RISARCITORIA

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L'appartenenza a più comproprietari del fondo espropriato implica solidarietà attiva in un unico credito risarcitorio?

L'espropriazione o l'occupazione illegittima di un fondo appartenente a più comproprietari non implica solidarietà attiva in un unico credito risarcitorio, ma comporta l'insorgenza dell'autonomo diritto di ciascuno di detti comproprietari al ristoro del pregiudizio verificatosi nel rispettivo patrimonio, e la possibilità per ciascuno di essi di agire in giudizio per il risarcimento del danno nei limiti della quota di comproprietà del bene.

Circostanze e condizioni di liquidazione del risarcimento danni da occupazione illegittima

E' ammissibile la domanda risarcitoria proposta prima del decorso del termine di occupazione legittima, poiché la sussistenza del diritto fatto valere in giudizio si atteggia non già come presupposto processuale, bensì come condizione di accoglimento della domanda, la quale deve essere accolta se al momento della decisione il diritto sia sorto, sebbene i suoi elementi costitutivi siano venuti a concorrere solo in corso di causa.

Le condizioni di rimborso prima dell'entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo

Nel ricorso proposto prima dell’entrata in vigore del nuovo codice del processo amministrativo, le condizioni dell’azione debbono ritenersi disciplinate dalla precedente normativa, ma nella concreta determinazione del risarcimento, in ipotesi dovuto, devono essere rispettate anche le previsioni contenute nell’art. 30 del codice.

Come individuare chi ha diritto al risarcimento per la perdita della proprietà di un immobile

L’avente diritto al risarcimento da occupazione sine titulo può sempre ragionevolmente essere individuato in colui il quale, pur senza dover necessariamente essere titolare della proprietà dell’immobile, si trovi con esso in una relazione qualificata che ne legittimi l’individuazione da parte dell’espropriante quale destinatario degli atti ablatori.

Il diritto del privato al risarcimento danni da occupazione illegittima: l'affittuario e il livellario

L'affittuario del fondo illegittimamente occupato, in quanto titolare di un diritto personale di godimento, è legittimato ad agire direttamente nei confronti del soggetto che, con il suo comportamento, abbia leso l’interesse sotteso a tale diritto.

L'onere della prova di legittimazione ad agire contro l'occupazione illegittima

In ordine alla prova della legittimazione a ricorrere, quanto alla domanda risarcitoria avanzata nel presupposto della rinuncia abdicativa alla proprietà del terreno occupato illegittimamente, specie a fronte di specifiche contestazioni da parte della difesa dell’Amministrazione intimata, essa non può che ritenersi interamente a carico della parte che agisce in giudizio ed il suo difetto determina inammissibilità del gravame.

Legittimato il proprietario a ricorrere per la restituzione delle aree occupate sine titulo

Sussiste la legittimazione del proprietario a ricorrere in giudizio per la restituzione delle aree illegittimamente occupate.

Inammissibilità della domanda di risarcimento per occupazione illegittima

Qualora nel corso del giudizio volto all'annullamento del diniego del piano di lottizzazione intervenga l'approvazione del nuovo PRG, recante disposizioni incompatibili con il piano di lottizzazione stesso, è logico che la domanda risarcitoria subisca un adeguamento, che non integra in tal caso un'inammissibile domanda nuova.

La domanda di indennizzo e il risarcimento per equivalente

E' inammissibile la domanda di indennizzo, formulata per la prima volta in appello, anche se preceduta da una domanda di risarcimento del danno, perché risarcimento del danno e indennizzo sono istituti giuridici diversi, essendo correlato l’uno a un fatto illecito, l’altro a un c.d. fatto lecito dannoso.

Riparare all'illegittima occupazione di un'area

Espunto dall’ordinamento l’istituto dell’occupazione appropriativa, non potendosi far risalire la perdita della proprietà all’attività materiale dell’amministrazione, pur originante opera pubblica o tale originariamente ritenuta, il proprietario illegittimamente privato della proprietà può esperire tutte le azioni a tutela della proprietà, ivi compresa quella restitutoria.

Risarcimento per equivalente o restituzione del bene? La scelta spetta al danneggiato

In ipotesi di occupazione illegittima conseguente alla mancata conclusione del procedimento, resta salva la possibilità per il soggetto privato del possesso, di optare per le differenti forme "risarcitorie" che l'ordinamento appresta (restituzione del bene ovvero risarcimento del danno per equivalente).

Necessaria la declaratoria di illegittimità dell'occupazione per ottenere il risarcimento danni

Il privato illegittimamente espropriato può legittimamente domandare sia il risarcimento e sia la restituzione del fondo con la riduzione in pristino. Oggi infatti è stata del tutto superata - alla stregua della Convenzione Europea e, in particolare, del Protocollo addizionale n. 1 - l'interpretazione che, dall'irreversibile trasformazione dei beni espropriati, faceva derivare effetti preclusivi o limitativi della tutela in forma specifica.

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