GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI
L'impugnazione di uno strumento urbanistico deve pur sempre ancorarsi a specifici vizi ravvisati con riferimento alle determinazioni adottate dall'Amministrazione in ordine al regime dei suoli in proprietà del ricorrente, e non può fondarsi sul generico interesse a una migliore pianificazione del proprio suolo, che in quanto tale non si differenzia dall'eguale interesse che quisque de populo potrebbe nutrire.
Le prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme di natura regolamentare del piano urbanistico, destinate a regolare la futura attività edilizia, che sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo, possono essere oggetto di censura in occasione della impugnazione di questo.
Non può ammettersi ex se che qualsiasi proprietario di suoli ricompresi nel perimetro del Comune interessato dal P.R.G. abbia interesse a impugnare le prescrizioni del piano medesimo, indipendentemente dalla loro concreta incidenza sul suolo in sua proprietà, in vista dell’ottenimento del risultato utile consistente nella ripetizione dell’attività pianificatoria, dalla quale potrebbero discendere determinazioni a lui più favorevoli. Si tratterebbe di una soluzione che incide sui consolidati principi in tema di attualità e concretezza dell’interesse che deve fondare l’impugnazione, autorizzando una sorta di legittimazione generalizzata all’impugnazione del P.R.G., legata alla semplice qualità di proprietari di suoli compresi nel territorio comunale, ad onta della natura di atto generale dello strumento urbanistico e indipendentemente da un’immediata lesività delle sue prescrizioni.
In materia di discrezionalità nelle scelte urbanistiche, l'aspirazione ad una destinazione migliorativa, ove disattesa, non radica l’interesse qualificato all’impugnazione e, in mancanza di tali eventi non è configurabile un’aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria, ma esclusivamente un’aspettativa generica ad una reformatio in melius analoga a quella di qualunque altro proprietario di aree che aspiri all’utilizzazione più proficua dell’immobile e quindi una posizione cedevole rispetto alle scelte urbanistiche dell’amministrazione.
Nell’ambito delle disposizioni dirette a regolamentare l’uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, nei piani attuativi o in altro strumento generale individuato dalla normativa regionale, vanno distinte: a) le prescrizioni che, in via immediata, stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione, la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo); b) le altre regole che, più in dettaglio, disciplinano l’esercizio dell’attività edificatoria, generalmente contenute nelle NTA del piano o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze, sull’osservanza di canoni estetici, sull’assolvimento di oneri procedimentali e documentali, regole tecniche sull’attività costruttiva, ecc.); per le disposizioni appartenenti alla prima categoria s’impone addirittura, in relazione all’immediato effetto conformativo dello ius aedificandi dei proprietari dei suoli interessati che ne deriva, ove se ne intenda contestare il contenuto, un onere di immediata impugnativa in osservanza del termine decadenziale a partire dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio; invece, le prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme di natura regolamentare destinate a regolare la futura attività edilizia, che sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo, possono essere oggetto di censura in occasione della impugnazione di quest’ultimo.
In ordine alle prescrizioni che stabiliscono le potenzialità edificatorie di un territorio ed in relazione all’immediato effetto conformativo del jus aedificandi, se si vuol contestare tale aspetto v’è un onere d’immediata impugnazione nel termine di decadenza, decorrente dalla data di pubblicazione dello strumento pianificatorio.
L’impugnazione di uno strumento urbanistico deve sempre ancorarsi a specifici vizi ravvisati con riferimento alle determinazioni adottate dall’Amministrazione in ordine al regime dei suoli in proprietà del ricorrente e non può fondarsi sul generico interesse ad una migliore pianificazione del proprio suolo, che in quanto tale non si differenzia dall’eguale interesse che quisque de populo potrebbe nutrire.
Spetta al giudice, secondo il principio iura novit curia, ricostruire il quadro giuridico - normativo nel quale il potere di adottare regolamento edilizio o il piano regolatore è stato esercitato al fine di verificare l'esistenza delle illegittimità dedotte nell'impugnativa.
Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di ampia discrezionalità, e non sono perciò sindacabili dal giudice amministrativo, a meno che risultino inficiate da arbitrarietà o irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento dei fatti in ordine alle esigenze che si intendono in concreto soddisfare.
Nel caso in cui venga impugnata la prescrizione contenuta in un piano urbanistico, qualora nelle more del giudizio tale strumento sia interamente sostituito da un altro piano, non vi è più interesse a discutere sul precedente strumento, anche laddove il nuovo abbia riprodotto la prescrizione impugnata.
Non costituisce posizione di affidamento tutelabile in sede giurisdizionale quella del soggetto che veda semplicemente assegnata alla sua area una disciplina peggiorativa rispetto a quella dettata dai previgenti atti di pianificazione. In particolare la posizione del soggetto che semplicemente aspiri a dare corso a una lottizzazione convenzionata non può essere equiparata a quella di chi sia pervenuto a regolare i propri rapporti con il Comune mediante una convenzione che ponga diritti e obblighi in capo alle parti.
In materia di impugnazione di piani urbanistici generali l’essere abilitato a partecipare al procedimento di adozione degli strumenti urbanistici mediante lo strumento delle osservazioni non legittima anche alla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l’atto che lo conclude, atteso che la partecipazione procedimentale ed il processo amministrativo, che è giudizio impugnatorio di atti, si fondano su presupposti e condizioni differenti, persistendo la necessità per adire il giudice, ancorché si sia partecipato al procedimento di adozione dello strumento urbanistico, della titolarità di una posizione giuridica soggettiva (interesse legittimo), della legittimazione e dell’interesse ad agire, condizioni dell’azione che certamente non discendono dall’effettuata partecipazione.
Le scelte di indirizzo urbanistico possono formare oggetto di sindacato giurisdizionale solo nei casi di arbitrarietà, irrazionalità, irragionevolezza o palese travisamento dei fatti ossia dei limiti imposti in materia alla discrezionalità amministrativa.
GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> DIMOSTRAZIONE DEL DANNO
L’apprezzamento della presenza dell’interesse al ricorso si declina diversamente a seconda che la controversia sia relativa all’impugnazione di un titolo edilizio (ad esempio, in materia di distanze o per gli insediamenti commerciali), alla localizzazione di un’opera pubblica o ad uno strumento urbanistico. In quest’ultima ipotesi, l’impugnazione degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, è ammissibile nel caso in cui la parte ricorrente si dolga di prescrizioni che riguardano direttamente i beni di proprietà ovvero comportino un significativo decremento del valore di mercato o dell’utilità dei suoi immobili.
Nel caso di impugnazione di strumenti urbanistici, anche particolareggiati, o di loro varianti è necessaria l’allegazione di prove in ordine ai concreti pregiudizi subiti, che comunque non possono risolversi nel generico danno all'ordinato assetto del territorio, alla salubrità dell'ambiente e ad altri valori la cui fruizione potrebbe essere rivendicata da qualsiasi soggetto residente, anche non stabilmente, nella zona interessata dalla pianificazione.
In materia d’interesse a ricorrere avverso atti che concernono la pianificazione territoriale è da escludersi l’interesse al ricorso nell’ipotesi in cui il ricorrente non abbia fornito un’adeguata dimostrazione circa i danni patrimoniali subìti e, in generale, circa il deterioramento delle condizioni di vita generati dalla nuova destinazione urbanistica assegnata ad un’area viciniore rispetto a quella di sua proprietà.
Qualora il ricorrente impugni dinanzi al Giudice uno strumento urbanistico, anche particolareggiato, od una variante e, in generale, un atto preordinato alla definizione di un corretto assetto del territorio, la dimostrazione circa i danni patrimoniali subiti e, in generale, circa il deterioramento delle condizioni di vita risulta necessaria, onde evitare che il ricorso si fondi sulla generica lesione all’ordinato assetto del territorio da parte di uno qualunque dei residenti o di enti esponenziali, rientrando la pianificazione territoriale nell’alveo della discrezionalità amministrativa e non incontrando essa limiti in situazioni di mero fatto non tutelate specificamente dall’ordinamento.
GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Le norme tecniche di attuazione, a differenza delle prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata, appartengono alla categoria degli atti a contenuto generale, recanti prescrizioni a carattere normativo e programmatico, che hanno la precipua funzione di essere destinate a regolare la futura attività edilizia: il ricorso avverso di esse richiede quindi l’onere per la parte ricorrente della notifica a tutte le autorità emananti, a pena di inammissibilità.
Le regole che disciplinano in dettaglio l'esercizio dell'attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano regolatore o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze, sull'osservanza di canoni estetici, sull'assolvimento di oneri procedimentali e documentali, regole tecniche sull'attività costruttiva, ecc.) sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo e, dunque, possono essere oggetto di censura in occasione della sua impugnazione.
GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ATTUATIVI
Il dies a quo per l’impugnazione di un Piano Particolareggiato decorre, nel caso in cui dallo stesso discendano vincoli espropriativi, dalla data di notifica del decreto di approvazione, sussistendo in capo alla Pubblica amministrazione un obbligo di notifica individuale nei confronti dei proprietari di immobili direttamente incisi dalla disciplina del Piano, e dalla data di tale notifica deve essere individuato il dies a quo per la proposizione del ricorso.
In sede d'impugnazione di strumenti urbanistici attuativi, la semplice vicinanza alla zona interessata dalla scelta pianificatoria non è sufficiente a fondare l'interesse all'impugnativa, occorrendo che il ricorrente alleghi e dimostri anche l'esistenza di uno specifico e concreto pregiudizio derivante dagli atti impugnati.
Le previsioni di dettaglio contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio, essendo destinate a regolare la futura attività edilizia e, quindi, suscettibili d’una ripetuta applicazione, sono lesive nel momento in cui è adottato l’atto applicativo e possono essere oggetto di censura in occasione della impugnazione di quest'ultimo.
Il termine di impugnazione della delibera comunale di approvazione di un piano urbanistico attuativo decorre, nei confronti dei proprietari direttamente incisi dalle previsioni in esso contenute, dalla notificazione individuale.
Con riferimento alle disposizioni dirette a regolamentare l'uso del territorio, contenute nei piani regolatori, nei piani attuativi o in altri strumenti generali, le prescrizioni che disciplinano in dettaglio l'esercizio dell'attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze, sull'osservanza di canoni estetici, sull'assolvimento di oneri procedimentali e documentali, regole tecniche sull'attività costruttiva, ecc.) sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo nel momento in cui è adottato l'atto applicativo e, dunque, possono essere oggetto di censura in occasione della sua impugnazione.
GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI ATTUATIVI --> PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO
Il titolare di una convenzione con l’Amministrazione ha l’interesse ad impugnare un programma integrato che modifica le preesistenti destinazioni edificatorie laddove la non rimozione totale o parziale del neo programma determinerebbe l’impossibilità di dare esecuzione alla convenzione nella parte riferibile alle previsioni pianificatorie eliminate.
GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI GENERALI
L’interesse a una immediata impugnazione di un p.r.g. va ancorato al dato della concreta ed effettiva lesività delle prescrizioni di piano, nel senso che le prescrizioni censurate devono incidere direttamente sulla proprietà del ricorrente ovvero, pur senza riguardarle direttamente, devono determinare un significativo decremento del loro valore di mercato o della loro utilità.
Nel caso dell’impugnazione di un piano urbanistico comunale, la legittimazione è data dalla titolarità del potere di godimento del bene oggetto di nuova regolamentazione da parte del P.R.G.C. sopravvenuto, ed è limitata alla parte di P.R.G.C. che incide sul bene di cui si è titolari, mentre l’interesse risiede nella possibilità di ottenere l’annullamento del P.R.G.C. nella sola parte che incide negativamente sul bene di cui si è titolari.
