Responsabilità della p.a. da custodia: chi risponde

LA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL COMUNE PER LE COSE IN CUSTODIA NON PUÓ ESSERE RIVERSATA SUL DIRIGENTE DELL'U.T.C.
 
 
DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OMESSA MANUTENZIONE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> PERIMETRO URBANO
 
Sintesi: E' escluso che il Comune non possa esercitare efficacemente il dovere-potere di custodia sulle vie ubicate nel pieno centro cittadino.
 
DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OMESSA MANUTENZIONE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> ESTENSIONE DEL TERRITORIO COMUNALE
 
Sintesi: Depongono nel senso della possibilità di custodia delle vie pubbliche le medie dimensioni della città (nella specie la città di Foggia), che possono risultare anche dal fatto che l'affidamento della manutenzione delle vie e piazze pubbliche è affidata in appalto ad un unico soggetto, senza neppure necessità di suddivisione in zone
 
Estratto: « Nel caso di specie va evidenziato, in primo luogo, che la via lungo la quale l'attrice camminava è sita in pieno centro cittadino, ed in secondo luogo che la buca presente sul marciapiedi, in mancanza di prova contraria, deve ritenersi essere il frutto di una difettosa manutenzione del manto di asfalto o della pavimentazione del marciapiede stesso. Deve, conseguentemente, per un verso disattendersi la tesi del Comune per la quale trattasi di un bene in relazione al quale esso non poteva esercitare efficacemente il dovere - potere di custodia, ricorrendo il caso di via nel pieno centro cittadino. La città di Foggia, inoltre, è di medie dimensioni, tanto che l'affidamento della manutenzione delle vie e piazze pubbliche è affidata in appalto ad un unico soggetto (all'epoca dei fatti ai Consorzio convenuto), senza neppure necessità di suddivisione in zone. Per altro verso deve escludersi che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, atteso che di ciò il Comune convenuto, sul quale incombeva l'onere della prova liberatoria, non ha fornito alcuna dimostrazione.»
 
DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OMESSA MANUTENZIONE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> AFFIDAMENTO A TERZI --> RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE
 
Sintesi: L'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle imprese non sottrae la sorveglianza ed il controllo in questione al Comune, per assegnarli all'impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso di inadempimento.
 
DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OMESSA MANUTENZIONE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> AFFIDAMENTO A TERZI --> RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
 
Sintesi: L'appalto del servizio di manutenzione delle strade pubbliche non consente l'esonero totale del Comune da ogni responsabilità, ma consente di individuare la sussistenza di una concorrente responsabilità dell'appaltatore in ordine agli incidenti occorsi sulle strade stesse.
 
Estratto: « Né può sostenersi che l'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese sottrarrebbe la sorveglianza ed il controllo, di cui si discute, al Comune, per assegnarli all'impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso d'inadempimento: infatti, il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico - giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 C.d.S. vigente, per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell'art. 2051 c.c. In altri termini, l'affidamento della manutenzione stradale in appalto alle imprese non sottrae la sorveglianza ed il controllo in questione al Comune, per assegnarli all'impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso di inadempimento (cfr. Cass. n. 1691/09).Il Comune di Foggia sostiene che l'aver affidato, con appalto, il servizio di manutenzione delle strade pubbliche alla Consorzio Ge.Gl. deve portare ad escludere la responsabilità del Comune ed a ritener la sussistenza della responsabilità esclusiva del Consorzio. Si è già osservato sopra che la tesi difensiva non è fondata nella misura in cui si vuol pervenire ad un esonero totale del Comune da ogni responsabilità.L'assunto del Comune sarebbe, invece, fondato per individuare la sussistenza di una concorrente responsabilità del Consorzio in ordine all'incidente per cui è causa. Ed, invero, pacifico tra le parti e documentato agli atti che con contratto di appalto del 6/3/2000, rep. n. 7197, il Comune di Foggia ha affidato al Consorzio odierno chiamato in causa il "Servizio di manutenzione delle strade comunali fuori ed all'interno del centro urbano", la buca che ha provocato la caduta dell'attrice è ascrivibile ad omessa o cattiva manutenzione del marciapiede: manutenzione che avrebbe dovuto essere curata dal Consorzio Ge.Gl. in virtù del contratto di appalto sopra richiamato. La causa del danno lamentato dalla Ga. è dunque ascrivibile non solo all'omessa custodia del Comune, ma anche all'omessa manutenzione da parte del Consorzio.Deve, dunque, pervenirsi ad una condanna del Consorzio, in solido con il Comune, in favore dell'attrice.»
 
DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OMESSA MANUTENZIONE --> RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> ENTE RESPONSABILE
 
Sintesi: Nei rapporti con i terzi non può individuarsi una responsabilità dell'organo dell'ente distinta dalla responsabilità dell'ente stesso, poiché le azioni e le condotte dell'organo si ascrivono direttamente all'ente del quale il soggetto costituisce organo: è dunque infondata la pretesa del Comune di ascrivere al dirigente dell'ufficio tecnico comunale la responsabilità per i danni sofferti a causa dell'omessa manutenzione del patrimonio comunale.
 
Estratto: « Il Comune di Foggia ha, altresì, invocato la responsabilità esclusiva del chiamato in causa Er.Ma., quale dirigente dell'ufficio tecnico comunale - Servizi Tecnologici, al quale, in tale veste, sarebbe stato affidato il compito di controllare ogni attività di manutenzione del patrimonio comunale e quindi l'attività di coordinamento e di monitoraggio della viabilità, si da evitare pregiudizio agli utenti. La domanda è infondata e va rigettata.Quale dipendente ed organo del Comune di Foggia, infatti, l'operato del dirigente dell'ufficio tecnico comunale è operato del Comune medesimo, in virtù del rapporto di immedesimazione organica che fa si che l'operato dell'organo dell'ente costituisce operato dell'ente, ovvero che è attribuibile direttamente all'ente l'attività del suo personale. Nei rapporti con i terzi non può, dunque, individuarsi una responsabilità dell'organo dell'ente distinta dalla responsabilità dell'ente stesso poiché le azioni e le condotte dell'organo si ascrivono direttamente all'ente del quale il soggetto costituisce organo. Invocando la responsabilità dell'ing. Er.Ma., il Comune di Foggia non fa altro che assumere la responsabilità di se stesso.»

 



OMESSA MANUTENZIONE DELLE STRADE: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE RISPONDE ANCHE PENALMENTE DEI SINISTRI
 
 
DEMANIO E PATRIMONIO --> STRADE --> OMESSA MANUTENZIONE --> RESPONSABILITÀ PENALE
 
Sintesi: Nel caso in cui un incidente stradale sia stato causato dalla insufficiente od omessa manutenzione della sede viaria da parte dell'ente pubblico a ciò preposto, il soggetto incaricato del relativo servizio risponde penalmente della morte o delle lesioni conseguite al sinistro secondo gli ordinari criteri di imputazione della colpa e non solo quando il pericolo determinato dal difetto di manutenzione risulti occulto, configurandosi come insidia o trabocchetto.
 
Sintesi: Nel caso in cui un incidente stradale sia stato causato dalla insufficiente od omessa manutenzione della sede viaria da parte dell'ente pubblico a ciò preposto, la responsabilità del soggetto incaricato del relativo servizio per i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. può essere esclusa solamente quando la condotta dell'utente della strada si configuri come evento eccezionale e abnorme, non altrimenti prevedibile nè evitabile.
 
Sintesi: Risponde del reato previsto dall'art. 589 c.p. il responsabile del settore incaricato della manutenzione della sede viaria nell'ipotesi in cui il sinistro in cui è deceduto l'utente sia stato causato da un accumulo di acqua piovana fuoriuscita dai fossi in ragione dell'omessa manutenzione del corso del fossato ostruito da vegetazione e detriti che non lasciavano fluire in modo normale le acque accumulatesi.
 
