ONERI E COSTI

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Il contributo per gli oneri di urbanizzazione ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001

Il privato è tenuto a sostenere le spese necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, perché a seguito del suo intervento di trasformazione del territorio viene determinato un incremento del carico urbanistico.

L’obbligazione di corrispondere il contributo di costruzione di cui all'art. 16 del T.U. Edilizia

L’obbligazione di corrispondere il contributo di costruzione nasce nel momento in cui viene rilasciato il titolo ed è a tale momento che occorre aver riguardo per la determinazione dell’entità dello stesso; l’atto di imposizione e di liquidazione del contributo si risolve in un mero atto ricognitivo e contabile, in applicazione di rigidi e prestabiliti parametri regolamentari e tabellari.

Parametri e criteri per la determinazione degli oneri concessori

L’attività amministrativa di determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione è basata su un giudizio discrezionale, dovendosi fare applicazione in parte di parametri indicati a livello normativo regionale, in parte di dati ricavabili da una ricognizione dei costi concreti nel territorio nel quale si provvede, in funzione di valutazioni finalizzate ad individuare elementi da determinarsi mediante stime di carattere presuntivo e probabilistico.

Finalità e natura giuridica degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione

La natura e la finalità del contributo di costruzione è quella di rappresentare un corrispettivo di diritto pubblico nel quale si concretizza la compartecipazione del privato alla spesa pubblica occorrente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Casi in cui non sussiste l'obbligo di pagamento degli oneri concessori per ottenere il titolo edilizio

In materia di edilizia il pagamento degli oneri concessori rappresenta la regola, con la conseguenza che si impone un’interpretazione restrittiva delle deroghe, da ritenere, pertanto, quali ipotesi tassativamente previste dalla legge.

Restituzione e rideterminazione dei contributi concessori per il titolo edificatorio

Il contributo per il rilascio del permesso di costruire trova titolo nell'effettiva attività di trasformazione del territorio posta in essere dal soggetto interessato in forza del titolo abilitativo all'edificazione. Per cui colui che ha corrisposto il contributo, ha diritto a ottenerne la ripetizione tutte le volte in cui tale trasformazione non abbia, di fatto, avuto luogo.