LA DIFFIDA AD ADEMPIERE

Le nostre pubblicazioni sono realizzate in formato PDF e sono scaricabili dopo l'acquisto online. Non vendiamo libri cartacei. Per i listini dei valori agricoli si veda il portale valoriagricoli.it.

Sciogliersi dal contratto senza ricorrere al giudice

Barchi, Patrizia  

16 agosto 2011

pdf  / 106 Pagine in formato A4 (21X29,7 cm)

L'opera fornisce un quadro aggiornato dei risultati raggiunti da dottrina e giurisprudenza in tema di diffida ad adempiere, la quale permette di evitare un oneroso ricorso alla tutela giurisdizionale, con evidente risparmio di risorse sia per l'impresa che per il consumatore.

Non Disponibile

  • editore: Exeo
  • collana: avanguardia giuridica
  • numero in collana: 5
  • isbn: 978-88-95578-47-7
  • sigla: MA05
  • categoria: MONOGRAFIE
  • tipologia: giuridica
  • genere: studio applicato
  • altezza: cm 29,7
  • larghezza: cm 21
  • dimensione: A4
  • funzioni permesse: Stampa: SI - Modifica: SI - Copia/Incolla: SI
  • protezione: digital watermarking
  • disponibità: illimitata
  • destinatari: professionale accademico
  • soggetto: diritto
CAPITOLO I
INTRODUZIONE
1. Profili generali
2. L’istituto della diffida ad adempiere
3. Origine storica della diffida ad adempiere
4. La funzione dell’istituto
CAPITOLO II
IL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ART. 1454 c.c.
SEZIONE I
LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
1. I contratti sinallagmatici
2. I contratti a titolo gratuito e la donazione
3. I contratti con comunione di scopo e i contratti collegati
SEZIONE II
I PRESUPPOSTI DELLA DIFFIDA AD ADEMPIERE
1. Generalità
2. L’importanza dell’inadempimento
2.1. Il momento e i criteri di accertamento della non scarsa importanza
2.2. L’inadempimento definitivo e la possibilità dell’adempimento da parte del diffidato
2.3. L’adempimento inesatto e il rapporto tra l’esecuzione, la difformità, i vizi dell’opera e la diffida ex art. 1454 c.c.
2.4. Rapporto con la costituzione in mora: il contegno della parte inadempiente
3. Imputabilità e colpevolezza nell’inadempimento
4. La non reciprocità dell’inadempimento
4.1. Valutazione comparativa delle reciproche condotte
CAPITOLO III
L’ATTO DI DIFFIDA
SEZIONE I
LA MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ
1. Natura giuridica dell’atto di diffida
2. Legittimazione attiva e passiva
2.1. Diffida emessa dal rappresentante
SEZIONE II
LA FORMA DELLA DIFFIDA
1. Requisiti formali e pubblicità dell’atto di diffida
2. Il carattere recettizio dell’intimazione
SEZIONE III
IL CONTENUTO DELL’ATTO
1. L’intimazione ad adempiere
2. La monizione
SEZIONE IV
IL TERMINE EX ART. 1454 c.c.
1. Analisi della disposizione di cui all’art. 1454 c.c.
2. Il giudizio sulla congruità del termine assegnato 3
2.1. I criteri di valutazione
2.2. Il dies a quo
3. La mancata indicazione del termine
4. La proroga del termine fissato nella diffida
5. Il difetto dei requisiti
CAPITOLO IV
GLI EFFETTI EX ART. 1454 C.C.
SEZIONE I
LA RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO
1. Il terzo comma dell’art. 1454 c.c.
2. Rapporto tra la risoluzione giudiziale ex art. 1453 c.c. e la risoluzione per diffida
3. Il giudizio di accertamento
4. Il risarcimento del danno a favore della parte adempiente
SEZIONE II
LA POSIZIONE DELL’INTIMANTE
1. La disponibilità degli effetti della diffida da parte dell’intimante
2. Revoca della diffida
3. La rinuncia agli effetti della diffida
SEZIONE III
LA POSIZIONE DEL DESTINATARIO
1. Il rifiuto di adempiere
2. La c.d. contro diffida
CAPITOLO V
CONCLUSIONI
BIBLIOGRAFIA

Produciamo e vendiamo esclusivamente pubblicazioni professionali in formato pdf. 

Sono testi che puoi consultare e trasportare ovunque con qualunque dispositivo, realizzati nel più comune e universale dei formati digitali. 

Se hai necessità di stamparli o di fare il copia incolla, puoi farlo, salvo alcune eccezioni e nel rispetto del divieto di distribuzione a terzi e della nostra politica di copyright riguardo la riproduzione dei contenuti.  

I nostri prodotti sono privi di restrizioni DRM, sono solo marchiati digitalmente con il nome dell'utilizzatore; possono essere aperti senza limiti dal soggetto destinatario su più dispositivi e scaricati ogni volta che vuole dal sito una volta acquistati.

