Le domande essenzialmente finalizzate a censurare la quantificazione dell’indennità stabilita dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 865/1971, non sono riconducibili, anche mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere, bensì alla corretta determinazione delle “indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa” e, quindi, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.