Servizio idrico integrato: all’accordo di compartecipazione delle spese stipulato tra comune e regione non si applicano le direttive CIPE

GIUDIZIO --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Sintesi: Il concessionario del servizio idrico integrato ha un interesse legittimo alla corretta determinazione del contributo dovuto dall’Amministrazione comunale alla Regione a titolo di contributo per la manutenzione dell’acquedotto, posto che tali costi vengono «internalizzati».

Estratto: «Non può negarsi la sussistenza in capo al concessionario di un interesse legittimo alla corretta determinazione del prezzo all’ingrosso. Se è pur vero che non è diretto acquirente dell’acqua, è parimenti innegabile che esso abbia una posizione giuridica differenziata e qualificata in virtù del (prospettato) operare di un meccanismo di traslazione dei costi, dal Comune concedente al concessionario. Se tale traslazione è automatica, come le società appellanti ritengono, non v’è dubbio, anzi, che il loro interesse, quali operatori econom... _OMISSIS_ ...nte incisi, sia anche più pregnante di quello dell’Ente con il quale la Regione ha diretto rapporto. Del resto non deve sfuggire che l’oggetto della domandata tutela non è il diritto dell’acquirente al rispetto del prezzo del bene dedotto in contratto, così come ab externo autoritativamente determinato, ma il corretto esercizio del potere di determinazione del prezzo di cessione di un pubblico bene da parte dell’amministrazione che ne è titolare, alla luce della normativa vigente.Il pregiudizio economico, nel caso di specie, non è cioè l’effetto di un illecito contrattuale, ma è l’indice della rilevanza e concretezza di una posizione giuridica qualificata e differenziata, che prescinde da una diretta relazione obbligatoria.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> ACQUE --> SERVIZIO IDRICO INTEGRATO --> CONVENZIONE

Sintesi: Qualora tra la Regione e i Comuni sia stato stipulato un accordo per la comp... _OMISSIS_ ...i questi ultimi alle spese di manutenzione degli acquedotti sostenute dalla stessa Regione, la delibera con cui viene determinato di volta l’effettivo ammontare del contributo dovuto dai Comuni non deve rispettare le direttive CIPE per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato.