Per saperne di più clicca qui.

L'opera fornisce un quadro aggiornato dei risultati raggiunti da dottrina e giurisprudenza in tema di diffida ad adempiere. Fondamento di tale tipica forma di risoluzione di diritto è l’esigenza di tutelare l’interesse della parte adempiente a non essere più vincolata da un contratto la cui attuazione sia stata compromessa dal grave inadempimento della controparte. Con quest'opera si intende dunque dimostrare come la diffida ad adempiere permetta di evitare un oneroso ricorso alla tutela giurisdizionale, con evidente risparmio di risorse sia per l'impresa che per il consumatore.

Galleria immagini

Il diritto di determinare la risoluzione del contratto per inadempimento si può esercitare in due modi. Con una domanda giudiziale, la parte adempiente può chiedere al giudice di risolvere il contratto ed eventualmente di condannare l’altra parte a restituire la prestazione ricevuta, salvo sempre il risarcimento dei danni. In via extragiudiziale (c.d. procedimento monitorio) invece è sempre possibile ottenere la risoluzione attraverso una diffida ad adempiere, cioè un atto scritto con cui si intima all’altra parte di adempiere entro un termine adeguato non inferiore a quindici giorni, con dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine, il contratto si intenderà risoluto di diritto. Se manca quest’ultima dichiarazione, la sola intimazione di adempiere costituisce l’altra parte in mora, ma non porta alla risoluzione.
I presupposti fondamentali richiesti dal diritto sostanziale per rendere applicabile il meccanismo della risoluzione stragiudiziale previsto dall’art 1454 c.c. sono due: lo stato di inadempienza – di non scarsa importanza – di un contraente, il diffidato, e la non inadempienza dell’altro contraente, il diffidente. La produzione dell’effetto risolutivo derivante dalla diffida presuppone un grave inadempimento, ovvero di non scarsa importanza, secondo la regola generale enunciata all’art 1455 c.c. Per gli Autori che ricostruiscono l’effetto risolutivo in una prospettiva sanzionatoria, come reazione all’illegittimo comportamento tenuto dalla controparte, è necessario che l’inadempimento sia imputabile al debitore a titolo di dolo o colpa. Opposta a questa prospettiva si pone la dottrina dominante, che ritiene l’imputabilità confinata al solo profilo del risarcimento dei danni subiti dal cr
La questione è se sia possibile un potere dispositivo in capo al diffidante circa la sorte finale del vincolo contrattuale. La dottrina si pone in antitesi con la tesi giurisprudenziale e quindi osteggia la disponibilità degli effetti in capo all’intimante (malgrado l’indirizzo giurisprudenziale favorevole in tal senso risulti decisamente consolidato). Il termine “controdiffida” è utilizzato per indicare due atti diversi tra loro. In tal modo viene definita anzitutto una diffida intimata dal diffidato stesso a chi gli aveva già a sua volta comunicato la diffida. Così viene chiamato, però, anche l’atto con il quale il debitore intimato contesta il fondamento o la validità della diffida ricevuta. Si sostiene infatti che, di fronte alla diffida, il debitore si trova in una situazione di soggezione, che tipicamente si contrappone al diritto potestativo, che compete al creditore.
L’intimazione di una diffida ad adempiere e la proposizione di una domanda giudiziale di risoluzione si pongono su piani radicalmente diversi sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista degli effetti. Con la domanda giudiziale, il creditore manifesta in modo definitivo la scelta di affrancarsi dal vincolo contrattuale. Il contraente che, invece, opta per la diffida, sollecita l’altra parte ad adempiere entro un termine congruo. Quando è già maturato un inadempimento “grave” ed attuale, è probabile che il creditore non conceda all’inadempimento alcuna possibilità di recupero del rapporto, optando, allora, per la via giudiziale. Se si opta per la risoluzione ex art 1453 c.c. il contratto non può più salvarsi. Nella diffida, al contrario, la parte diffidata può adempiere e quindi salvare il contratto.
La diffida sembra coincidere nel suo contenuto con l’intimazione necessaria e sufficiente ai fini della costituzione in mora del debitore (art 1219 c.c.). Presenta in realtà, rispetto a questa, una maggiore complessità, richiedendo infatti, oltre all’intimazione, altri due elementi: la fissazione del termine entro il quale l’adempimento deve avvenire e la monizione al debitore circa le conseguenze giuridiche dell’inadempimento alla diffida. La monizione introduce nella dinamica dei rapporti contrattuali una possibilità nuova accanto a quella dell’esecuzione del contratto: la sua risolubilità. La legge stabilisce che il termine non può essere inferiore a quindici giorni; tuttavia codesto termine è stabilito in modo unico per la diffida relativa all’adempimento di qualsiasi prestazione. E’ ovvio che i quindi giorni fissati possono risultare sufficienti per alcuni casi, per altri no.

Dello stesso autore