L’art. 54 del Codice dei b.c. contiene un elenco di beni culturali che non possono essere alienati, salva la possibilità del trasferimento fra enti pubblici territoriali. Previsione, questa, corroborata dalla giurisprudenza: «pur quando sono inalienabili, giacché ricompresi nelle previsioni del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 54, commi 1 e 2, i beni culturali possono comunque essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali».