FATTURA ELETTRONICA EX L. 244/2007

LA FATTURA ELETTRONICA PA È UNA SPECIALE FATTURA IN FORMATO XML NEI CONFRONTI DI DETERMINATI ENTI PUBBLICI E PARAPUBBLICIOBBLIGATORIA DAL 6 GIUGNO 2014 E DAL 31 MARZO 2015 A SECONDA DEGLI ENTI.



COS'È
CARATTERISTICHE
FONTI
SOGGETTI
COSTO

 



Cos'è


Per fattura elettronica può intendersi in generale un documento fiscale in qualunque formato digitale. Noi questo facciamo per tutti gli utenti: mettiamo a disposizione nell'area privata del sito la fattura in formato PDF, che dopo il pagamento può essere scaricata in ogni momento.

Nei confronti della Pubblica Amministrazione, invece, il discorso è assai più complesso: in tal caso la fattura elettronica 
consiste in un documento digitale in formato XML (eXtensible Markup Language) trasmesso al Sistema di Interscambio mediante posta elettronica digitale certificata,  il cui contenuto deve essere nel tempo immutabile e non alterabile, e che risponde all'obbligo della firma digitale e della conservazione sostitutiva

In fase di registrazione chiediamo al cliente di specificare se necessita di fattura elettronica-PA (o p.a.), cioè della anzidetta speciale fattura elettronica in formato xml prevista per la pubblica amministrazione. Se il cliente NON intende attivare la complessa fatturazione elettronica in questione, ma intende ricevere una normale fattura in formato pdf, NON DEVE chiederci la fattura elettronica-p.a. durante la registrazione.

Le fatture elettroniche-p.a. in formato xml non vengono messe a disposizione per il download nell'area privata del sito (come avviene per le fatture ordinarie in formato pdf), ma vengono spedite all’ufficio della Pubblica Amministrazione competente attraverso il Sistema di Interscambio, il quale riceve, controlla ed inoltra all’ente competente la fattura elettronica dopo averne verificato la veridicità per mezzo della PEC. 

Caratteristiche


Oltre a contenere gli ordinari dati fiscali con i quali deve essere redatta qualsiasi fattura, la fattura elettronica-p.a. deve contenere ulteriori dati obbligatori nel processo di interscambio con la Pubblica Amministrazione, come il codice identificativo univoco per ciascuna pubblica amministrazione, ovvero dati facoltativi od obbligatori a seconda dei casi come il codice CIG.

La fattura elettronica-p.a. è caratterizzata da un procedimento (oltremodo complesso) di creazione, spedizione e conservazione volto a garantire al documento autenticità, non ripudiabilità e integrità, e idoneo a conferire valore legale nel tempo. Tra l'altro, è stata prevista la figura del responsabile della conservazione sostitutiva, investito di notevoli responsabilità.

Ricapitolando: la fattura elettronica-p.a. deve essere

- generata in formato file XML

- firmata con firma elettronica qualificata
- inviata tramite PEC al Sistema di Interscambio
- accompagnata da un codice identificativo univoco per ogni pubblica amministrazione
- assoggettata per dieci anni a conservazione sostitutiva secondo particolari modalità.

Fonti 


La legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 1, commi da 209 a 214, come modificata dalla lettera a) del comma 13-duodecies dell'art. 10, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, nel testo integrato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto nell'ordinamento italiano l'obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione.

Fonti normative:

Fattura elettronica B2B (tra privati) e B2G (nei confronti della PA)
- DLgs 52/2004 (direttiva 2001/115/CEE)
- Legge 228/2012 (direttiva 2010/45/CE)
- Articolo 1 commi da 209 a 213 L. 244/2007
- Decreto Ministero Economia Finanze 7 marzo 2008
- Decreto Interministeriale 3 aprile 2013 n. 55

Conservazione digitale
- Codice P.A. digitale (DLgs 82/2005)
- DMEF 23 gennaio 2004
- DPCM 3 dicembre 2013

Fonti qualificate di cognizione:
- agenzia delle entrate
- fatturapa.gov
circolare MinFin 1 del 31 marzo 2014 

Soggetti nei cui confronti bisogna emettere la fattura elettronica


Dal 6 giugno 2014 è entrato in vigore l'obbligo di questa modalità di fatturazione nei rapporti verso la pubblica amministrazione centrale: Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti di previdenza, e dal 31 marzo 2015 è prevista l'estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica all’intera pubblica amministrazione, compresi gli enti locali. 

Quindi il soggetto nei cui confronti è obbligatorio emettere la fattura elettronica è solo la pubblica amministrazione, con la seguente tempistica:
- ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza, dal 6 giugno 2014
- gli altri enti nazionali e le amministrazioni locali, dal 31 marzo 2015.

I soggetti pubblici o parapubblici ai quali occorre fatturare con la fattura economica sono sicuramente quelli censiti nell'IPA (indice delle Pubbliche Amministrazioni), ma possono essere anche soggetti pubblici non ivi censiti (cfr. pag. 9 circolare MinFin 1 del 31 marzo 2014).   


Costo


La fatturazione elettronica rappresenta un pesante costo gestionale e aggravio amministrativo per le aziende che emettono tante fatture per piccoli importi. Questi costi fissi possono essere sopportabili ove si tratti di fatture consistenti, ma per micro-importi come gli acquisti di ebook erodono praticamente tutto il guadagno dell'editore, o addirittura risultano in molti casi superiori al ricavo lordo degli ebook. Pertanto siamo costretti a chiedere un contributo spese fisso in caso di fatturazione elettronica (10 euro+iva): se l'ente non è d'accordo non proceda all'ordine; non potendo noi avere costi superiori ai ricavi, l'alternativa al supplemento  sarebbe solo quella di rifiutare la fornitura dei nostri prodotti alle pubbliche amministrazioni che necessitano di fattura elettronica.