La notifica agli assenti e irreperibili nelle espropriazioni per pubblica utilità: ricerche secondo l'ordinaria diligenza

Le ricerche secondo l’“ordinaria diligenza” Ai fini della validità della notifica, occorre che il recapito del destinatario sia stato individuato per mezzo di ricerche condotte secondo la ordinaria diligenza (art. 140 c.p.c.) ovvero che sia rimasto sconosciuto nonostante l’esperimento delle indagini suggerite nel caso concreto dalla comune diligenza (art. 143 c.p.c.).

La diligenza “ordinaria” o “comune” deve riferirsi all'individuabilità del destinatario in relazione ai mezzi a disposizione del richiedente e dell’ufficiale giudiziario nel caso di specie.

E’ evidente che non devono essere compiute tutte le indagini che in astratto si possano dimostrare idonee (sopportando anche spese non lievi e attes... _OMISSIS_ ...la sua attuale dimora (ad es. uffici anagrafici, portiere della ultima residenza) [1].

Pertanto, devono reputarsi normalmente esigibili almeno le indagini desumibili dalla legge, ossia quelle presso i registri anagrafici (arg. ex artt. 44 c.c. e 31 disp. att. c.c.), a cura, è da ritenersi, dell'Autorità espropriante, integrate da quelle in loco (presso i soggetti indicati dall’art. 139 c.p.c. come possibili consegnatari), a cura, è da ritenersi, dell'ufficiale giudiziario (v. infra).

In pratica, da un lato, non si può tollerare la "ignoranza colpevole", configurabile nel caso in cui risulti che non è stata compiuta nessuna indagine [2] o che sono state eseguite solo le ricerche anagrafiche [3].

D’altra parte, però, neanc... _OMISSIS_ ...è necessaria una ulteriore e inesigibile ricerca in qualunque altra possibile località [4].

Non è esigibile, pertanto, un obbligo di ricerca della residenza del destinatario presso tutti i comuni possibili, ma, laddove sia conosciuto l’ultimo recapito, deve ritenersi agevole per chiunque acquisire un certificato storico di residenza [5].

Del resto, né l’ufficiale giudiziario, né il richiedente hanno i poteri di indagine spettanti alle forze di polizia, come si desume proprio dall’art. 143 co. 2 c.p.c., che demanda in ultima analisi al P.M. il compito di disporre eventuali ricerche per individuare il luogo in cui possa essere rintracciato il notificando, nel caso in cui non siano conosciuti nè l’ultima residenza, né il luogo di nascita... _OMISSIS_ ...più lo standard della diligenza esigibile.

Inoltre, poiché la diligenza va valutata in concreto, deve ritenersi che il richiedente abbia l’onere di fornire all’ufficiale giudiziario le informazioni ricavabili dalle proprie banche-dati interne (si pensi a quelle concernenti i contribuenti ICI per i Comuni, i contribuenti dei tributi consortili per i Consorzi di Bonifica, o a quelle relative ai propri utenti per l’Enel o le altre società di servizi, ecc.) o da quelle cui abbia accesso (si pensi all’Anagrafe tributaria per le Agenzie fiscali).

In definitiva, il ricorso alla procedura di notifica di cui all’art. 140 c.p.c., presuppone che l’ufficiale giudiziario indichi specificamente le ragioni per cui non ha potuto procedere ... _OMISSIS_ ...ove ne ricorrano i presupposti, l’ufficiale giudiziario deve procedere secondo le formalità di cui all’art. 140 c.p.c., sotto la sua personale responsabilità, senza che sia necessaria un’apposita istanza o sollecitazione di colui che ha richiesto la notifica.

In caso di mancato buon esito della notifica per via dell’accertato trasferimento definitivo del destinatario, l’esperienza insegna che l’ufficiale giudiziario si limita a redigere la relazione negativa di notificazione (in cui dovrebbe fornire tutte le indicazioni in ordine alle ricerche compiute ed alle informazioni raccolte in loco) [8] e a restituire gli atti, senza procedere autonomamente secondo le formalità di cui all’art. 143 c.p.c. e che il notificante è costretto ad a... _OMISSIS_ ...utere, essendo coinvolta la stessa ricostruzione sistematica del procedimento di notificazione. Ciò che, però, in questa sede si ritiene opportuno sottolineare è che occorre evitare il rimpallo di responsabilità e di incombenze tra il soggetto richiedente e il soggetto notificatore. Sta di fatto che nessuno può sottrarsi ad operare in modo che sia soddisfatto il diritto del destinatario a che il suo recapito sia reperito secondo la comune diligenza.

Le ricerche secondo l’“ordinaria diligenza” spettano al soggetto richiedente la notifica o all’ufficiale giudiziario? Giunti a questo punto, occorre chiarire a chi spetti effettuare le indagini e se la diligenza vada modulata tenendo conto delle capacità di indagini del richiedente o dell’ufficiale ... _OMISSIS_ ...ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mani del destinatario “ovunque lo trovi” (e non può certo gravare sull'Autorità espropriante l'onere di segnalare all'ufficiale giudiziario ogni luogo ove si rechi o possa essere trovato il destinatario).

