Le agevolazioni fiscali del compendio unico in agricoltura

Veniamo ora ad indagare il regime tributario di favore stabilito dalla normativa in commento.

A tal riguardo, preme qui richiamare la più volte citata lettera dell’art. 5-bis, comma 2, del d.lgs. 228/2001, la quale espressamente prevede per il caso di «trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli», a favore di «coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento», l’applicazione del trattamento fiscale agevolato di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2, della legge 97/1994, consistente nell’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.

Ora, tralasciando in questa sede la disamina approfondita dei non pochi problemi di coordinamento che l’espresso richiamo contenuto nel d.lgs. ... _OMISSIS_ ...on la disciplina di cui alla legge 97/1994, stanti le profonde diversità esistenti fra le stesse [1], preme più opportunamente evidenziarsi quanto segue.

In primo luogo, stante la diversa lettera delle disposizioni citate, le quali rispettivamente fanno discendere l’applicabilità del relativo regime fiscale agevolato - dal «trasferimento, a qualsiasi titolo, di terreni agricoli posti nei territori delle Comunità Montane, a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento» - per quanto concerne il compendio montano; nonché, da «il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasfer... _OMISSIS_ ... per quanto concerne il compendio generale, preme affermarsi come l’applicabilità dello stesso sia, nell’un caso, legata alla preesistente qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale da parte del costituente; laddove, nell’altro, esso è legato all’impegno del loro conseguimento.

In altri termini, stante la differente formulazione della disposizione qui al vaglio rispetto a quella di cui alla legge 97/1994, deve ritenersi possibile, solo per la prima, l’applicabilità del regime fiscale agevolato in caso di acquisto di terreni agricoli da parte di soggetto che non possedendo le qualifiche di coltivatore diretto o iap, si impegni a conseguirle.

In secondo luogo, poi, deve evidenziarsi come solo rispetto alla normativa qui al vaglio sia prevista la riduzione ad un sesto degli onorari notarili per la stipula dei predetti atti. E ciò in quanto, solo nella disciplina in oggetto è richiesta... _OMISSIS_ ...la costituzione del compendio unico mediante un apposito atto soggetto a trascrizione.

Più precisamente, deve dirsi come tale riduzione ad un sesto concerni gli atti di acquisto o di trasferimento di terreni agricoli che contengano la dichiarazione costitutiva resa dalla parte acquirente o cessionaria. Mentre, laddove la costituzione del compendio unico avvenga con riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell’atto pubblico, saranno dovuti «gli onorari notarili determinati in misura fissa, con applicazione della voce di tariffa di cui all’articolo 6, comma 2, della tariffa degli onorari spettanti ai notai, approvata con decreto del Ministro della giustizia in data 27 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2001 [2]».

Ciò premesso, veniamo ad indagare quale si... _OMISSIS_ ...l regime fiscale stabilito dalla normativa qui al vaglio.

A riguardo, come detto, stante il rinvio operato all’art. 5-bis della legge 97/1994, deve ritenersi che il predetto trattamento consista nell’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere per i trasferimenti a qualsiasi titolo di terreni agricoli a favore coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento in qualità di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale.

Ora, come evidenziato dalla dottrina [3], l’espressione «di ogni altro genere» pone non pochi dubbi interpretativi, posto che essa appare superflua se si ritenga che il Legislatore abbia utilizzato il termine «imposta» in senso tecnico, non rinvenendosi altra imposta che gravi sui predetti trasferimenti di terreni agricoli se non qu... _OMISSIS_ ...imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo).

Se con la dizione de qua, invece, egli ha inteso attribuire al termine «imposta» il generico significato di imposizione tributaria, non sembra che ai trasferimenti siano applicabili tributi diversi dalle imposte indirette, poiché le tasse ipotecarie e catastali ed i tributi speciali non colpiscono i trasferimenti, ma rispettivamente le formalità di trascrizione, di voltura e di registrazione da essi derivanti.

Pertanto, secondo le ordinarie previsioni in materia, si ritengono comunque dovute la tassa ipotecaria e i tributi speciali catastali [4].

Da ultimo, stante il rinvio operato al comma 2 dell’art. 5-bis della legge 97/1994, il quale espressamente prevede il pagamento delle imposte non pagate, oltre agli interessi e alle maggiori imposte pari al 50% di quella dovuta, per il caso di violazione degli obblighi di cui al precedente comma 1, deve riteners... _OMISSIS_ ...sciplina qui al vaglio, la violazione dell’obbligo di coltivare o condurre il fondo per il termine decennale, nonché la violazione del vincolo di indivisibilità, comporti sempre la decadenza dal trattamento fiscale agevolato ed il pagamento della relativa sanzione.

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