Una strada si definisce «vicinale» allorquando sia di proprietà privata ma soggetta, con particolari condizioni, a servitù di uso pubblico. In senso specificante, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto da sempre che «la servitù di uso pubblico su una strada vicinale non è a beneficio dei proprietari degli immobili serviti dalla strada stessa, bensì della collettività indeterminata di soggetti».