/2005, come novellata dalla legge 99/2009. Invece, ove la merce compravenduta sia stata confezionata in modo tale da non rendere palese la sua origine contraffatta, il discorso non potrà che essere fatto risalire a quello, già trattato nel precedente paragrafo, relativo alla più esatta individuazione della fattispecie di reato concretamente realizz...
_OMISSIS_ ...LF|
Potrebbe in questi casi configurarsi non solo un’ipotesi di incauto acquisto ma persino di ricettazione, in quanto la desumibilità della consapevolezza della provenienza delittuosa delle cose acquistate o ricevute può essere ricavata sulla base della qualità, del prezzo delle cose stesse o delle modalità attraverso le quali le stesse sono offerte in vendita.
Infatti per giurisprudenza costante, agli effetti della sussistenza del delitto di ricettazione, «la prova del dolo può ricavarsi anche dagli elementi normativi elencati nell’art. 712 c.p. come parametri di sospettabilità obiettiva dell’illecita derivazione della cosa» [3].
Per cogliere gli aspetti fondamentali che caratterizzano una palese riconoscibilità dell’origine non autentica degli oggetti compravenduti, soccorre il mutamento di prospettiva. Infatti la giurisprudenza di legittimità se ne è occupata con riguardo a casi, concernenti la detenz...
_OMISSIS_ ... commercio di prodotti con marchi o segni distintivi falsi.
Un vero leading case dell’attuale giurisprudenza in tema di contraffazione grossolana, è costituito dalla sentenza n. 21.787 di data 29 maggio 2008 della V Sezione penale della Corte di Cassazione, che appunto analizza il rapporto tra contraffazione e riconoscibilità della stessa.
In discussione è la configurabilità della violazione dell’art. 474 c.p., anche nell’ipotesi di messa in commercio di prodotti aventi un marchio grossolanamente contraffatto ed in cui non spieghino alcuna influenza le condizioni di vendita, sebbene queste siano talmente peculiari da evitare l’induzione in errore di un acquirente di media diligenza sulla genuinità delle merci.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli aveva infatti proposto ricorso in Cassazione avverso una sentenza del giudice di primo grado, che aveva assolto un cittadino extracomun...
_OMISSIS_ ...o a detenere, ai fini della vendita, alcune magliette con una falsa effigie, dall’imputazione di commercio di beni con marchio contraffatto. Il giudice di merito aveva assunto infatti la grossolanità della falsificazione, in ragione della sua riconoscibilità da parte di un acquirente di media diligenza.
Le censure alla decisione erano incentrate sulla natura di reato di pericolo dell’art. 474 c.p. e sulla necessità di assumere, ai fini della valutazione dell’eventuale “grossolanità” della falsificazione, non già il punto di vista del singolo acquirente, ma quello della collettività nel suo complesso.
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha chiarito che la norma incriminatrice in questione non è volta a tutelare l’acquirente del bene munito di marchio contraffatto, quanto piuttosto la pubblica fede; da ciò non può dedursi la presenza di un reato impossibile, solo a causa della scarsa attitudine inganna...
_OMISSIS_ ...sificazione. La contraffazione diventa infatti potenzialmente lesiva non solo nel momento e con le modalità di acquisto del singolo avventore, ma anche, secondo logica, con la successiva utilizzazione in pubblico del bene.
Secondi i Giudici di Piazza Cavour risponde del reato ex art. 474 c.p., anche chi detenga ai fini della vendita prodotti muniti di un marchio palesemente contraffatto, in quanto il bene giuridico tutelato dalla norma consiste nell’affidamento generalizzato dei consumatori nella genuinità dei marchi; infatti, nell’ottica della successiva utilizzazione del bene, è idoneo a generare confusione sulla genuinità del segno distintivo anche un bene che con l’uso della diligenza media possa dirsi riconoscibilmente contraffatto.
La citata decisione della V sezione della Corte di Cassazione risulta peraltro allineata ad un orientamento consolidato (con una sola eccezione [4]), che ritiene punibili le condotte ineren...
_OMISSIS_ ... di prodotti con segni distintivi falsificati anche con modalità grossolane.
Nonostante ciò, si rinvengono ancora oggi difese impostate sulla affermazione di palese grossolanità della merce contraffatta detenuta; la giurisprudenza è però attestata sulla affermazione della natura di reato di pericolo del delitto in questione ed ha, ad esempio, confermato la condanna di un soggetto che deteneva un elevato numero di orologi contraffati di vari prestigiosi e noti marchi (tra i quali Rolex, Bulgari, Cartier ecc. [5]), benché il livello di tale contraffazione non fosse in alcuni casi molto sofisticato. Seguendo l’impostazione giurisprudenziale si nota quindi come abbia peso rilevante il ragionamento sul bene giuridico tutelato dalla norma penale.