Estratto: « 1. Con sentenza del 16/4/2009 il Tribunale di Latina condannava D. M.M. alla pena di mesi 4 di reclusione (pena estinta per indulto) per il delitto di omicidio colposo in danno di P. M. (acc. in (OMISSIS)). L'imputato veniva inoltre condannato al risarcimento del danno in favore delle parti civili, da liquidare in separato giudizio, riconoscendo un concorso di colpa della vittima del 40%, inoltre liquidando una provvisionale di Euro 20.000= per ciascuna parte civile.All'imputato veniva addebitato che, in qualità di dirigente responsabile della Amministrazione Provinciale di (OMISSIS), non aveva esercitato i dovuti controlli sull'arteria stradale provinciale (OMISSIS), in particolare sulla pulizia dei fossi adiacenti la carreggiata. Tale omissione determinava l'accumulo di acqua piovana, fuoriuscita dai fossi, sulla sede stradale che determinava lo sbandamento dell'auto Chrysler condotta dal P. che invadeva la corsia di marcia opposta, andando a collidere contro un furgone blindato proveniente in senso inverso. Nel sinistro il P. perdeva la vita a causa delle gravi lesioni patite.(OMISSIS)3. I motivi di censura sono infondati e pertanto il ricorso deve essere rigettato.3.1. In ordine alla affermata penale responsabilità dell'imputato, va rilevato che il giudice di merito ha chiarito che effettivamente in prossimità del luogo del sinistro era presente un passo carraio di accesso ad una proprietà privata e che sotto tale passo era presente un tubo che doveva consentire la continuazione del deflusso delle acque piovane lungo il canale di scolo sul margine della carreggiata. Tale deflusso era però ostruito da vegetazione incolta che si era accumulata. La costruzione di tale passo carraio era stata autorizzata il 2/2/1975 dalla Provincia di Latina. Nella autorizzazione era stato previsto un diametro del tubo di passaggio dell'acqua di 60 cm. In realtà nel corso degli accertamenti era emerso che in sede di costruzione il diametro effettivo era stato ridotto a cm. 40. Ha osservato il giudice di merito però che la pozzanghera determinatasi sulla carreggiata non era da ascrivere esclusivamente alla ostruzione del tubo, ma anche dalla mancata manutenzione del corso del fossato di scolo che ben prima del ponticello risultava ostruito da vegetazione e detriti che non lasciavano fluire in modo normale le acque accumulatesi, che, pertanto, si riversavano anche sulla sede stradale.Ne ha dedotto il giudice di merito, con coerente e logica motivazione, che di tale manchevolezza, in chiaro nesso causale con il sinistro verificatosi, doveva rispondere l'imputato, in ragione della sua qualità, considerato che gravava sulla Provincia di Latina l'obbligo della manutenzione della strada. Va ricordato che questa Corte di legittimità ha statuito che "Nel caso in cui un incidente stradale sia stato causato dalla insufficiente od omessa manutenzione della sede viaria da parte dell'ente pubblico a ciò preposto, il soggetto incaricato del relativo servizio risponde penalmente delle lesioni colpose conseguite al sinistro secondo gli ordinari criteri di imputazione della colpa e non solo quando il pericolo determinato dal difetto di manutenzione risulti occulto, configurandosi come insidia o trabocchetto ... la responsabilità dell'addetto alla manutenzione può essere esclusa solamente quando la condotta dell'utente della strada si configuri come evento eccezionale e abnorme, non altrimenti prevedibile nè evitabile" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 21040 del 01/04/2008 Ud. (dep. 27/05/2008), Rv. 240218).Nel caso di specie a carico dell'imputato, quale dirigente responsabile del settore della Provincia di Latina, gravava l'obbligo di controllare la manutenzione della strada e che situazioni di dissesto non fossero causa di pericolo. La negligente condotta omissiva del D.M., pertanto, coerentemente è stata ritenuta in nesso di causalità con l'evento verificatosi, unitamente alla imprudente condotta di guida della vittima. Nè può dirsi che la presenza in organico di cantonieri escluda la responsabilità del dirigente, in quanto su quest'ultimo gravava un obbligo di controllo che radicava in suo capo una posizione di garanzia. Per quanto detto, i motivi di censura sono infondati.»



DANNI DA ALLAGAMENTO: IL CONSORZIO DI BONIFICA È RESPONSABILE ANCHE SE LA REGIONE NON HA FINANZIATO LE OPERE DI MANUTENZIONE
 
 
DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> RESPONSABILITÀ CIVILE
 
Sintesi: I proprietari di fondi latistanti ad un corso d'acqua sono obbligati ex art. 12 R.D. 523/1904 solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa ex art. 2 R.D. cit. provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde.
 
Sintesi: Spetta alla regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione, salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi.
 
