L’indennità da occupazione legittima è liquidata dall’art. 50 d.P.R. 327/2001 in rapporto a quella che sarebbe l’indennità di esproprio e segnatamente, per ogni anno di occupazione, all’incirca nell’8,33% di essa. Si tratta di una indennità autonoma rispetto all’indennità di esproprio, che mantiene la propria autonomia anche nei confronti dell’indennizzo ex art. 42 bis T.U.Es.