Ancora più emblematico è l’art.139 c.p.c., secondo cui la notificazione deve essere fatta “ricercando” il destinatario nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio.

Inoltre, l’art. 140 c.p.c. si riferisce evidentemente all’ufficiale giudiziario, allorchè detta la disciplina per il caso in cui non sia “possibile eseguire la consegna”.

Chiarissimo, sotto questo aspetto, è l’articolo 148 c.p.... _OMISSIS_ ...squo;ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario».

D’altronde, non a caso per tale attività è prevista una ben precisa competenza territoriale (cfr. art. 138 c.p.c.) ed una responsabilità (art. 60 c.p.c.).

Tuttavia, se è vero che spetta all’ufficiale giudiziario compiere le ricerche, è anche vero che la sua prima fonte di informazioni non può che essere il richiedente, sul quale, peraltro, incombe l’onere (nel suo interesse), di agevolare dette ricerche, fornendo in occasione della richiesta tutte le informazioni possibili (evidentemente previe le indagini che sono alla sua portata: quelle anagrafiche, quelle presso le proprie banche dati, tenendo conto di eventua... _OMISSIS_ ...eriori conseguenze, quali che siano).

Invero, anche se il contenuto della richiesta di notifica non è precisamente regolamentato [9], è proprio l’atto di impulso a provocare il sorgere del procedimento di notificazione e a guidarne lo svolgimento, tant’è che l’ufficiale giudiziario non può attivarsi senza una richiesta (art. 137 c.p.c.).

Inoltre, la richiesta presuppone che sia stato possibile identificare i destinatari, in quanto, in caso contrario, il richiedente può farsi autorizzare ad eseguire la notifica per pubblici proclami (arg. ex art. 150 c.p.c.).

Lo stesso art. 143 c.p.c., nel delineare i presupposti per l’applicazione della norma, fa riferimento appunto ad una mancanza di conoscenza (del recapito del destina... _OMISSIS_ ...giudiziario è, istituzionalmente, un ausiliare dell’ordine giudiziario e che, di regola, la notifica ha ad oggetto atti giudiziari, in cui deve essere contenuta l’indicazione del nominativo e del recapito delle parti (cfr. artt. 125, 163, 318, 342, 405 c.p.c., con riguardo agli atti introduttivi di giudizi, e artt. 132 e ss. c.p.c., con riguardo ai provvedimenti del giudice), per cui è evidente che gli elementi sufficienti ad identificare il destinatario ed il luogo in cui si trova, prima ancora che nella richiesta di notifica, devono rinvenirsi nel medesimo atto da notificare.

Infatti, quando la notifica viene eseguita a mezzo posta e l’atto da notificare viene inserito in una busta chiusa, è espressamente previsto che sulla busta vi sia «l’in... _OMISSIS_ ...CRLF|
Tuttavia, per contro, occorre anche considerare che la legge speciale sull'espropriazione consente di espropriare (a titolo originario) anche un soggetto non effettivamente proprietario, o deceduto, o sconosciuto, purché intestatario catastale (art. 3 dpr 327/2001), nonostante il fatto che i dati catastali siano non di rado incompleti o imprecisi, potendo riportare finanche un mero nominativo privo di ogni altra precisazione, o un soggetto inesistente, o deceduto da decenni senza che risulti trascritta o volturata alcuna denuncia di successione.

Prevale cioè con grande nettezza, nel quadro normativo e giurisprudenziale in tema di espropriazione per pubblica utilità, la tutela dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera, che non tollera intopp... _OMISSIS_ ...a di espropriazione per p.u. è pacifica nel negare natura recettizia ai provvedimenti della procedura espropriativa, e in particolare nell'affermare che la mancata o erronea notifica non inficia gli atti della procedura, rimanendo semplicemente aperti i termini processuali a favore dell'effettivo destinatario della procedura che non abbia ricevuto la notifica, sia con riguardo all'impugnazione di atti della procedura, sia con riguardo all'opposizione giudiziale alla determinazione dell'indennità di esproprio.

Questo significa che il riparto, tra Autorità espropriante e ufficiale giudiziario, dell'onere di diligenza nel ricercare il luogo ove effettuare la notifica, se è vero che si radica fondamentalmente nella disciplina del processo civile, è tuttavia altrettanto vero che ... _OMISSIS_ ...i loro recapiti.

In definitiva, l'Autorità espropriante richiedente non può limitarsi alla mera consegna dell’atto da notificare, ma è tenuta, oltre che a somministrare i mezzi necessari per l’adempimento del mandato, a fornire le istruzioni e informazioni per le ricerche (arg. ex artt. 1711 e 1719 c.c.) che essa sia in grado di ottenere agendo con la ordinaria diligenza, per quanto sia possibile fare con riguardo all'intestatario catastale, ove non sia conosciuto il proprietario effettivo.