Estratto: « 2. Parimenti infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Assessorato convenuto sotto il profilo che sarebbe onere dei proprietari frontisti curare la manutenzione delle opere idrauliche (come gli argini) atte a contenere le acque dei fiumi e dei torrenti. Va osservato, al contrario, che i proprietari di fondi latistanti ad un corso d'acqua sono obbligati (ex art. 12 R.D. 25 luglio 1904, n. 523) solo alla costruzione delle opere a difesa dei loro beni, mentre spetta all'autorità amministrativa (ex art. 2 R.D. 25 luglio 1904, n. 523 cit.) provvedere al mantenimento delle condizioni di regolarità dei ripari e degli argini o di qualunque altra opera fatta entro gli alvei e contro le sponde, sicché fa carico alla regione, alla quale sono state trasferite le competenze amministrative in materia di opere idrauliche, provvedere alla manutenzione dell'argine di un torrente, sito al di là della proprietà privata ed appartenente al demanio, con conseguente responsabilità della stessa (ex art. 2051 c.c.) per i danni derivati dall'omissione di tale manutenzione, salvo che l'estensione e la configurazione del bene non rendano praticamente impossibile l'esercizio di un controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi (Cass. civ., sez. un., 05-09-1997, n. 8588; Trib. Sup. Acque 6-12-2007 n. 185). Può aggiungersi (a conferma delle attribuzioni della Regione) che, come accertato dai CTU, nell'aprile del 2007 il Genio Civile di Siracusa (articolazione locale dell'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana) ha intrapreso lavori di manutenzione straordinaria del tratto del fiume San Damiano che interessa il presente procedimento che prevedevano anche la risagomatura degli argini e la chiusura delle due brecce.»
 
DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> RESPONSABILITÀ CIVILE --> CASO FORTUITO
 
Sintesi: Il fatto che l'impianto idrovoro sia stato oggetto di furti ed atti vandalici, non esonera il Consorzio di Bonifica da responsabilità per danni derivanti dall'allagamento qualora l'Ente non si sia attivato per porre rimedio ai danni arrecati all'impianto.
 
DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> RESPONSABILITÀ CIVILE --> CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ
 
Sintesi: Il fatto che la Regione non abbia finanziato le opere di manutenzione dell'impianto di idrovore non esonera da responsabilità il Consorzio per i danni derivanti dall'esondazione del corso d'acqua: il sovvenzionamento, infatti, è un rapporto di collaborazione tra enti per finalità pubbliche, il quale lascia immutato in capo al sovvenzionato l'imputazione delle responsabilità per i danni subiti da terzi.
 
Estratto: « Il Consorzio ha dedotto, quale ragione di esonero da responsabilità, che l'impianto idrovoro, affidato dalla Regione, era inutilizzabile, già dal luglio 2006, a seguiti di furti ed atti vandalici; e che il ripristino dell'impianto non era stato finanziato dal competente Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste. Era configurabile, conseguentemente, il caso fortuito ("lo smantellamento dell'impianto idrovoro ad opera di terzi") e veniva meno la responsabilità del Consorzio in ordine ai danni subiti dai ricorrenti.L'assunto non può essere condiviso. E' noto che il fortuito è caratterizzato dalla imprevedibilità ed inevitabilità; e non pare che nella specie gli atti vandalici ed i furti abbiano assunto tale connotazione, posto che si è trattato di una serie di episodi ("ripetuti furti ed atti vandalici", ha affermato lo stesso Consorzio) che si sono susseguiti nel tempo, per rimediare ai quali il Consorzio (che aveva la custodia dell'impianto) non risulta abbia adottato iniziativa alcuna.Né, tantomeno, il Consorzio può andare esente da responsabilità per il mancato finanziamento delle riparazioni da parte della Regione. Può ripetersi al riguardo che i provvedimenti di finanziamento non possono sollevare l'ente dalla responsabilità che è stata riconosciuta. Il sovvenzionamento, infatti, è un rapporto di collaborazione tra enti per finalità pubbliche, il quale lascia immutato in capo al sovvenzionato l'imputazione delle responsabilità per i danni subiti da terzi (Cass. 23-12-2003 n. 19773).In conclusione, in ordine ai danni in questione va affermata la responsabilità, in solido, dell'Assessorato e del Consorzio convenuti (né vi è stata richiesta di graduazione di colpe tra detti soggetti).»



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