Ai sensi dell’art. 30 c. p. a., l’azione di condanna può essere proposta contestualmente ad altra azione o, nei soli casi di giurisdizione esclusiva e nei casi di cui al presente articolo, “anche in via autonoma”. In base a tale precetto normativo, la mancata specificazione (anche) della, pur logicamente presupposta, azione di accertamento del danno non può implicare alcuna conseguenza, in punto d'inammissibilità dell'azione di condanna, autonomamente esercitata