I “beni immobili” aventi valore paesistico - in virtù della loro localizzazione o della loro inserzione in un complesso che ha in modo coessenziale le qualità indicate dalla legge - costituiscono una “categoria originariamente di interesse pubblico”, la cui disciplina è del tutto estranea alla materia della espropriazione di cui all'art. 42, terzo comma, Cost., rientrando, invece, a pieno titolo nella disciplina dell'art. 42, secondo comma.