Uso di una contraffazione: tra ricettazione e incauto acquisto

Per la ricettazione occorrono, però, circostanze più consistenti di quelle che suscitano semplicemente un motivo di sospetto che la cosa provenga da delitto e quindi solo la presenza di dati di fatto inequivocabili circa la possibilità della provenienza delittuosa del bene consente di riconoscere la ricorrenza del delitto di ricettazione sorretto dal dolo eventuale.

Solo in questa situazione l’agente, rappresentandosi come altamente probabile l’eventualità della provenienza delittuosa della cosa, accetta il rischio di ingerirsi nella sua circolazione. In questo modo egli dimostra di avere operato una scelta consapevole tra l’agire e il non agire, mentre nell’incauto acquisto l’agente di fronte a un mero motivo di sospetto potrebbe avere un atteggiamento psicologico di mero disinteresse, disattenzione, noncuranza.

Ove il principio sancito da questa decisione a Sezioni Unite dovesse trovare diffusa applicazione, ... _OMISSIS_ ...la lotta alla contraffazione, nella fase della distribuzione, ne uscirebbe consolidata, posto che gli ambiti dell’incauto acquisto (il quale consente di accedere al meccanismo dell’oblazione) sono destinati a ridursi sensibilmente a fronte di un allargamento dei casi di ricettazione, in cui si ravvisino gli estremi anche solo del dolo eventuale.

La tradizionale e schematica distinzione che ha segnato per anni il confine, sia pure controverso, tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione di incauto acquisto, fondata prevalentemente sull’elemento psicologico dei due reati - rispettivamente dolo e colpa [5]- è così ora messa, in un certo senso, in discussione dalla citata pronuncia.

In realtà il citato prevalente orientamento giurisprudenziale circa la distinzione tra il reato di ricettazione e quello di incauto acquisto è sempre stato affiancato da un opposto orientamento, che valorizzava invece l’elemento... _OMISSIS_ ...cogliere la distinzione tra le due fattispecie. Nel delitto di ricettazione esso sarebbe costituito dalla provenienza delittuosa delle cose acquistate, nella contravvenzione da una situazione di fatto concretante un dubbio qualificato dalla esistenza di almeno uno degli indici di sospettabilità enunciati dalla norma (qualità dei beni, prezzo, condizione dell’offerente) [6].

È evidente che per risolvere adeguatamente il problema, anche nell’ottica della tematica di nostro interesse, non appare più sufficiente limitarsi all’alternativa tra la sussistenza di un atteggiamento negligente dell’autore, rispetto ad elementi di mero sospetto circa l’illegittima origine del bene acquistato, ovvero di una consapevole certezza al riguardo [7].

Come è noto le conseguenze non sono minime, se si considera che la spesso troppo ardua dimostrazione del dolo di ricettazione favorisce statisticamente il ricorso da parte delle Procu... _OMISSIS_ ...oblematica contestazione di incauto acquisto. Ciò comporta, come detto, la possibilità di oblazione [8] ex art 162-bis c.p., in concreto assai modesta con innegabili ricadute sulla reale portata dissuasiva dello strumento penale di contrasto al fenomeno.

Un tanto assume un valore ancora più significativo allorquando il reato presupposto sia, appunto, la falsificazione dei segni distintivi.

È infatti assai raro riscontrare in giurisprudenza una casistica applicativa di queste fattispecie all’ambito di nostro interesse. E, in effetti, si potrebbe ragionevolmente affermare che sul potenziale acquirente di un prodotto contraffatto eserciti un maggiore effetto deterrente il rischio di una salata sanzione amministrativa, che non la minaccia (assai remota) di eventuali conseguenze penali.

Con l’intervento della sentenza SS.UU. ric. Nocera, però, tale situazione potrebbe subire un mutamento, poiché le Sezioni Unite, supera... _OMISSIS_ ...o tra le Sezioni Semplici, hanno sciolto i dubbi sulla configurabilità del dolo eventuale anche nel reato di ricettazione, ammettendolo, purché esso non sia desunto da semplici motivi di sospetto.

È prevedibile quindi, che la ritenuta compatibilità, temperata, del dolo eventuale con il delitto di ricettazione, sia destinata ad ampliarne significativamente gli spazi applicativi, erodendo, almeno in parte, l’ambito, sin qui predominante, dell’incauto acquisto.

Il contrasto giurisprudenziale verteva tra due visioni, per così dire, estreme del problema: la prima negava la compatibilità del dolo eventuale con il delitto di ricettazione, facendo ricadere ogni ipotesi diversa da quelle caratterizzate dalla piena consapevolezza della provenienza delittuosa del bene nella contravvenzione dell’art. 712 c.p.

Il secondo orientamento allargava il perimetro della ricettazione, ammettendo la riconoscibilità del dolo,... _OMISSIS_ ...e, con esclusione solo dei casi francamente riconducibile alla mera colpa.

Come si vede né l’uno né l’altro dei citati indirizzi riusciva a soddisfare l’esigenza di un efficace risoluzione di molti casi pratici.

Per di più, l’azione di contrasto al fenomeno della contraffazione è perseguita dal legislatore italiano anche con una produzione di norme non dirette semplicemente alla repressione delle attività di falsificazione, imitazione, e in generale di contraffazione dei prodotti e dei marchi, ma anche con norme che intervengono, soprattutto a tutela del prodotto Made in Italy, con l’intento di fissare una serie di regole che permettono di certificare le condizioni che consentono di apporre l’etichetta Made in Italy ai prodotti e ad assicurare la tracciabilità dei prodotti medesimi.

In tal modo, aumentando gli oneri a carico del produttore di oggetti ideati, realizzati e marcati con i rinoma... _OMISSIS_ ...stema Italia, si vorrebbe realizzare il duplice scopo di assicurare una maggior tutela ai diritti del consumatore [9] e di creare un’ulteriore e maggiore difficoltà alle operazioni materiali di contraffazione.

In tal senso va il contenuto della L. 8 aprile 2010 n. 55, recante disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri [10],; tale normativa all’art. 1 istituisce un sistema di etichettatura obbligatorio dei prodotti finiti ed intermedi in questi tre settori produttivi, «al fine di consentire ai consumatori finali di ricevere una adeguata informazione sul processo di lavorazione dei prodotti».

L’etichettatura di tali prodotti in particolare, dovrà evidenziare il luogo di origine di ciascuna fase di lavorazione ed assicurare la tracciabilità dei prodotti stessi, con conseguente intuibile maggiore possibilità di “smascherare”, anche agli occhi del... _OMISSIS_ ...dio, un falso prodotto Made in Italy che non sia corredato da questo obbligatorio apparato identificativo.

Tuttavia, come si evidenzierà più avanti, la norma citata è stata oggetto di fondate critiche, in relazione al suo contenuto ed alla sua forma, che rischiano per molti versi di vanificarne gli scopi.