Le amministrazioni pubbliche possono "sempre" concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, le quali ben possono riguardare attività materiali da svolgere nell'espletamento di un pubblico servizio e direttamente in favore della collettività e le controversie riguardanti l'esecuzione di tale accordo rientrano nell'ambito della giurisdizione amministrativa esclusiva.
Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le pretese scorrettezze poste in essere nella fase esecutiva di un rapporto scaturito dalla conclusione di un accordo sostitutivo della concessione demaniale marittima.