L'utilizzatore finale della contraffazione

Tra i soggetti coinvolti a vario titolo, più o meno consapevolmente, nel processo della contraffazione, un particolare riguardo merita di certo l’acquirente del prodotto contraffatto.

Il consumatore, ossia l’utilizzatore finale della contraffazione, assume infatti un ruolo centrale nell’intero meccanismo contraffattivo: da un lato, nella prospettiva del produttore di merce contraffatta, rappresenta un obiettivo economico di ampie dimensioni e di non sempre uniforme tipologia, rispetto ad un prodotto che si diffonde sfruttando l’abbrivio della notorietà del marchio falsificato e l’ambizione di molti di possederlo ed esibirlo. In quest’ottica l’acquirente è il soggetto debole del rapporto e, soprattutto quando è ignaro dell’inganno in cui cade, ne è un’autentica vittima.

D’altro canto, e con particolare riferimento a chi va alla caccia del prodotto contraffatto, più o meno cosciente d... _OMISSIS_ ...che sottostanti, anche se ad esse indifferente, preoccupato essenzialmente di ottenere a prezzo vile ciò che in genere è, ai più, inaccessibile, non può non considerarsi almeno un “consapevole distratto”, se non addirittura, un “complice” lato sensu del contraffattore medesimo.

Ed è proprio con riguardo a tutto questo che è stata prevista la possibilità di interventi sanzionatori anche a carico dell’acquirente.

La lotta alla contraffazione, sul fronte della fase finale della distribuzione al dettaglio, sarebbe tuttavia ancora debole, se non fosse significativamente rafforzata da norme del codice penale specificamente destinate a contrastare l’acquisto e la diffusione del prodotto di attività illecite.

Il riferimento è, ovviamente, agli artt. 648 (ricettazione) e 712 (incauto acquisto) del codice penale.

Infatti l’acquirente di merce contraffatta rischia di essere alterna... _OMISSIS_ ...ato di essersi procurato, senza le necessarie verifiche, merce di provenienza non genuina, ovvero di aver persino agito in piena consapevolezza dell’origine fasulla del prodotto e/o del marchio che lo contrassegna.

La distinzione tra tali due ipotesi, oltre ad essere sfuggente nella quotidianità, non è nemmeno semplice nell’analisi giurisprudenziale.

Già nel 2001 una nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione fece registrare un significativo arresto in tema di concorso tra reati di contraffazione e ricettazione con riguardo alla particolare posizione del rivenditore [1].

In questa posizione commerciale intermedia tra il produttore di merce contraffatta ed il suo acquirente finale, la questione giuridica verteva, sostanzialmente, sulla possibilità di configurare un concorso tra le ipotesi delittuose di detenzione e vendita di prodotti contraffatti e di ricettazione degli stessi.

... _OMISSIS_ ...discussione nella recente giurisprudenza di legittimità concernente i profili applicativi della tutela penale dei segni distintivi presenta aspetti di particolare interesse, posto che proprio in questo settore la Cassazione ha affrontato la tematica, con pronunce che mettono addirittura in discussione alcuni principi fondamentali del sistema penale [2], con specifico riguardo alla rilevanza penale del c.d. “falso grossolano” per l’integrazione dei reati di cui all’art. 474 c.p. Sul punto si rimanda a quanto più diffusamente esposto al capitolo che segue.

Molteplici dubbi interpretativi si sono poi anche posti, nel corso degli ultimi anni dando luogo a contrasti tra sezioni della stessa Corte di Cassazione [3].

Con recente pronuncia resa a Sezioni Unite [4] i Giudici di Piazza Cavour hanno posto un arresto risolutivo per tutte le tesi ed i dubbi che nel tempo si erano contrapposti su questa annosa questione. In partico... _OMISSIS_ ...a afferma che il reato di ricettazione è configurabile anche solo in presenza del dolo eventuale, anche se l’accertamento di tale forma del dolo non può basarsi su meri indici di sospetto.

L’elemento psicologico del reato, dunque il dolo, non è solo volontà, ma soprattutto rappresentazione del fatto nella sua complessità, ivi compreso anche il dubbio sul presupposto dell’evento. Pertanto secondo la Cassazione attraverso questo ragionamento si possono finalmente superare i contrasti tra i precedenti orientamenti giurisprudenziali, sui limiti che definiscono il rapporto tra i reati di ricettazione e di incauto acquisto.