COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE NELL'UE

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dalle origini alla Procura europea

Pellegrino, Mario

16 febbraio 2016

pdf  / 293 Pagine in formato libro (17X24 cm)

L’opera si propone di analizzare l’evoluzione della cooperazione giudiziaria penale nell’UE. Dalle origini intergovernative, fino alla possibile istituzione della Procura europea, passando per i meccanismi di mutuo riconoscimento e gli interventi di armonizzazione. La prima parte dell’opera ripercorre brevemente la storia della cooperazione giudiziaria penale in Europa, ponendo in rilievo il controverso rapporto fra sviluppo economico e cooperazione. La seconda parte invece analizza i principali istituti in materia di libertà personale, raccolta transnazionale delle prove ed esecuzione, mentre la terza è interamente dedicata alla Procura europea.

30,00

  • editore: Exeo
  • collana: temi europei e internazionali
  • numero in collana: 3
  • isbn: 978-88-6907-178-2
  • sigla: AV03
  • categoria: MONOGRAFIE
  • tipologia: giuridica
  • genere: studio applicato
  • altezza: cm 24
  • larghezza: cm 17
  • dimensione: A4
  • funzioni permesse: Stampa: SI - Modifica: NO - Copia/Incolla: SI
  • protezione: digital watermarking
  • disponibità: illimitata
  • destinatari: professionale accademico
  • soggetto: diritto
CAPITOLO I

LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE NELLA STORIA DELL'UNIONE EUROPEA

1. NOZIONE, RATIO E LIMITI DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE IN AMBITO PENALE

1.1 Le peculiarità della cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione europea: le libertà fondamentali, l'eterogenesi dei fini, la cooperazione normativa e il ruolo della Corte di Giustizia

2. LE ORIGINI DELLA COOPERAZIONE: IL METODO INTERGOVERNATIVO

2.1 Il fallimento del progetto di uno "Spazio giudiziario penale europeo"

2.2 Le misure compensative dell'eliminazione dei controlli alle frontiere interne: dalla cooperazione "virtuale" del gruppo CPE agli accordi di Schengen

3. IL TRATTATO DI MAASTRICHT: L'ISTITUZIONE DELL'UNIONE EUROPEA, L'INCLUSIONE DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA PENALE NEL TERZO PILASTRO E IL SUO PERDURANTE CARATTERE INTERGOVERNATIVO

4. IL TRATTATO DI AMSTERDAM: LA COSTRUZIONE DELLO SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA ED IL NUOVO TERZO PILASTRO

4.1 L'introduzione di elementi "comunitari" nell'ambito del Terzo Pilastro

4.2 L'integrazione della cooperazione rafforzata e dell'acquis di Schengen nel diritto dell'UE

5. LE CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO EUROPEO DI TAMPERE: LA PROSPETTIVA DEL PRINCIPIO DEL MUTUO  RICONOSCIMENTO E DELLA COOPERAZIONE INTEGRATA

6. L'IMPATTO DEL TRATTATO DI LISBONA SULLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE: LA PREVALENTE APPLICAZIONE DEL METODO COMUNITARIO

6.1 L'introduzione del principio del mutuo riconoscimento quale fondamento della cooperazione giudiziaria in materia penale e il rapporto con l'armonizzazione  delle legislazioni penali

6.2 L'armonizzazione del diritto penale sostanziale e procedurale da parte dell'Unione europea

6.2.1 L'emergency brake da parte degli Stati membri e la cooperazione rafforzata facilitata

6.3 Il possibile rafforzamento di Eurojust

6.4 La possibile istituzione della Procura europea "a partire da Eurojust"

7. LO SPAZIO PENALE EUROPEO DOPO IL TRATTATO DI LISBONA: PRO E CONTRO DI UNA COOPERAZIONE "À LA CARTE"

7.1 Il Programma di Stoccolma, gli interventi normativi dell'Unione europea e linee guida del Consiglio europeo di Ypres

8. RIFLESSIONI CONCLUSIVE

CAPITOLO II

GLI STRUMENTI DI MUTUA ASSISTENZA E DI MUTUO RICONOSCIMENTO  NELL'UNIONE EUROPEA

1. IL PRINCIPIO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO: DEFINIZIONE E RATIO

1.1 I principali atti normativi di mutuo riconoscimento

1.2 Le principali critiche al mutuo riconoscimento in ambito penale

2. I "MODELLI" DI COOPERAZIONE INTERGOVERNATIVA E DI MUTUO RICONOSCIMENTO: ANALOGIE E DIFFERENZE

3. COOPERAZIONE GIUDIZIARIA E LIBERTÀ PERSONALE: DALL'ESTRADIZIONE AL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO

