esigibilità IVA e ricezione fattura

Dal primo gennaio 2015 le principali pubbliche amministrazioni (elencate dall'art. 17-ter dPR 633/72) acquistano prodotti pagandoli al fornitore al netto dell'IVA e versando l'IVA direttamente all'Erario. Con riguardo all'esigibilità dell'imposta, precisiamo che:

- in caso di FATTURA ELETTRONICA-PA (che precede il pagamento): l'IVA diventa esigibile al momento del pagamento della fattura oppure, su opzione dell’Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura; "pagamento" e "ricezione" della fattura elettronica PA avvengono secondo le modalità previste dalla legge.

- in caso di FATTURA NON ELETTRONICA-PA (che segue il pagamento): l'IVA diventa esigibile 
al momento della ricezione della fattura. Ricordiamo che noi 
NON inviamo tale tipo di fattura, la quale viene messa a disposizione nell'area privata del cliente, da dove può essere scaricata; riteniamo che per "ricezione" possa intendersi la formalizzazione in entrata della fattura (NON elettronica-p.a.) secondo la prassi contabile dell'ente (es. protocollo, registrazione, e simili), a cura della persona che ha proceduto all'acquisto nel nostro sito. 





L'art. 17-ter DPR 633/72 introdotto dall'art. 1 comma 629 lett. b) L. 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), in vigore dal 1 gennaio 2015 giusta l'art. 1 comma 632 della suddetta L. 190, recita:

«Art. 17-ter. (Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici).
1. Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito».

Con Comunicato Stampa n. 7 del 9 gennaio 2015 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso noto quanto segue:

«È in fase di perfezionamento il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). La norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori.
Nello schema di decreto di attuazione viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data.
In merito all’esigibilità dell’imposta, si prevede altresì che, per le operazioni soggette al meccanismo della scissione dei pagamenti, l’imposta divenga esigibile al momento del pagamento della fattura ovvero, su opzione dell’amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura.
Infine, viene stabilito che il versamento dell’imposta possa essere effettuato, a scelta della pubblica amministrazione acquirente, con le seguenti modalità:
a) utilizzando un distinto versamento dell’IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
Tuttavia viene previsto che, fino all’adeguamento dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile delle pubbliche amministrazioni interessate e, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2015, le stesse amministrazioni accantonino le somme occorrenti per il successivo versamento dell’imposta, che deve comunque essere effettuato entro il 16 aprile 2015».