IMP ENERGETICI PRODUTTIVI

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L'installazione sul territorio di infrastrutture per la telecomunicazione

Gli artt. 86 e 90 d.l. 259/2003 stabiliscono che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e che gli impianti in questione e le opere accessorie occorrenti per la loro funzionalità hanno “carattere di pubblica utilità”, con la conseguente possibilità che gli stessi siano ubicati in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche.

Opere edilizie funzionali agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile

Le opere funzionali agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sono espressamente qualificate dalla legge come opere di pubblica utilità, in quanto la produzione di energia pulita è incentivata dalla legge in vista del perseguimento di preminenti finalità pubblicistiche correlate alla difesa dell’ambiente e dell’eco-sistema.

Insediamento nel territorio di impianti produttivi e tecnologici

Il potere di pianificazione del territorio non può precludere insediamenti industriali in zone a destinazione agricola, salvo che in via eccezionale, quando cioè si sia in presenza di un assetto agricolo di particolare pregio, consolidato da tempo remoto ovvero favorito da opere di bonifica, ciò anche in considerazione del fatto che la destinazione agricola ha in realtà lo scopo di impedire insediamenti abitativi residenziali.

Opere edilizie: impianti ad energia nucleare

Le Regioni e gli Enti Locali sono adeguatamente coinvolti nella predisposizione dello «schema dei parametri esplicativi dei criteri tecnici» per la individuazione delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti nucleari (art. 8 d. lgs. 31/2010): in realtà, la peculiare e infungibile posizione della Regione interessata all’insediamento dell’impianto nucleare si esprime, ex art. 11, co. 5, d.lgs. 31/2010, attraverso l’intesa sulla certificaz ...

Opere ed interventi edilizi: impianti energetici

La sottoposizione, in via preventiva, di uno strumento urbanistico generale alla valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.p.r. n. 357/1997, non è idonea ad esonerare il competente ufficio regionale dall'obbligo di sottoporre il progetto di localizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse legnose ad analoga procedura di valutazione.