La formazione del silenzio assenso previsto dall’art. 20 DPR 380/2001 si ha solo laddove l’Amministrazione sia stata messa in grado dall’interessato di conoscere nella sua completezza tutti gli elementi necessari al fine di valutare l’assentibilità dell’intervento richiesto, in particolare mediante produzione di tutta la documentazione occorrente, comprensiva della specifica dichiarazione del progettista abilitato, asseverante la conformità del progetto alla disciplina urbanistico-edilizia.