PROCEDIMENTO

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La comunicazione dei motivi ostativi nel giusto procedimento: osservazioni degli astanti e conclusioni

Le osservazioni degli astanti sono regolamentate principalmente dal secondo periodo dell’art.10 bis, per il quale entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli astanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Diversamente dalla comunicazione, la forma scritta delle osservazioni è prevista espressamente: il mancato rispetto di questo requisito può condurre a una mancata considerazione da parte dell'Autorità

Il contraddittorio sull'indennità d'espropriazione: artt. 20 e 17.2

La comunicazione con la quale si informa della data in cui è diventato efficace il progetto definitivo e dichiarativo della p.u., nonché della facoltà di prendere visione della relativa documentazione, contiene anche l’invito al proprietario di fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all’area per la liquidazione dell’indennità di esproprio. Tale comunicazione si pone come il punto di raccordo tra la procedura precedente e la procedura successiva alla dichiarazione

Compilazione dell’elenco dei beni da espropriare e indicazione delle somme “offerte”

L’art.20 dispone che divenuto efficace l’atto che dichiara la p.u., entro i successivi 30 giorni il promotore dell’espropriazione compila l’elenco dei beni da espropriare, con una descrizione sommaria, e dei relativi proprietari, e indica le somme che offre per le loro espropriazioni. L’elenco va notificato a ciascun proprietario, nella parte che lo riguarda, con le forme degli atti processuali civili. Gli interessati nei successivi 30 giorni possono presentare osservazioni scritte e documenti

L'art.20 DPR 327/2001: notifica dell'elenco, documenti, contraddittorio

L'espropriante dovrà procedere alla notifica, effettuata nelle forme degli atti processuali civili, dell’elenco dei beni dichiarati di p.u. e sottoposti ad esproprio. Una volta effettuata la notifica, gli interessati potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti nei successivi trenta giorni. Si realizza così un contraddittorio in ordine alla quantificazione della indennità. Non potranno essere ammessi nel contraddittorio aspetti diversi dalla quantificazione dell'indennità

La comunicazione dell’avvio del procedimento: esistenza e esigenza dell’obbligo

Il provvedimento dichiarativo della pubblica utilità dell’opera rappresenta un provvedimento di carattere incisivo della sfera giuridica del destinatario e, come tale deve essere a questi comunicato in vista della sua effettiva partecipazione. In questa prospettiva appare evidente come le norme poste a garanzia del contraddittorio siano applicabili in ogni fase procedimentale diretta a produrre effetti incisivi sulla posizione dei destinatari del provvedimento finale.

Le osservazioni dei privati nel contraddittorio preordinato alla dichiarazione di pubblica utilità

L’art. 16, comma 10, del t.u. in materia di espropriazione per pubblica utilità consente, in coerenza con il generale principio di cui all’art. 10 della legge n. 241/1990, al proprietario e ad ogni altro interessato di formulare le proprie osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell’avviso.

L’omissione della comunicazione di avvio del procedimento espropriativo

La comunicazione realizza, pertanto, una garanzia partecipativa non meramente formale, identificando, piuttosto un necessario passaggio cognitivo - dialettico e funzionale per la parte al fine di opporre e far presente all’amministrazione fatti e circostanze da questa ignorate.

La partecipazione al procedimento di apposizione del vincolo

in vista dell’enorme importanza dell’istituto della partecipazione procedimentale, il legislatore del d.p.r. n. 327/2001 ha voluto garantire l’effettiva partecipazione dialettica dei privati nella procedura espropriativa in modo tale che la decisione finale della pubblica amministrazione sia presa in contraddittorio sin dalle prime fasi ovvero a partire dall’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio

La partecipazione nella procedura espropriativa

Grazie alla giurisprudenza formatasi nel corso degli anni e al lavoro del legislatore del Testo Unico, il riconoscimento del principio di partecipazione che si trova nella legislazione dell’espropriazione è più esteso e significativo rispetto a quanto l’art. 7 della legge n. 241 del 1990 prevede in generale in materia di procedimento amministrativo.

Procedure espropriative accelerate: il contraddittorio

Si tratta in primo luogo di stabilire se l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 22 e 22 bis debba o no essere preceduto dall’avviso di avvio del procedimento, adempimento attraverso il quale si attua il “giusto procedimento”, ossia, secondo la elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, il contraddittorio che deve essere attivato dalla P.A., prima dell’adozione di provvedimenti atti a produrre effetti nella sfera giuridica dei destinatari.

Possibili esclusioni non dettate dall’art. 10-bis legge 241/1990

Possibili esclusioni non dettate dall’art. 10-bis: materia edilizia, materie di competenza legislativa regionale, piani di lottizzazione, silenzio-diniego, diritto intertemporale e accesso ai documenti amministrativi

La comunicazione dei motivi ostativi

La comunicazione dei motivi ostativi costituisce il perno dell’art. 10-bis. Oltre a trarre da essa la propria rubrica, infatti, la disposizione dedica alla comunicazione quasi tutto il primo e parte del secondo e del terzo periodo.

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