L'ufficiale giudiziario agirà principalmente sulla base delle istruzioni e informazioni fornite dall'Autorità espropriante richiedente, ma senza rinunciare ad esercitare il proprio autonomo potere-dovere di ricerca ove esso, esercitato diligentemente, possa con... _OMISSIS_ ...iere, vicini, etc., competono all'ufficiale giudiziario, e non all'Autorità espropriante, alla quale non può certo richiedersi di disporre, preliminarmente alla richiesta della notifica, sopralluoghi ed ispezioni in tutti i luoghi di residenza o presunta residenza dei destinatari.

Nel caso in cui la notifica non venga eseguita o sia effettuata invalidamente, in passato alcuni hanno proposto di distinguere i vizi che siano dipesi da un inadempimento dell’ufficiale giudiziario da quelli discendenti dalle errate istruzioni fornite dal richiedente [10] e di consentire la rinnovazione della notifica tutte le volte in cui la notifica non sia andata a buon fine per disfunzioni degli organi pubblici procedenti [11].

Questa opinione non può essere condivisa, in... _OMISSIS_ ...lità del vizio (ad esempio anche quando il vizio dipende dalle errate istruzioni fornite all’ufficiale giudiziario dalla parte) [12].

Piuttosto, l’eventuale inerzia o la disattenzione dell’ufficiale giudiziario possono rilevare ai fini della sua responsabilità, considerato che questi risponde, senz’altro, per il mancato compimento degli atti legalmente richiesti e, in caso di colpa grave, per la nullità della notifica (art. 60 c.p.c., art. 108 dPR 1229/1959).

Da quanto esposto discende che, per converso, in virtù del principio di auto responsabilità, il richiedente dovrà imputare a sé medesimo il mancato esito o l’invalidità della notifica, ove ciò non dipenda dagli errori colpevolmente compiuti dall’ufficiale giudiziario n... _OMISSIS_ ...F| In altre parole, se le conseguenze della nullità (o del mancato esito) della notifica di un atto ricadono, a prescindere dalla eventuale responsabilità dell’ufficiale notificatore, sul richiedente, è evidente che questi deve diligentemente acquisire e fornire (nel proprio interesse) tutte le notizie utili sul destinatario. In questi limiti può dirsi che la responsabilità nell’individuazione del destinatario e della sua residenza grava sulla parte richiedente.

Quanto appena detto vale a maggior ragione in quelle ipotesi in cui il ricorso all’ufficiale giudiziario non è imposto dalla legge, ma costituisce una libera scelta della parte, che avrebbe potuto avvalersi all’uopo di altri mezzi (ad esempio di una raccomandata con avviso di ricevimento), os... _OMISSIS_ ...a mezzo posta, il discorso è, se possibile, più complicato. Le ricerche in questo caso sono "delegate" in loco all'agente postale. Resta fermo l'obbligo di dare i suggerimenti (cfr. espressamente l'art. 3 della legge n. 890/1982). In caso di assenza vale il meccanismo della compiuta giacenza. In caso di irreperibilità assoluta l'ufficiale postale restituisce gli atti e basta (a quel punto occorre procedere con l'art. 143, rivolgendosi ad un ufficiale giudiziario in loco).

L’art. 16.7 d.P.R. n. 327/2001 Prima di concludere è opportuno richiamare una disposizione specifica contenuta nel T.U. espropri: il settimo comma dell’articolo 16, il quale così recita: «Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilità o assenza d... _OMISSIS_ ... procedere oltre anche quando la comunicazione non sia andata a buon fine. Al di là di questo, vanno fatte due considerazioni e un’avvertenza.

La prima considerazione è che questa disciplina “di favore” (per il caso di destinatario irreperibile) è prevista solo per la comunicazione di avvio del procedimento preordinato alla dichiarazione di pubblica utilità ed è espressamente circoscritta a tale comunicazione. Tuttavia, non è chiaro fino a che punto la suddetta previsione sia stata il frutto di una scelta consapevole del legislatore. Sta di fatto che nulla di simile è previsto con riguardo alla comunicazione dell’avvio del procedimento preordinato all’apposizione del vincolo espropriativo, né a proposito delle notifiche degli svariati altri atti... _OMISSIS_ ...alle Autorità esproprianti, lo si è risolto solo in piccola parte, in quanto, da un lato, è molto probabile che il problema dell’irreperibilità dell’espropriando lo si sia dovuto già in precedenza affrontare in sede di applicazione dell'articolo 11, dall'altro lato, l'espropriante si troverà a dover gestire il suddetto problema fino al termine della procedura.

La seconda considerazione riguarda la nozione di “irreperibilità” a cui l’articolo 16 fa riferimento. Come visto, infatti, vi sono due categorie di destinatari “irreperibili”, quelli in ordine ai quali è conosciuto il luogo di residenza, dimora o domicilio (irreperibili cd. “temporanei”) e quelli in ordine ai quali non è conosciuto, né conoscibile secondo l’or... _OMISSIS_ ...tti i soggetti che, per un motivo o per l’altro, n...

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