Il termine di 30 giorni accordato al proprietario per l’accettazione della indennità offerta, decorrenti dalla data di notifica non è, con riferimento all'attività del proprietario espropriando, perentorio; l’inutile decorso dello stesso, infatti, non priva il proprietario della facoltà di esercitare il diritto al medesimo riconosciuto anche in un secondo momento. Con riferimento all’attività dell’Autorità espropriante il termine avrà semmai natura sollecitatoria ed, eventualmente, comminatoria