APPELLO

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Il ricorso in appello proposto contro la sentenza del giudice di primo grado

Il requisito della specificità dei motivi di appello postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, e ciò in quanto, essendo l'appello una revisio prioris instantiae e non un novum iudicium, tale indicazione serve ad incanalare entro precisi confini il compito del giudice dell'impugnazione, consentendo di comprendere con certezza il contenuto delle censure.

Computo dei termini per l'appello

Ai fini del computo dei termini per l'appello non si computa il dies a quo.

Giudizio amministrativo: vietati motivi nuovi in appello (art. 104 cod. proc. amm.)

Nel caso in cui la P.A. abbia circoscritto la domanda di risarcimento del danno per abusiva occupazione fino ad una certa scadenza, non può trovare applicazione il consolidato principio secondo cui nel giudizio di risarcimento del danno è consentito all'attore chiedere per la prima volta in appello un risarcimento degli ulteriori danni, provocati dal medesimo illecito, manifestatisi solo in corso di causa.

La perizia di parte non può essere prodotta per la prima volta in appello (art. 345 cod. proc. civ.)

In caso di rimessione della causa all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, è da ritenere, ai sensi dell'art. 45 R.D. 1054/1924 e dell'art. 73 R.D. 642/1907, che deve intendersi rimessa alla cognizione dell'Adunanza plenaria l'intera controversia, con esclusione delle questioni su cui sia già intervenuta la pronuncia del giudice a quo, non assumendo alcuna rilevanza la formulazione da parte di quest'ultimo di specifici quesiti.

La sostituzione delle difese scritte con la discussione orale nel giudizio amministrativo

L'art. 281-sexies c.p.c. è applicabile anche in grado d'appello, a nulla rilevando che esso sia dettato per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, dal momento che il criterio discriminante, ai fini della definizione dell'ambito di operatività della disposizione, non è la composizione monocratica o collegiale del giudice, bensì la riconducibilità della materia del contendere all'elencazione di cause di cui all'articolo 50-bis c.p.c..

L'impugnazione di una pronuncia di rigetto: l'appello incindentale

Nonostante l'appello nel processo amministrativo sia un mezzo di impugnazione a critica libera, occorre comunque che esso contenga una critica della sentenza gravata e, dunque, specifiche censure avverso la stessa, essendo insufficiente la mera proposizione di motivi, eccezioni, argomenti, sollevati in prime cure e disattesi dalla sentenza di primo grado.

Legittimazione attiva alla proposizione dell’appello nel processo amministrativo (art. 102 cod. proc. amm.)

E' inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione del capo di sentenza che dichiari privo di effetti un provvedimento di riduzione in pristino, a seguito di circostanze sopravvenute, così precludendo all’amministrazione di porlo direttamente in esecuzione e ritenendo necessaria l‘emanazione di ulteriori atti di natura analoga.

Inammissibile il mutamento della causa petendi nel processo amministrativo d'appello

Nel processo amministrativo di appello, il mutamento della causa petendi è inammissibile, come è pure inammissibile l’introduzione nello stesso grado di nuove richieste di ulteriori mezzi di prova: tali principi sono stati ora espressamente codificati nell’art. 104, commi 1 e 2, cod. proc. amm., ma anche in precedenza la corrispondente disciplina contenuta nell’art. 345 cod. proc. civ. era reputata dall’unanime giurisprudenza perfettamente applicabile anche al giudizio amministrativo d’appello.

La proposizione di appello nella giustizia tributaria dall'entrata in funzione delle Agenzie fiscali

L'entrata in funzione delle Agenzia fiscali cui il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 ha determinato l'inapplicabilità della disposizione di cui al D.Lgs. 3 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2, per la quale gli uffici periferici del dipartimento delle entrate dovevano essere previamente autorizzati alla proposizione dell'appello principale dal responsabile.

Inammissibile in appello la mera riproposizione delle argomentazione svolte in primo grado

La mera riproposizione dei motivi di primo grado può essere giustificata solo quando manchi un’espressa ponderazione degli stessi da parte del Giudice di primo grado, non quando una valutazione vi sia stata.