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È ammissibile il ricorso per cassazione, dalla relazione della cui notificazione, redatta dal notificatore ufficiale giudiziario, risulti che la notificazione si è perfezionata nei confronti del notificatario designato dal notificante.
Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea.
È inammissibile il ricorso incidentale diretto non alla riforma della sentenza impugnata ma alla correzione della sua motivazione: ad essa può procedere di ufficio la Corte di cassazione ex art. 384 cod. proc. civ. e può essere eventualmente sollecitata attraverso le difese da formulare con il controricorso.
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