Un problema pratico che, alla luce della novella del 2009, pare essere tornato di attualità, è quello che concerne l’identificazione del momento consumativo del reato di cui agli artt. 473 e 474 c.p. in relazione al momento iniziale della tutela penale del marchio.
In giurisprudenza infatti non esiste sul punto un orientamento costante e una recente sentenza ne è testimonianza.
Ci si riferisce ad una pronuncia dell’Alta Corte [1], la cui massima recita: «La tutela penale dei marchi o dei segni distintivi delle opere dell’ingegno o di prodotti industriali, finalizzata alla garanzia dell’interesse pubblico preminente della fede pubblica oltre che a quello privato dell’inventore, è anticipata al momento della data di presentazione della domanda di registrazione e brevetto, nelle forme di legge, della relativa domanda, con la descrizione dei relativi modelli di cui si rivendica l’esclusiva, in quanto ess...
_OMISSIS_ ...ente conoscibile il modello e possibile la sua illecita riproduzione. Queste conclusioni non possono essere modificate con l’entrata in vigore della nuova normativa in materia di marchi introdotta dalla L. 23.7.2009 n. 99» [2].
Il caso di specie riguardava l’impugnazione di un’ordinanza del Tribunale della libertà di Novara, che in accoglimento del ricorso presentato avverso un decreto di sequestro, aveva ritenuto insussistente il presupposto della ricorrenza dei contestati artt. 474 e 648 c.p. in relazione alla tutelabilità del marchio di forma, vantato dal titolare del marchio “cubo di Rubik”, con particolare riguardo alla merce sequestrata presso il magazzino della società ricorrente.
La particolarità della fattispecie risiedeva nel fatto che la società cui era stata sequestrata la merce, aveva in precedenza richiesto all’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno [3] la nullità, in vi...
_OMISSIS_ ...a, del brevetto di marchio comunitario, in titolarità di una società inglese, vedendosi respinta tale richiesta con decisioni rispettivamente assunte nell’ottobre 2008 e nel settembre 2009. La diatriba dunque consisteva nella legittimità della registrazione effettiva del marchio “cubo di Rubik” come marchio di forma ai sensi dell’art. 7 n. 1 lett. E Regolamento Marchio Comunitario 40/94 e dell’art. 9 Codice Proprietà Industriale [4].
In sostanza, il Tribunale della Libertà, con decisione azionabile rispetto a quella già presa dall’Autorità amministrativa, aveva dichiarato la nullità del marchio comunitario registrato dalla società inglese, conseguentemente facendo caducare il sequestro per difetto del suo ritenuto presupposto giuridico (la violazione degli artt. 473 e 474 c.p.).
Con riguardo ai delitti di contraffazione ed uso di marchio contraffatto di cui agli artt. 473 e 474 c.p., la Cassazione pertant...
_OMISSIS_ ...nza in esame, ha esteso al marchio comunitario l’interpretazione per la quale la presentazione della domanda rende il marchio conoscibile a tutti, facendolo divenire possibile oggetto di contraffazione. La tutela viene quindi correttamente anticipata a tale momento e non scatta solo dopo la registrazione, senza che in ciò la novella di cui alla L. 99/2009 abbia apportato modificazioni.
Questa sentenza conferma quindi quell’orientamento che aveva già stabilito un principio di grande importanza pratica, poiché ai fini penali equipara e ritiene meritevoli di tutela sia il marchio effettivamente registrato, sia quello non ancora registrato, purché per quest’ultimo sia stata già avviata la procedura di registrazione mediante il deposito della relativa domanda.
Pur tra i dubbi sollevati da molte parti e dalla giurisprudenza di segno opposto di altre sentenze della Suprema Corte, pare che tale scelta sia condivisibile, in quanto g...
_OMISSIS_ ...della presentazione della domanda di registrazione, si verifica la pubblicazione della domanda medesima e della descrizione del modello e/o del marchio, con evidente esposizione al rischio di un’illecita attività di contraffazione.
E peraltro non è revocabile in dubbio che il bene giuridico tutelato dalle disposizioni penali in discussione (artt. 473 e 474 c.p.), sia esso considerato la fede pubblica, sia - nell’ottica plurioffensiva - anche il diritto del privato detentore dell’idea o del marchio, sono suscettibili di lesioni già in quel momento, nel quale effettivamente e concretamente il marchio diviene di dominio pubblico e dunque conoscibile [5].
Ovviamente una siffatta anticipazione della tutela penale fa sorgere ulteriori problemi in ordine alla rilevanza penale di condotte contraffattive di marchio commesse nello spazio temporale intercorrenti tra il momento della presentazione della domanda di registrazione del mar...
_OMISSIS_ ...eventuale rigetto da parte dell’Ufficio Italiano Brevetti della domanda stessa.