RIPAR PER EQUIVALENTE

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La domanda risarcitoria di riparazione per equivalente o in forma specifica

Anche quando il proprietario di un bene illegittimamente occupato dalla pubblica amministrazione, a tutela del suo diritto, chieda il risarcimento del danno (con la domanda di restituzione e di riduzione in pristino ovvero per equivalente), il giudice amministrativo deve qualificare la domanda tenendo conto della disciplina sostanziale e processuale posta dal legislatore e deve rilevare quali siano le alternative poste dal legislatore e a cui l’Amministrazione conformare il proprio operato.

Risarcimento per equivalente per il danno consistente nella perdita del valore del bene illecitamente occupato dalla p.a.

Il proprietario del fondo illegittimamente occupato dall'Amministrazione, una volta ottenuta la declaratoria d’illegittimità dell'occupazione e l'annullamento dei relativi provvedimenti, può legittimamente chiedere sia la restituzione del fondo che la sua riduzione in pristino, ma non anche il risarcimento del danno atteso che la proprietà del suolo è rimasta sin dall'origine in capo a lui sicché nessun danno può profilarsi in relazione alla sua perdita.

"Riduzione in pristino stato" quale risarcimento danni per occupazione illegittima

Rientra nella facoltà dell'amministrazione laddove ciò risulti meglio rispondere all’interesse pubblico, restituire ai proprietari i terreni occupati, nello stato in cui versavano al momento dell’occupazione, pur a fronte di domanda risarcitoria per equivalente da parte del proprietario.

Una soluzione negoziale-transattiva come alternativa alla restituzione dell'area

In ipotesi di mancata conclusione del procedimento, qualora il proprietario non abbia chiesto la restituzione del terreno occupato, sussiste l’obbligo per l’Amministrazione di risarcire il proprietario dei danni subiti, oltre che di procedere secondo le forme di legge all’acquisizione in proprietà della strada.

La restituzione in pristino ovvero il risarcimento in forma specifica

Sebbene la restituzione in pristino costituisca modalità di risarcimento in forma specifica e sia sottratta al limite della lesione di un diritto reale, tuttavia il ripristino della situazione possessoria, attraverso il rimedio della tutela ex art. 2058 cod. civ., non può surrogare, al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dal nostro ordinamento, un'azione di spoglio oramai impraticabile.

L'usucapione ventennale quale termine per agire contro l'occupazione illegittima

In mancanza di un apposito atto (legittimo) di acquisizione dell'area illegittimamente occupata, la condotta dell'ente pubblico occupante continua a mantenere i connotati d'illiceità in quanto ingiustificatamente lesiva del diritto di proprietà che permane in capo al privato proprietario il quale, entro il termine generale dell'usucapione ventennale, può agire per la restituzione del bene.

Riparare all'illegittima occupazione di un'area

Espunto dall’ordinamento l’istituto dell’occupazione appropriativa, non potendosi far risalire la perdita della proprietà all’attività materiale dell’amministrazione, pur originante opera pubblica o tale originariamente ritenuta, il proprietario illegittimamente privato della proprietà può esperire tutte le azioni a tutela della proprietà, ivi compresa quella restitutoria.

Risarcimento per equivalente o restituzione del bene? La scelta spetta al danneggiato

In ipotesi di occupazione illegittima conseguente alla mancata conclusione del procedimento, resta salva la possibilità per il soggetto privato del possesso, di optare per le differenti forme "risarcitorie" che l'ordinamento appresta (restituzione del bene ovvero risarcimento del danno per equivalente).

Necessaria la declaratoria di illegittimità dell'occupazione per ottenere il risarcimento danni

Il privato illegittimamente espropriato può legittimamente domandare sia il risarcimento e sia la restituzione del fondo con la riduzione in pristino. Oggi infatti è stata del tutto superata - alla stregua della Convenzione Europea e, in particolare, del Protocollo addizionale n. 1 - l'interpretazione che, dall'irreversibile trasformazione dei beni espropriati, faceva derivare effetti preclusivi o limitativi della tutela in forma specifica.

Perché, in caso di occupazione appropriativa, il danno non può essere risarcito al proprietario?

Poiché il comportamento di una Pubblica Amministrazione - la quale abbia occupato e trasformato un bene immobile per scopi di interesse pubblico senza adottare il provvedimento definitivo di esproprio - non può giammai determinare un effetto traslativo della proprietà, ma deve essere qualificato come un'occupazione senza titolo, ossia come un illecito di carattere permanente, il privato rimane in ogni caso proprietario del bene, sicché non può essere risarcito il danno da perdita della stessa

Il risarcimento del danno opera in relazione all'illegittima occupazione del bene

In ipotesi in cui la P.A. abbia occupato e trasformato un bene immobile per scopi di interesse pubblico in presenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità, ma senza tuttavia adottare il provvedimento definitivo di esproprio, il danno da perdita della proprietà - pari al valore di scambio del bene illecitamente occupato - non può essere risarcito, perché il diritto dominicale permane in capo al privato non legittimamente espropriato, altrimenti si darebbe luogo ad indebita locupletazione

Necessario raggiungere un accordo per ottenere il risarcimento danni da occupazione illegittima

In ipotesi di occupazione illegittima ed irreversibile trasformazione del bene, l'accoglimento della richiesta risarcitoria per equivalente comporta la necessità del raggiungimento di un accordo, ai sensi dell’art.11 L. n.241/90 avente ad oggetto la determinazione della somma da corrispondere a titolo di risarcimento del danno per la protratta illegittima occupazione nonché per la altrettanto illegittima destinazione pubblicistica impressa sull’area.

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