ART 133 CPA

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La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 lett. f) e g) C.P.A.

La giurisdizione esclusiva amministrativa ricorre quando il comportamento della P.A. non sia semplicemente occasionato dall'esercizio del potere, ma costituisca una sua manifestazione diretta, nel senso che risulti necessario in relazione all'oggetto del potere e al raggiungimento dello scopo da perseguire.

Giurisdizione sul danno derivante dall'approvazione di uno strumento urbanistico

Non rientrano nella materia «urbanistica ed edilizia» di giurisdizione esclusiva del G.A. le controversie instaurate tra un privato ed un Ente pubblico relative a rapporti tra proprietà finitime, alla loro effettiva estensione nonché al regolamento dei rispettivi confini.

La giurisdizione esclusiva del G.A. sul pagamento delle sanzioni amministrative per abusi edilizi

E' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 10 del 1977 e ora dell’art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998, la cognizione della richiesta di condanna di un’Amministrazione alla restituzione di area acquisita a titolo originario al patrimonio comunale in seguito all’inosservanza dell’ingiunzione di demolizione di opere abusive.

Giurisdizione nei casi di distanze tra le costruzioni e di inerzia della P.A. (art.133 lett. F Cod. Proc. Amm.)

I proprietari di fabbricati vicini possono chiedere il rispetto delle norme che prescrivono distanze tra le costruzioni innanzi al giudice ordinario, allorquando la controversia sia instaurata nei soli confronti di altri soggetti privati, vertendosi in tal caso su questioni di diritto soggettivo, o innanzi al giudice amministrativo quando sia contestata la legittimità del titolo abilitativo rilasciato in violazione delle norme sulle distanze, vertendosi in tal caso in tema di interessi legittimi

Determinazione, liquidazione e corresponsione degli oneri concessori sono di giurisdizione del G.A.

La giurisdizione sull'escussione della polizza fidejussoria a garanzia del pagamento degli oneri di urbanizzazione appartiene al G.O., in quanto tale controversia non è inquadrabile tra quelle in materia di edilizia e urbanistica devolute alla giurisdizione esclusiva del G.A., perché essa non attiene all'ari o al quantum degli oneri per la concessione edilizia assentita.

La preclusione all’edificazione rientra nella giurisdizione esclusiva del G.A.

La questione della violazione degli artt. 1065 e 1067 del Cod.Civ. non può essere affrontata nel processo amministrativo, essendo di chiara natura privatistica.

La giurisdizione del G.A. sussiste ancora quando la P.A. è parte attiva della controversia?

La domanda di annullamento di un atto di cessione gratuita di una strada al Comune stipulato in adempimento di una condizione apposta al titolo edilizio rientra nell'ambito della giurisdizione esclusiva del G.A. nelle materie «edilizia e urbanistica» e «formazione, conclusione ed esecuzione di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti» (art. 133, lett. a, n. 2 e f).

Ampiezza della giurisdizione del G.A. nelle questioni relative alle espropriazioni per pubblica utilità

Il codice del processo amministrativo all'art133 lett. f) e g), ha codificato la giurisdizione esclusiva del GA in ordine alle controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per P.U., ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità per l'adozione di atti ablativi