Notifica della sentenza

La responsabilità della tardiva notificazione dell’atto di impugnazione della sentenza di primo grado non è imputabile all’appellante ove sia stata cagionata da un trasferimento di domicilio non notificato e non risultante dalla sentenza notificata.

La notifica eseguita in luogo o a soggetti diversi da quelli dovuti deve ritenersi inesistente solo in difetto di alcuna attinenza o riferimento o collegamento di quel luogo o soggetto con il destinatario.

La notifica che abbia avuto luogo nei confronti di procuratore diverso dal domiciliatario, ma con studio comune e comunque sito nello stesso immobile non è inesistente, ma nulla e, come tale, sanata con la costituzione del destinatario.

La notifica ad alcune soltanto tra le autorità evocate nel giudizio di primo grado non comporta l'inammissibilità dell'appello.

Ai controinteressati in primo grado non va necessariamente notificato l’appello contro... _OMISSIS_ ...i accoglimento, essendo costoro soccombenti al pari dell’Amministrazione e quindi autonomamente interessati all’appello.

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.