La comunicazione dell’avvio del procedimento di verifica della DIA conserva la propria natura di mera comunicazione o, in sostanza, di preavviso dei motivi per i quali il procedimento è stato avviato e che potranno condurre al formale provvedimento repressivo terminale: è solo l’emissione di quest’ultimo, privando la DIA della sua efficacia, che assume valenza lesiva dello “ius aedificandi” relativamente a quel determinato intervento che la dichiarazione mirava a legittimare