3.1 L'estradizione: definizione, ratio, fonti rilevanti ed ambito di applicazione nell'Unione europea

3.1.1 La Convenzione europea di estradizione del 1957: limiti soggettivi e oggettivi

3.1.2 La procedura di estradizione: iter, decisione e l'esempio della disciplina italiana

3.1.3 Il paradosso dell'estradizione e il passaggio al m.a.e.

3.2 Il mandato di arresto europeo: definizione, ratio ed ambito di applicazione

3.2.1 Le ipotesi di rifiuto obbligatorio e facoltativo

3.2.2 I casi di esecuzione condizionata a talune garanzie

3.2.3 I reati politici e il principio di specialità

3.2.4 La procedura di consegna nel m.a.e.

3.2.5 La consegna

3.3 Le principali criticità del mandato di arresto europeo: la legittimità della decisione quadro come fonte e il rispetto dei principi di legalità, uguaglianza e non discriminazione secondo la Corte di Giustizia

3.3.1 Le principali criticità nell'attuazione della decisione quadro: profili costituzionali e processuali

3.3.2 La legge attuativa n.69/2005: le interpretazioni adeguatrici della Corte di Cassazione

3.3.3 La legge attuativa n.69/2005: le interpretazioni adeguatrici della Corte Costituzionale

3.3.4 Il m.a.e e la tutela dei diritti fondamentali della persona ricercata

3.3.5 Risultati e prospettive del m.a.e.

4. COOPERAZIONE GIUDIZIARIA E RACCOLTA TRANSNAZIONALE DELLE PROVE: DALLA ROGATORIA AL MANDATO EUROPEO DI RICERCA DELLA PROVA

4.1 Il quadro normativo vigente

4.2 La rogatoria: definizione, ratio e ambito di applicazione

4.2.1 La disciplina della rogatoria: la richiesta e i motivi di rifiuto

4.2.2. La disciplina della rogatoria: l'esecuzione, il criterio della lex loci, il criterio misto e le ripercussioni sull'utilizzabilità delle prove raccolte

4.3 Il mandato europeo di ricerca della prova  e le ragioni del suo fallimento

4.4 L'ordine europeo di indagine penale (o.e.i): definizione, ratio, e ambito di applicazione

4.4.1 L'emissione dell'o.e.i e  i motivi di rifiuto

4.4.2 L'esecuzione e l'impugnazione dell'o.e.i.

4.4.3 L'utilizzabilità delle prove raccolte

5. COOPERAZIONE GIUDIZIARIA ED ESECUZIONE: IL MUTUO RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE DI CONDANNA, DELLE SANZIONI PECUNIARIE E DELLE DECISIONI DI CONFISCA

5.1 Il mutuo riconoscimento delle sentenze di condanna privative della libertà personale come strumento di reinserimento sociale del condannato: luci e ombre

5.1.1 La trasmissione della sentenza di condanna ed il trasferimento delle persone condannate

5.1.2. La tutela dei diritti fondamentali ed il Libro verde

5.2. Il mutuo riconoscimento degli effetti delle sentenze di condanna, la mancata armonizzazione e la recidiva europea

5.3 Il problema delle condanne in absentia e la decisione quadro 2009/299/GAI

5.4 Il mutuo riconoscimento delle sanzioni pecuniarie

5.5 Il mutuo riconoscimento delle decisioni di confisca: l'organica armonizzazione come tratto distintivo della materia

5.5.1 Il modello europeo di confisca

5.5.2 ...segue: oggetto e  tipologie di confisca

5.5.3 Le garanzie

5.5.4 La procedura di mutuo riconoscimento degli ordini di confisca

6. RIFLESSIONI CONCLUSIVE

CAPITOLO III

LA PROSPETTIVA DI UNA PROCURA EUROPEA

1. INTRODUZIONE?

2. IL SISTEMA DELLE RISORSE PROPRIE: COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO ED ESIGENZE DI TUTELA

2.1 Le problematiche poste dal principio di assimilazione

2.2 La Convenzione relativa alla protezione degli interessi finanziari delle Comunità europee del 1995

3. IL CORPUS JURIS DEL 1997

3.1 La versione di Firenze del Corpus Juris

4. IL LIBRO VERDE SULLA TUTELA PENALE DEGLI INTERESSI FINANZIARI COMUNITARI E SULLA  CREAZIONE DI UNA PROCURA EUROPEA

5. L'EREDITÀ DEL TRATTATO COSTITUZIONALE NEL TRATTATO DI LISBONA E LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DI UNA PROCURA EUROPEA ?

6. LE PROBLEMATICHE SOTTESE AGLI ATTUALI STRUMENTI DI TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE EUROPEA: UNA VISIONE D'INSIEME ?

6.1 L'entità delle frodi a danno del bilancio dell'Unione europea e le falle nell'enforcement cycle ?

6.2. Le cause del carente grado di tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea

6.2.1 I limiti delle istituzioni a livello europeo: Eurojust

6.2.2 ...segue: l'Olaf?

6.2.3 ...segue: l'Europol

6.3 I limiti dell'attuale quadro giuridico a tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea ?

6.4 I bassi livelli di indagine e di esercizio dell'azione penale ?

7. LE SOLUZIONI PROPOSTE E IL LORO IMPATTO: DAL MANTENIMENTO DELLO STATUS QUO AD UNA PROCURA EUROPEA CENTRALIZZATA ?

7.1 Scenari che non prevedono l'istituzione della Procura europea: il mantenimento dello status quo, le misure di soft law e il rafforzamento di Eurojust

7.2 Scenari che prevedono l'istituzione della Procura europea: il modello Eurojust e il modello collegiale

7.3 ...segue: il modello accentrato e il modello decentrato e integrato

8. LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO ISTITUTIVA DELLA PROCURA EUROPEA: PROFILI ISTITUZIONALI

8.1 Struttura e organizzazione della Procura europea

8.2 Il sistema del "double hat"

8.3 Indipendenza e responsabilità della Procura europea

8.4 Il rapporto fra Procura europea e Procuratori europei delegati (PED)

8.5 I rapporti fra Procura europea e le altre istituzioni europee:  Eurojust

8.5.1 L'impatto della competenza rationae materiae della Procura europea sul ruolo di Eurojust

8.5.2 I rapporti con Olaf ed Europol

9. PROFILI DI DIRITTO SOSTANZIALE: LA COMPETENZA RATIONAE MATERIAE DELLA PROCURA EUROPEA

9.1 Il contenuto della Direttiva PIF: cenni

9.1.1 La scelta della base giuridica della Direttiva PIF: gli artt. 83 e 325 TFUE

9.1.2 La sentenza Taricco e il ruolo dell'art. 325 TFUE

9.1.3 La scelta della direttiva come fonte: il rapporto fra gli artt. 86 e 325 TFUE

9.2 Prospettive espansive della competenza della Procura europea: la competenza "accessoria"

9.2.1 ...segue: la clausola in bianco ex art.86.4 TFUE

10. LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO ISTITUTIVA DELLA PROCURA EUROPEA: PROFILI PROCEDURALI

10.1 Il vincolo della celebrazione del giudizio in sede nazionale

10.2 La competenza territoriale della Procura europea: la single legal area

10.3 La disciplina applicabile alle indagini

10.4 Lo svolgimento delle indagini: il ruolo dei PED e i poteri del procuratore europeo

10.5 Il controllo giurisdizionale delle misure investigative

10.6 L'asserita obbligatorietà dell'azione penale

10.7 La determinazione della giurisdizione

10.8 Il regime di ammissibilità delle prove

10.9 Le garanzie procedurali

11. L'ATTIVAZIONE DEL MECCANISMO DI EARLY WARNING: IL TEST DI SUSSIDIARIETÀ EX ART.5.3 TUE

11.1 La posizione dei Parlamenti nazionali

11.2 La posizione della Commissione europea: il valore aggiunto e il rispetto del principio di sussidiarietà

11.2.1 La posizione della Commissione europea: la struttura collegiale e la competenza della Procura europea

11.2.2 La posizione della Commissione europea: conclusione

12. LE MODIFICHE PROPOSTE DAL PARLAMENTO EUROPEO

13. I RECENTI NEGOZIATI DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA: IL FAVOR VERSO UNA STRUTTURA COLLEGIALE

13.1 I recenti negoziati del Consiglio dell'Unione europea: la competenza, la ripartizione dei casi fra i PED, le garanzie procedimentali e il controllo giurisdizionale

14. RIFLESSIONI SULL'AN E IL QUOMODO DELLA PROCURA EUROPEA

PRINCIPALI RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

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L’evoluzione della cooperazione giudiziaria penale nell’UE