Estratto: «La tesi delle società appellanti è che anche la cessione all’ingrosso dell’acqua soggiaccia al regime del prezzo amministrato.Compendiata nei predetti termini, la tesi, pur condivisibile in via di principio, non è tuttavia utile all’accoglimento della domanda, secondo quanto appresso chiarito con riguardo alla specificità del contesto giuridico locale.Giova in proposito una rapida disamina del quadro normativo.Con gli artt. 13, 14 e 15 l. 5 gennaio 1994 n. 36 (c.d. legge Galli), recante nuove disposizioni in materia di risorse idriche, si è introdotto il principio del servizio idrico integrato – costituito dall&rsquo... _OMISSIS_ ...rvizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civici, di fognatura e di depurazione delle acque reflue – specificandosi, in particolare, che “la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico” (art. 13, comma 1).Al comma 2 dell’art. 13, si è poi stabilito che “la tariffa è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”.Si è, quindi, previsto (art. 13, comma 3), che il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con il Ministro dell’ambiente, su proposta del comitato di vigilanza, sentite le Autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché la Conferenza permanent... _OMISSIS_ ...i tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, “elabora un metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento”. Con l’art. 2, comma 3 d.l. 17 marzo 1995, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, è stato demandato al CIPE il compito di fissare, nelle more dell’elaborazione del metodo normalizzato di cui all’art. 13, comma 3, l. n. 36/90, criteri, parametri e limiti per la determinazione e l’adeguamento delle tariffe del servizio idrico.Con diverse deliberazioni il CIPE ha formulato, sulla base delle linee di politica tariffaria tracciate dal NARS, organo consultivo del CIPE, direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe degli acquedotti per gli anni 1995 e seguenti, statuendo, in particolare, (a decorrere dalla delibera n. 248/1997) che anche il prezzo di cessione dell’acqua all’ingrosso ad enti subdistributori resta regolato dall... _OMISSIS_ ...E (il regime transitorio dovrebbe oggi ritenersi cessato secondo quanto chiarito con norma di interpretazione autentica dall’art. 10 comma 28 del D.L. 13-5-2011 n. 70, conv. in legge 12 luglio 2011, n. 106).È in questa fase transitoria che si colloca la vicenda contenziosa.Essa va affrontata con riguardo alla disciplina dei rapporti fra gli Enti pubblici coinvolti nel processo di “produzione”, e tra questi ed il concessionario del servizio idrico, sì da verificare se ed in che misura essa sia riconducibile a quella “cessione all’ingrosso” che le direttive CIPE assoggettano a limitazione.In Calabria, la gestione degli acquedotti realizzati dalla Cassa per il Mezzogiorno è passata dal 1° novembre 1983 alla Regione Calabria, che, in via dichiaratamente transitoria, vi ha provveduto direttamente a mezzo dei propri uffici sulla base di convenzioni con in Comuni, convenzioni che sostanzialmente hanno delineato un quadro di compart... _OMISSIS_ ...utti gli Enti alle spese anticipate dalla Regione.In particolare, la Regione ed i Comuni calabresi hanno pattuito che la prima curasse a mezzo dei propri uffici la manutenzione ordinaria e straordinaria degli acquedotti regionali e che la compartecipazione si attuasse attraverso il pagamento di una quota commisurata alla quantità di acqua utilizzata. In questo schema convenzionale pubblicistico, a sfondo meramente organizzativo gestionale e comunque privo di carattere commerciale, il prezzo dell’acqua a metro cubo era il criterio per ripartire gli oneri, sicché aumentate le spese concretamente effettuate dalla Regione, l’aumento del prezzo ristabiliva l’effettività della partecipazione.Sul versante comunale, invece, il servizio idrico, ossia di fornitura agli utenti dell’acqua e di manutenzione della rete idrica locale era gestito dai Comuni a mezzo dei propri uffici, a fronte di una tariffa corrisposta dagli utenti finali in relazione all’e... _OMISSIS_ ...o.Sin qui il versante pubblicistico. La vicenda in esame si caratterizza ulteriormente in ragione della concessione da parte dei Comuni del servizio idrico a società private che, sobbarcandosi gli oneri manutentivi e gestionali, confidano nel ritorno economico, in coerenza con un piano economico in cui il rapporto tra costo dell’acqua e la tariffa al pubblico (al netto degli oneri gestionali) genera profitto, talché la variabilità del costo e le rigidità connesse alla natura amministrata della tariffa costituiscono il rischio strutturale del concessionario.L’analisi delle convenzioni di concessione, prodotte da ITALGAS nell’ambito del primo giudizio, depone per una concessione di servizio pubblico in regime di esclusiva con assunzione a carico della concessionaria dell’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria (art. lett. a), dell’obbligo di fornire acqua agli utenti (art. 8), a fronte del diritto di riscuotere il corrispettivo da q... _OMISSIS_ ...econdo le tariffe stabilite dagli organi competenti (art. 13).Ora, nel caso di specie, ITALGAS assume di aver interamente assorbito l’aumento del costo e di non averlo potuto “traslare” sugli utenti a causa dei vincoli legati all’applicazione della determinazione del CIPE, ed individua nella deliberazione regionale la fonte primigenia ed efficace del pregiudizio subito, così domandandone l’annullamento nella misura in cui essa stessa non è stata rispettosa dei vincoli CIPE.La deliberazione regionale tuttavia si colloca nella fase esecutiva dell’accordo organizzativo che ha sancito la collaborazione finanziaria dei comuni, inscrivendosi in un quadro in cui enti pubblici ripartiscono, sulla base degli accordi pregressi, le spese di gestione. Non si tratta cioè di una cessione onerosa dell’acqua dalla Regione ai Comuni – e ciò spiega tra l’altro le richieste a consuntivo – ma di una mera ripartizione di spes... _OMISSIS_ ... ai soli fini dell’equa ed uniforme distribuzione del carico, alla quantità di acqua effettivamente utilizzata.In tali termini ricostruita, la stessa deve ritenersi esulante dall’ambito di applicazione della direttiva CIPE.La cessione rilevante ai fini della delibera CIPE è invece quella operata dal Comune in favore del concessionario nell’ambito del rapporto di concessione. È questo il rapporto di carattere commerciale in cui si innestano problematiche relative alle limitazioni di prezzo e vincoli in ordine alla possibilità ed al quantum degli investimenti recuperabili attraverso l’aumento della tariffa. Il grossista è quindi il Comune, il gestore al “dettaglio” è il concessionario. Entrambi soggiacciono alla direttiva CIPE. Ciò che ha pregiudicato quindi gli interessi del concessionario non è la deliberazione regionale in quanto sganciata dal meccanismo tariffario, ma l’aver il concessionario piuttosto pattuito condizioni contr... _OMISSIS_ ...quali si è sostanzialmente accollato la quota di contribuzione del Comune alle spese collettive anticipate dalla Regione, o, ancora, il non aver eccepito per tempo l’eventuale contrasto del “prezzo” dedotto in contratto con quello imposto ab externo dal CIPE anche al grossista.Essendo la deliberazione regionale impugnata esente dai vizi denunciati con il ricorso introduttivo, la domanda non può che essere respinta.»