La previsione contenuta nel PSC di infrastrutture si qualifica come scelta di piano generale, suscettibile di essere attuata negli esatti termini in cui è stata ivi prevista e localizzata, e ciò costituisce un vulnus per la proprietà, in quanto il POC è strumento esecutivo del primo, è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti. Pertanto, ove le infrastrutture siano state già localizzate in sede di PSC e contestate in quella sede perché conosciute dall’interessato, la loro conferma in sede di adozione del POC non potrebbe essere oggetto di una nuova impugnativa estesa alla illogicità della scelta compiuta. Il POC avrebbe effetti meramente confermativi ed attuativi e, come tale, sarebbe, sotto tale profilo, inoppugnabile.
L’impugnazione del piano regolatore adottato, nella misura in cui risulti immediatamente lesivo e indipendentemente dall'eventuale applicazione delle misure di salvaguardia, costituisce semplicemente una facoltà e non un onere.
Il piano regolatore approvato può essere impugnato da chi, pur avendone avuto conoscenza, non abbia impugnato tempestivamente il piano solo adottato e analoga soluzione vale, a fortiori, per il caso di mancata impugnazione del progetto preliminare che rappresenta semplicemente l’atto finale di uno dei segmenti procedimentali finalizzati all’approvazione del P.U.C. definitivo.
Le scelte urbanistiche compiute dalle autorità preposte all'approvazione degli atti di pianificazione hanno natura altamente discrezionale e sono quindi sindacabili da parte del giudice amministrativo solo nel caso in cui vi siano evidenti indici di irrazionalità o emerga chiaramente la sussistenza di errori nella valutazione dei presupposti ad esse sottesi.
GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> PIANI URBANISTICI --> PIANI GENERALI --> ADOZIONE
La delibera di adozione del Piano regolatore generale (e, conseguentemente, anche la sua variante) è atto immediatamente lesivo e direttamente impugnabile; tuttavia, la sua impugnazione costituisce una facoltà e non un onere quando da essa derivi la limitazione dello “ius aedificandi” in forza delle previsioni vincolistiche o comunque di zonizzazione in essa racchiuse, e ciò in quanto, agli effetti della configurabilità di un atto come provvedimento impugnabile, ciò che rileva non è la sua collocazione al termine del procedimento, bensì il carattere costitutivo degli effetti che allo stesso si ricollegano.
Il piano regolatore, una volta adottato, nella misura in cui è suscettibile di applicazione, è atto immediatamente lesivo e direttamente impugnabile, ancorché la sua impugnazione costituisca una facoltà e non un onere, allo stesso modo e alle stesse condizioni in cui ciò avverrebbe in caso di piano approvato.
L’impugnazione immediata di un piano regolatore solo adottato, ma non ancora approvato, è possibile solo nella misura in cui, per gli effetti ad esso connessi (quali l’immediata applicazione di misure di salvaguardia), secondo i principi generali, costituisca un atto immediatamente lesivo nei confronti dei soggetti che ricorrono.
L’impugnazione dell’atto di adozione di uno strumento urbanistico e/o di una sua variante costituisce per i soggetti incisi una mera facoltà e non un obbligo, trattandosi di un rimedio inteso ad ampliare l’area di tutela dei soggetti lesi prima che la definitiva volontà dell’Amministrazione si formalizzi nella determinazione finale.
La delibera di adozione del piano strutturale comunale non ha natura lesiva: l’interesse dei privati viene compresso solo a seguito del rigetto delle osservazioni eventualmente avanzate, con conseguente approvazione definitiva dello strumento urbanistico.
La delibera di adozione del Piano Regolatore Generale (e, conseguentemente, anche la sua variante) è atto immediatamente lesivo e direttamente impugnabile, ancorché la sua impugnazione costituisca una facoltà e non un onere, quando da essa derivi la limitazione dello “ius aedificandi” in ...