Il principio di alternatività espresso nell’art. 8, comma 2, del d. P. R. n. 1199/1971 e nell’art. 20, comma 4, della L. n. 1034/1971, non può esser derogato in virtù di una presunta differente natura degli atti, rispettivamente impugnati con il ricorso straordinario e con quello proposto in sede giurisdizionale, rispettivamente inerenti all’approvazione dei progetti – preliminare ed esecutivo – (il primo), ed al successivo, e distinto, decreto di esproprio (il secondo)