Le libertà di circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, sulle quali è fondato il mercato interno dell’Unione europea, offrono incredibili opportunità di sviluppo internazionale tanto alla società civile quanto alla criminalità.
L’evoluzione incessante della tecnologia, la sua diffusione capillare, la facilità di spostamento delle persone e dei fattori produttivi amplificano esponenzialmente il medesimo effetto.
A fronte di questi fattori, endogeni ed esogeni, sorge la domanda: come assicurare nell’intera l’Unione europea che la repressione dei reati sia omogenea, efficace, efficiente ma allo stesso tempo corredata delle adeguate garanzie procedimentali?
La risposta non è agevole: la criminalità è sempre più sofisticata e imprevedibile; i sistemi giuridici degli Stati membri - e le culture che essi rispecchiano - sono profondamente diversi; lo Stato moderno ha da sempre espresso ritrosia verso interventi eteronomi nel proprio ordinamento penale, emblema della sovranità statale.
Lo scopo di quest’opera è quello di ripercorrere le tappe fondamentali che hanno scandito l’evoluzione della cooperazione giudiziaria penale: dagli strumenti di mutua assistenza, al mutuo riconoscimento fino alla possibile istituzione della Procura europea.
Si tratta di un percorso tortuoso, che si snoda nella dialettica tra diritto ed economia, fra efficacia, efficienza e garanzie, fra iperuranio e realtà, e che non sempre giunge alla sintesi migliore.
La trattazione si articola in tre capitoli: il primo è un distillato della storia della cooperazione giudiziaria penale nel contesto europeo, che offre fin da subito una visione di insieme e una panoramica della tematiche trasversali.
Nel secondo capitolo si analizzano i principali strumenti di cooperazione intergovernativa, il passaggio ai modelli di mutuo riconoscimento e i correlati interventi di armonizzazione.
Il terzo è interamente dedicato alla possibile istituzione della Procura europea.

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L’evoluzione della cooperazione giudiziaria penale nell’UE si scandisce in tre tappe: le prime forme di cooperazione si realizzano in via intergovernativa al di fuori dell’assetto istituzionale comunitario. Il Trattato di Amsterdam (1999) introduce lo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia e con il Trattato di Lisbona (2009) questo nuovo obiettivo diviene prioritario rispetto alla realizzazione del mercato unico. Vengono così introdotti strumenti di mutuo riconoscimento per sostituire l’estradizione e la rogatoria ma anche ulteriori misure afferenti alla fase esecutiva (come il mutuo riconoscimento delle sentenze di condanna, delle sanzioni pecuniarie e delle decisioni di confisca). La terza tappa è costituita dalla Procura europea, operante su un unico spazio giuridico europeo, che supera gli strumenti di cooperazione precedenti.
Alle tre scansioni della cooperazione giudiziaria penale sopra definite corrisponde il passaggio dal modello della richiesta al modello dell’ordine, fino al “modello” sui generis della Procura europea.
La Procura europea può essere istituita con regolamento dal Consiglio, che deliberà all’unanimità previa approvazione del Parlamento europeo. In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto di regolamento. In tal caso la procedura in sede di Consiglio e` sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio per adozione. Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di regolamento in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. Oggi lo strumento che definisce la competenza della Procura europea è la proposta di Direttiva PIF.
In base all’art.325 TFUE, sia l’Unione europea sia gli Stati membri hanno l’obbligo di combattere «la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’ Unione» e di fornire una «protezione efficace, dissuasiva ed equivalente» a tali interessi. Nonostante tale obbligo, gli interessi finanziari dell’Unione non sono sufficientemente protetti dagli Stati membri: come confermato da recenti analisi. la frode, la corruzione e altri reati lesivi di tali interessi continuano a erodere dal bilancio dell’Unione centinaia di milioni di Euro.
L’insufficiente tutela delle risorse dell’Unione dipende principalmente dall’insieme di questi tre elementi. Eurojust non dispone dei poteri per condurre le indagini e per il rinvio a giudizio; l’Olaf dispone di limitati poteri di indagine a livello amministrativo, mentre l’Europol opera nell’ambito della cooperazione di polizia, scambiando e analizzando informazioni. Il quadro giuridico è in via di sviluppo con la proposta di Direttiva PIF, tuttavia ciò non è sufficiente a garantire una puntuale applicazione delle norme. Le indagini condotte a livello nazionale, quando avviate, sono spesso limitate al territorio nazionale per cui non si tiene conto della potenziale dimensione europea del caso. Inoltre non è raro il caso in cui, per mancanza di un adeguato coordinamento, sono avviate in più Stati membri indagini parallele.
Necessità di garanzie procedurali e diritti di difesa effettivi

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