È inammissibile la prospettazione di un difetto di legitimatio ad causam con cui in realtà si tenti di mettere in discussione, per la prima volta dinanzi alla Corte di legittimità, un presupposto della domanda, indefettibile fin dal primo grado del giudizio e sul quale nei gradi di merito non vi è stata alcuna contestazione, quale è l'accertamento della titolarità del diritto controverso in materia urbanistica.