Il provvedimento di nomina del commissario ad acta, per la sua natura ricettizia, richiede la notifica o la comunicazione individuale al destinatario, per cui, in difetto di diversa previsione normativa, deve ritenersi che la mera pubblicazione del provvedimento nel bollettino ufficiale regionale non sia sufficiente a far decorrere i termini di impugnazione che, necessariamente devono decorrere dal giorno in cui il comune destinatario dell'atto ha acquisito la piena conoscenza dello stesso.