Il criterio di riparto della giurisdizione in materia di servizi pubblici locali va individuato nelle pretese, contrattuali o meno, fatte valere dalla parte: se, infatti, lo scontro fra le parti si svolge interamente ed esclusivamente sul terreno contrattuale vi è la giurisdizione del G.O.; se, viceversa, si discute dell’affidamento di un servizio pubblico e delle caratteristiche della società affidataria che hanno legittimato l’affidamento diretto si è nell’ambito della giurisdizione del G.A..