
La localizzazione degli impianti di distribuzione di carburanti non gode di un’immunità totale dall’applicazione delle regole dettate in sede di pianificazione urbanistica: l'art.83 D.L.112/2008 lascia infatti salva la potestà del Comune di definire le porzioni del territorio idonee ad ospitare gli impianti di distribuzione del carburante onde assicurarne il regolare assetto.
Questo articolo è composto da sintesi giurisprudenziali contenute nel sottostante prodotto in formato pdf, nel quale si trovano anche gli estratti originali e gli estremi delle sentenze a cui le sintesi si riferiscono. Scaricati gratis un demo dal box sottostante. |
Articolo tratto dal sottostante PDF, acquistabile e scaricabile in pochi minuti
Verrai indirizzato al dettaglio del prodotto fra 60 secondi.
PROCEDURA --> DISCREZIONALITÀ DELLA P.A. --> NELLE SCELTE URBANISTICHE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA -->
IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI
Il fatto che gli
impianti di distribuzione di carburanti siano compatibili con qualsiasi destinazione di zona non significa che i comuni non possano stabilire in via generale in quali aree vadano localizzati gli impianti di distribuzione di carburanti.
In materia di
impianti di distribuzione di carburanti, la funzione regolatoria dei comuni è espressamente salvaguardata dalla legge, ma non come potere urbanistico da esercitare nell'ambito della pianificazione attraverso la creazione di zone dedicate; si tratta, in particolare, del potere di individuare le caratteristiche delle aree da destinare a questi impianti, disegnandone in astratto i requisiti: purché corrispondano a queste caratteristiche, le aree possono poi in concreto essere reperite in qualsiasi zona e sottozona del territorio comunale.
Nell'esercizio del potere regolatorio riguardante le caratteristiche e i requisiti delle aree destinate a ospitare
impianti di distribuzione di carburanti i comuni incontrano i limiti derivanti dall...
[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis] ... proconcorrenziale di origine comunitaria.
I comuni non possono utilizzare gli indici edilizi, o in generale la disciplina sul dimensionamento delle strutture relative ai servizi accessori, come una via alternativa alla zonizzazione per raggiungere l'obiettivo di impedire (renendendolo poco attrattivo economicamente) l'insediamento di un
impianto di distribuzione di carburanti.
In materia di
impianti di distribuzione di carburanti e di servizi accessori, gli indici edilizi e la disciplina sul dimensionamento, pur rappresentando un punto di riferimento ineludibile, sono derogabili qualora ricorrano due condizioni: (1) sia dimostrata la necessità di superare i limiti dimensionali per assicurare lo svolgimento efficiente dei servizi accessori; (2) sia assicurata tutela agli interessi pubblici coinvolti, tra cui in posizione eminente quelli di natura ambientale e quelli relativi alla viabilità e agli spazi di sosta.
L'art. 83-bis d.l. 112/2008 conv. in legge 133/2008, il quale vieta restrizioni e vincoli con finalità commerciali (quali le distanze minime tra
impianti di distribuzione di carburante, le limitazioni alla possibilità di offerta di servizi integrati...
[Omissis - La versione integrale è presente nel prodotto - Omissis] ...ingentamenti numerici) lascia salva la potestà del Comune di definire le porzioni del territorio idonee ad ospitare gli impianti di distribuzione del carburante onde assicurarne il regolare assetto.
La localizzazione degli
impianti di distribuzione di carburanti non beneficia di un'immunità totale dall'applicazione di regole dettate in sede di pianificazione urbanistica.

|
Il pdf da cui è tratto questo articolo si acquista con pochi click e si scarica subito dopo il pagamento. Per maggiori info clicca qui. |
© COPYRIGHT. È ammessa la riproduzione del contenuto solo con la citazione della fonte e del link
ALTRI ARTICOLI CHE POTREBBERO INTERESSARTI