Competenze delle Commissioni tributarie in materia di catasto
Appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. |
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Il ruolo del professionista nel contenzioso tributario catastale
Nell’ambito dell’assistenza tecnica, le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato assicurano ai non abbienti il diritto, garantito dall'art. 24 della Costituzione, di agire e difendersi avanti alle Commissioni Tributarie. Ai fini del raggiungimento dei limit economici previsti dalla legge, si devono considerare anche i redditi dei familiari, aggiungendo a quello del richiedente i redditi posseduti dai conviventi. L'istanza va presentata presso le Segreterie delle Commissioni Tributarie |
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Il contenzioso tributario catastale: la conclusione del processo
La decisione della controversia assume la connotazione della sentenza, che è pronunciata nelle forme tipiche previste dal sistema processuale (art. 132 c.p.c.) cioè in nome del popolo italiano ed è intestata alla Repubblica Italiano e deve contenere: l’indicazione della composizione del collegio, delle parti e dei loro difensori (se vi sono); la concisa esposizione dello svolgimento del processo;
le richieste delle parti; la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto; il dispositivo. |
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Impugnazione, appello ed esecuzione delle sentenze nel contenzioso tributario catastale
Il termine per proporre sia le impugnazioni ordinarie (appello, ricorso per Cassazione) sia quella straordinaria (revocazione) è di 60 giorni. Tale termine decorre dalla notificazione della sentenza stessa effettuata ad istanza della parte interessata. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, questa passa in giudicato dopo il decorso di sei mesi, decorrente dal deposito della sentenza in segreteria senza che la parte soccombente abbia proposto impugnazione |
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La mediazione tributaria nel contenzioso tributario catastale
L'articolo 17-bis D.Lgs.546/1992, che ha inserito la mediazione, prevede che per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative ad atti emanati dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo, a pena di inammissibilità del ricorso stesso. È chiaramente uno strumento deflativo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie accedendo al giudice, solo dopo un esame preliminare della vicenda. |
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Il contenzioso tributario catastale e il contributo unificato
Con l’avvento del contributo unificato, muta radicalmente la tassazione degli atti del contenzioso tributario. Nel sistema dell’imposta di bollo, occorreva, in linea generale, applicare un bollo per ogni atto processuale, dal ricorso sino alla richiesta di copia della sentenza ad uso notifica, mentre nel sistema del contributo unificato occorre pagare detto contributo una sola volta per ciascun grado di giudizio. |
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Un'altra possibile lettura della sentenza del 2007
Come si è cercato di illustrare, la sentenza del 2007 è stata accolta in dottrina in maniera assai controversa. Il dibattito si è incentrato soprattutto su un punto: la Cassazione ha introdotto il litisconsorzio necessario nelle obbligazioni solidali tributarie oppure no? E se sì, questa è stata una soluzione positiva? |
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Verso un nuovo volto del processo tributario?
In presenza di un avviso di accertamento unitario notificato alla società di persone e ai soci, la vertenza sulla legittimità di tale atto va radicata, innanzi al giudice tributario, mediante il coinvolgimento di tutti i soggetti (società e soci) |
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L’inscindibilità dell’oggetto del processo tributario
La questione sottesa all’unitarietà dell’accertamento giudiziale della medesima fattispecie sostanziale nei confronti di più soggetti può affrontarsi solamente attraverso l’utilizzo di due strumenti: l’estensione del giudicato oppure il litisconsorzio necessario |
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Le fonti normative del litisconsorzio necessario nel processo tributario
L’ordinamento giuridico italiano presenta una pluralità di plessi giurisdizionali ognuno dei quali è regolato da un autonomo corpus normativo. Il processo tributario non si esime da questa affermazione, infatti rinviene la sua disciplina nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il quale ha sostituito il precedente d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. |
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Il litisconsorzio necessario e il processo tributario
La finalità sottesa al litisconsorzio necessario è quella di assicurare che tutti i soggetti coinvolti dalla controversia partecipino al giudizio, garantendo così il rispetto del principio del contraddittorio e impedendo, in questo modo, che la sentenza resa a contraddittorio non integro sia inutiliter data . |
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