Chi propone una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte; la liquidazione in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. è consentita solo se il danno sia comunque dimostrato mediante elementi che forniscano parametri plausibili di quantificazione.