CIRCOLAZIONE STRADALE

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Soggetti e oggetti della retrocessione

L’individuazione dell’oggetto della retrocessione non pone particolari problemi, essendo identificabile con quei beni che sono stati sottratti coattivamente nell’ambito di un procedimento espropriativo e che successivamente non sono stati utilizzati per eseguire l’opera pubblica o di pubblica utilità alla cui realizzazione furono destinati. Anche l’individuazione del soggetto passivo della retrocessione risulta abbastanza agevole, trattandosi del beneficiario dell’espropriazione.

La tutela giurisdizionale in materia di retrocessione: giurisdizione esclusiva vs. giurisdizione di legittimità

La configurazione della situazione giuridica soggettiva da riconoscersi in capo all’espropriato quale diritto soggettivo alla retrocessione (in caso di retrocessione totale, come pure di retrocessione parziale, se interviene la dichiarazione di inservibilità), oppure quale interesse legittimo a che l’amministrazione valuti se utilizzare o meno i beni relitti in funzione dell’opera realizzata (nell’ipotesi della retrocessione parziale) comporti la tutela giurisdizionale dell’ex proprietario.

Il danno da mancata retrocessione

Nei casi in cui sia impossibile il ritrasferimento del bene espropriato, la giurisprudenza ritiene che l’ex proprietario avrà diritto al risarcimento del danno extracontrattuale da mancata retrocessione. Il risarcimento viene quantificato come differenza tra il valore del bene al momento della sentenza di accertamento del diritto alla retrocessione e il prezzo che l’espropriato avrebbe dovuto corrispondere se la restituzione fosse stata concretamente possibile.

La proprietà privata e l'espropriazione per pubblica utilità

Nell'ordinamento italiano, la proprietà consiste nel diritto di godere e di disporre di una bene in modo pieno ed esclusivo, pur nei limiti indicati dalla legge; a determinate condizioni, però, la Pubblica Amministrazione dispone del potere di imporre un sacrificio alla proprietà, in nome del perseguimento di un vantaggio per la collettività

L'espropriazione prima del Testo Unico

Il codice civile emanato nel 1865 ha recepito questa impostazione e ha introdotto l'istituto espropriativo per l'utilità collettiva in termini simili a quelli adoperati dallo Statuto; l'esercizio del potere ablativo, tuttavia, veniva limitato a casi eccezionali, in ossequio ad una concezione della proprietà quale diritto di derivazione quasi sacra, frutto di lunghi conflitti per la conquista della tutela della potestà dominicale

La proprietà nel codice civile e nella Costituzione

La proprietà non è un istituto di creazione costituzionale, ma riceve dalla Costituzione una triplice tutela: viene inserita nella carta costituzionale come un diritto di primaria importanza; la sua disciplina viene riservata alla legge; si prevede la possibilità di espropriazione, ma solamente a condizione che venga corrisposto un adeguato indennizzo.

L'espropriazione e il D.P.R. 327/2001

Il procedimento espropriativo è stato articolato in fasi fondamentali: l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; la dichiarazione di pubblica utilità; la determinazione dell'indennità; l'emanazione del decreto di esproprio.

L'espropriazione e il D.Lgs. 302/2002

Il decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, è intervenuto a modificare la disciplina delle espropriazioni delineata dal Testo Unico a distanza di pochi mesi dalla sua emanazione, al fine principalmente di garantire la massima rapidità delle procedure e di agevolare l'istituto dell'immissione in possesso.

La proprietà in ambito sovranazionale

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, c.d. CEDU, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n. 848, e il suo Protocollo addizionale sottoscritto in data 20 marzo 1952, insegnano – in modo analogo alla nostra Costituzione – che l'Amministrazione può acquisire il diritto di proprietà solamente attraverso l'emanazione di un formale provvedimento amministrativo.

Causa fondante la retrocessione totale

Il principale elemento di differenziazione tra retrocessione totale e parziale è dato dalla causa a fondamento. La qualifica non va dunque riferita agli immobili espropriati, bensì al grado del loro utilizzo: la retrocessione parziale può riguardare un intero suolo espropriato, quella totale interessare solo parte dei suoli dichiarati di pubblica utilità. Si conferma, in tal modo, che quello che conta è non tanto l’oggetto quanto i diversi presupposti dell'una e dell'altra forma di retrocessione

La retrocessione: esecuzione dell'opera

Il legislatore del t.u. ha aderito a quegli orientamenti giurisprudenziali minoritari che parificavano l’inizio dei lavori alla completa realizzazione dell’opera, senza considerare che tale concessione di favore alla pubblica amministrazione avrebbe dovuto essere accompagnata dalla verifica del permanere dell’utilità pubblica. La giurisprudenza prevalente, invece, non riteneva sufficiente il mero inizio dei lavori, richiedendo che ne fossero realizzate almeno le strutture essenziali.

Retrocessione totale: la tutela giurisdizionale

Si tratta di un diritto che sorge automaticamente una volta che, passati dieci anni, decade la dichiarazione di pubblica utilità, di fronte al quale l’amministrazione espropriante si trova in una situazione di mera soggezione all’iniziativa del titolare del diritto medesimo. Identica situazione giuridica soggettiva è riconosciuta, in ipotesi di retrocessione parziale, in capo all’espropriato il quale abbia richiesto e ottenuto dal beneficiario dell’espropriazione l’indicazione dei beni relitti.

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