ACCORDI

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Accessori e pertinenze delle strade pubbliche

Il termine accessorio indica ogni cosa che ha un rapporto di subordinazione rispetto ad un’altra ma è un concetto indeterminato dal punto di vista giuridico e quindi è possibile distinguere, in senso stretto, due specie di cose accessorie: quelle che sono parte integrante di una cosa e quelle che ne costituiscono semplici pertinenze[2]. La cosa che per la sua naturale connessione con un’altra forma un tutto, tale da non avere un’esistenza materiale separata è la c.d. parte integrante.

Distinzione delle strade secondo l’uso e l’appartenenza

I criteri giuridici circa la distinzione tra strade pubbliche e strade private sono basati sull’appartenenza del suolo o sull’uso al quale le stesse sono destinate. Accanto a questi, è da considerare una terza categoria, intermedia, costituita dalle strade appartenenti agli enti pubblici territoriali non destinate all’uso pubblico.

Il concetto di classificazione delle strade pubbliche

Una delle più frequenti classificazioni dei beni pubblici proposta in dottrina è quella relativa alla distinzione tra i beni d’uso collettivo e i beni d’uso amministrativo, a seconda che siano utilizzati dalla collettività (come le strade) oppure siano al servizio diretto della p.a. (ad esempio, gli arredi degli uffici pubblici).

Evoluzione dei criteri di classificazione delle strade

I criteri in base ai quali le strade sono state ripartite nelle varie classi sono piuttosto variabili e può percepirsi questa differenza anche da ordinamento a ordinamento e con riferimento anche all’evoluzione dei tempi e delle condizioni politiche, economiche e sociali dello Stato.

La classificazione delle strade introdotta con il d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992

L’art. 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 denominato Nuovo Codice della Strada, prevede due tipi di classificazione delle strade, strettamente connesse tra loro, che si fondano, rispettivamente, a) sulle caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali dei vari tratti stradali e b) sulla proprietà.

L’organizzazione amministrativa delle strade alla luce dell’attuale ordinamento regionale

L’attuazione dell’ordinamento regionale, e di conseguenza del sistema autonomistico, ha inciso sul dettato dell’art. 822 c.c.: con l’avvento del nuovo ente territoriale ci sarebbe stata la cessazione del monopolio statale sulla categoria del c.d. demanio necessario (art. 119 Cost.) ed una maggiore frammentazione della titolarità della proprietà prevista dall’art. 822 c.c.

Le strade di proprietà degli enti pubblici territoriali

Le strade statali sono identificate dalla sigla SS. Sono principalmente strade gestite dall’A.N.A.S., ma è possibile che vi siano strade con sigla SS gestite da altri enti (ad es. regione); possono essere classificate tecnicamente come strade extraurbane principali (strada di tipo B) o come strade extraurbane secondarie (strada di tipo C) mentre sono classificabili, all’interno dei centri abitati, come urbane di tipo D o E.

Le strade vicinali

Trattasi di una nozione che, nonostante lo spazio ad essa dedicato da giurisprudenza e dottrina, ancora oggi appare poco chiara, con la conseguenza di problemi circa la distinzione tra strade vicinali private o agrarie e strade vicinali di uso pubblico. L’espressione rimanda senz’altro ad una nozione esclusivamente pubblicistica poiché la strada vicinale è caratterizzata dalla presenza di un diritto pubblico di transito (iura in re aliena), di cui è titolare un ente territoriale.

Le vie vicinali

Un problema, recentemente ancora dibattuto, è quello dell’appartenenza del suolo delle vie vicinali. La tesi più antica, facendo riferimento all’art. 22 della legge sui lavori pubblici, attribuisce il suolo delle stesse ai privati, in quanto la norma appena richiamata attribuendo la proprietà delle strade agli enti pubblici territoriali, tace sull’appartenenza del suolo delle strade vicinali, escludendo implicitamente che la proprietà di queste spetti al Comune.

Le trazzere della Sicilia e i tratturi delle Puglie

Le più importanti vie di comunicazione della Sicilia, in epoca feudale, erano costituite dalle trazzere, da non confondersi con le attuali trazzere, quasi sempre costituite da strade private campestri, di importanza limitata.

Strade di bonifica

Le strade hanno una funzione essenziale quando si tratta di attuare i compiti di bonifica, perché dirette a mettere in comunicazione il territorio soggetto a bonifica con i prossimi centri abitati, favorendo così lo sviluppo dell’economia e dell’agricoltura.

Le strade private

In contrapposizione con le strade pubbliche, possono essere definite private quelle strade di proprietà di soggetti diversi dagli enti pubblici territoriali.

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