Il codice del processo amministrativo all'art133 lett. f) e g), ha codificato la giurisdizione esclusiva del GA in ordine alle controversie aventi ad oggetto gli atti, i provvedimenti, gli accordi e i comportamenti, riconducibili all'esercizio di un pubblico potere, delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per P.U., ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità per l'adozione di atti ablativi