ACQUISIZIONE SANANTE

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L'art.43 del D.P.R.327/2001 e l'incognita della retroattività

Sul tema si registrano opposti orientamenti. La tesi della non retroattività trova il suo fondamento nell’art.57 TU, per il quale le disposizioni del Testo unico trovano applicazione solo ed esclusivamente su progetti per i quali la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta in data successiva alla sua entrata in vigore. Viceversa, la tesi della retroattività trova fondamento soprattutto nel fine assegnato alla disposizione ovvero sanare situazioni patologiche di occupazione illegittima

L'art.43 del D.P.R.327/2001: l'usucapione, la Corte EDU e l'ambito oggettivo

Nel caso di utilizzo da parte della PA di beni da tempo destinati a uso pubblico senza che sia mai intervenuto un provvedimento ablativo, né attraverso il ricorso a strumenti di diritto privato o pubblico, si è da sempre posto il problema di come possa essere acquisito il bene. Lo stesso meccanismo dell’occupazione acquisitiva ed oggi l’art.43 TU rappresentano un tentativo di soluzione del problema. Vengono così a delinearsi modalità d'acquisto conseguenti a patologie dell'azione amministrativa

Il sistema della tassazione degli importi a titolo di indennità per occupazione acquisitiva e sanante

Gli enti eroganti, all'atto del pagamento delle somme (occupazione temporanea, risarcimento per occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi) devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20%. È facoltà del contribuente optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria, nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto. Tenuti al pagamento di tale importo sono soltanto i soggetti che non esercitano imprese commerciali

L’art.43 t.u. espropriazione: pregi e difetti

Al confronto fra autorità giudiziarie e CEDU sulle occupazioni illegittime, si sono affiancate le risposte del legislatore interno. Questo il Governo lo fece all’interno del TU sull’espropriazione. In un contesto di riordino normativo delle procedure espropriative e delle prassi connesse, il legislatore delegato, avvalendosi dello schema di testo unico delegato all’Adunanza Generale, introduceva l’art 43 rubricandolo come "Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico"

Art.43 t.u. espropriazione: la Cassazione contro il giudice amministrativo

La Cassazione irrigidiva notevolmente le sue posizioni e non mancava di rivolgere i suoi strali contro l’art.43 t.u. espropriazione, contestandone la compatibilità costituzionale e convenzionale. Di diverso avviso è stato, invece, il giudice amministrativo che, in estrema sintesi, ha messo in atto una strategia interpretativa volta a ridurre i possibili attriti tra normativa interna e CEDU, cimentandosi ripetutamente in operazioni ermeneutiche volte a ridurre l’ambito di operatività dell'art.43

L’art.43 t.u.espropriazione davanti alla Corte costituzionale

Dubbi venivano espressi in ordine alla concreta utilizzazione che le Amministrazioni avevano fatto dell’art.43, facendolo assurgere a momento “ordinario” dell’azione amministrativa concernente l’acquisizione al patrimonio pubblico di aree destinate alla realizzazione di opere di pubblica utilità, in tal modo stravolgendo il sistema fissato in via generale dallo stesso testo unico e dunque legittimando operazioni elusive degli obblighi procedimentali dell’instaurazione del contraddittorio.

La sentenza n. 293/2010 della Corte costituzionale. Messaggi in codice al legislatore?

La caduta dell’art.43 t.u. espropriazione per eccesso di delega ha fatto nascere il sospetto che il giudice delle leggi abbia sfruttato l’occasione per lanciare al legislatore alcuni moniti in ordine alla futura riproposizione della medesima disposizione con le forme della legge ordinaria. In questa prospettiva la Corte, sottolinea il superamento dei limiti fissati dalla legge delega attraverso l’introduzione di un novum che si discostava alle linee giurisprudenziali fino a quel momento fissate

L’acquisizione sanante resuscita dalle ceneri dell’art.43 t.u. espropriazione

L’art.42 bis t.u. espropriazione ha riprodotto, con talune rilevanti modifiche, l’art. 43 dichiarato incostituzionale, per eccesso di delega. È proprio l’esame della disposizione che mostra un crescente confronto fra le Autorità nazionali ed il diritto vivente sul tema della tutela del diritto di proprietà. La riproposizione del meccanismo della procedura espropriativa sanante non elide alcuni interrogativi di base che pure la dottrina, nei primi commenti a caldo, ha continuato a sottolineare

L’indennizzo e l’art.42 bis t.u.espropriazione

Il legislatore del 42 bis utilizza l’espressione indennizzo per qualificare la pretesa del proprietario colpito dal provvedimento di acquisizione sanante. Tale utilizzazione sembra volere purificare il pregiudizio sofferto dal proprietario, qualificato invece, forse più correttamente, dall’art43 t.u.e. come danno. La modifica terminologica si avverte chiaramente quando si prevede il riconoscimento a titolo risarcitorio dell’interesse al cinque per cento per il periodo di occupazione senza titolo

La competenza all'adozione del provvedimento acquisitivo

Nel nuovo testo di legge non è chiaro quale organo dell'autorità competente per l'acquisizione sia specificamente competente per l'adozione del provvedimento, che evidentemente costituisce una questione prodromica sia all'analisi contenutistica che alla descrizione degli effetti del provvedimento stesso.

La motivazione: ragioni di fatto e di diritto dell'acquisizione coattiva sanante

L'art. 3 della l. 241/1990 richiede in via generale che ogni provvedimento amministrativo sia motivato, opportunamente distinguendo tra «presupposti di fatto e [...] ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione» e mettendo la motivazione in espressa correlazione con «le risultanze dell'istruttoria»

42bis, il dispositivo: liquidazione, acquisizione e contenuti ulteriori

In punto di liquidazione, il provvedimento dovrà anzitutto riprendere le risultanze della fase di stima, alla quale riteniamo di poter rinviare. A questo proposito, però, si segnala che la tecnica normativa utilizzata nella redazione dell'art. 42-bis potrebbe far sorgere alcune difficoltà interpretative, delle quali sembra opportuno dare conto.

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