ART 133 CPA

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La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 lett. f) e g) C.P.A.

La giurisdizione esclusiva amministrativa ricorre quando il comportamento della P.A. non sia semplicemente occasionato dall'esercizio del potere, ma costituisca una sua manifestazione diretta, nel senso che risulti necessario in relazione all'oggetto del potere e al raggiungimento dello scopo da perseguire.