La quantità di alcol nel sangue quale discrimine tra sanzione amministrativa e sanzione penale

La quantità di alcol nel sangue quale discrimine tra sanzione amministrativa e sanzione penale


L’elemento della quantità di alcol nel sangue (come altri elementi essenziali delle fattispecie incriminatrici previste nel c.d.s...) è variato nel tempo: infatti mentre la soglia era fissata ad 0,8 g/l all’entrata in vigore del d.p.r.16 dicembre 1992, n. 495 , la stessa fu diminuita a 0,5 g/l per rispondere alle istanze che in tal senso venivano dall’Europa.

La Commissione delle Comunità Europee aveva invitato gli Stati ad intervenire in materia predisponendo una serie di misure: tra queste si annoveravano l’imposizione di tassi alcolemici pari a 0,5 g/l per le generalità dei conducenti, mentre per talune categorie, come ad esempio i neopatentati, i guidatori dei veicoli a due ruote e coloro che trasportavano merci pericolose, era stato individuato il più stringente limite di 0,2 g/l .

L’artico... _OMISSIS_ ...s. è stato così oggetto di profonde modifiche da parte di una pluralità di atti legislativi derivanti dall’appartenenza del nostro Paese alla Comunità Europea .
Tali modifiche hanno comportato l’abbassamento della soglia di rilevanza penale da 0,8 g/l a 0,5 g/l.

Il legislatore del 2007 ha utilizzato il criterio del tasso alcolemico non solo per individuare l’area della rilevanza penale ma anche per determinare il trattamento sanzionatorio da applicare.

Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito nella legge del 2 ottobre 2007, n. 160 ha individuato la quantità di alcol nel sangue quale elemento caratterizzante le diverse fattispecie incriminatrici; infatti fino ad allora il c.d.s. prevedeva un’unitaria fattispecie incriminatrice in merito alla guida in stato d’ebbrezza .

Infine la legge 120 del 2010 basandosi sempre su tale criterio ha depenalizzato la guida di un veicolo con un tasso ... _OMISSIS_ ...va da un minimo di 0,5 g/l ad un massimo di 0,8 g/l. Dunque la quantità di alcol nel sangue è stata utilizzata nel corso della storia di riforma annuale del c.d.s. anche per determinare la natura dell’illecito.



Le prescrizioni di carattere procedurale contenute nei commi 2-ter e 2-quater.


La disposizione contenuta al comma 2-ter dell’articolo 186 del c.d.s., stabilisce la competenza del Tribunale in composizione monocratica in materia del reato di guida in stato di ebbrezza. La legge 214 del 2003 ha restituito la competenza al Tribunale dopo che per circa un anno essa era stata attribuita al Giudice di Pace .
La prima questione che si è posta agli operatori del diritto è stata l’individuazione del giudice competente per materia relativamente ai reati di guida in stato di ebbrezza commessi prima del 13 agosto 2003 in relazione ai quali tuttavia, l’ufficio del Pubblico Ministero esercitava... _OMISSIS_ ... penale dopo tale data.

Tale argomento aveva causato addirittura un conflitto giurisprudenziale: un primo orientamento riteneva che la competenza fosse del Tribunale in composizione monocratica , mentre un secondo reputava che essa spettasse al Giudice di Pace . I giudici che si riconoscevano in quest’ultimo sostenevano che la competenza per materia dovesse essere individuata sulla base della normativa vigente al momento della commissione del fatto, non avendo alcun rilievo eventuali modifiche procedurali a meno che non fossero contenute discipline transitorie.

I giudici che si riconoscevano nella prima posizione osservavano al contrario che la competenza per materia dovesse essere individuata in virtù del principio tempus regit actum, sulla base della normativa vigente al momento in cui veniva esercitata l’azione penale; una volta che la competenza fosse stata così incardinata essa sarebbe rimasta ferma anche nel caso d... _OMISSIS_ ...ive derogatorie, tranne che esse contenessero un’apposita disciplina transitoria.
Le Sezioni Unite intervennero per dirimere tale contrasto: fu stabilito che la competenza fosse del Tribunale anche per i reati occorsi prima del 13 agosto del 2003 in relazione ai quali l’azione penale era stata esercitata in una data successiva, rimanendo comunque applicabile il regime sanzionatorio proprio del Giudice di Pace .

In conclusione la competenza per materia deve essere determinata in riferimento al momento in cui è stato emesso il decreto di citazione a giudizio.
Venendo al comma 2-ter, esso statuisce come le sanzioni accessorie sancite dai commi 2 e 2-bis debbano essere irrogate anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Prima dell’analisi della norma è fondamentale indicare quali siano le sanzioni: esse rappresentano la manifestazione del principio di supremazia della pubblica amministrazi... _OMISSIS_ ...festa attraverso una compressione o addirittura una soppressione delle facoltà che spetterebbero altrimenti al soggetto . Si tratta degli istituti della sospensione e della revoca della patente, del fermo amministrativo e della confisca del veicolo.

Il comma 2 stabilisce la sospensione nel caso in cui il conducente guidi in stato di ebbrezza: la durata della sanzione accessoria in questione è ovviamente legata alla quantità di alcol nel sangue.

La figura della revoca è stata prevista sia per colui che è stato colto per ben due volte nel biennio alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico superiore ad 1,5 g/l, sia per colui che abbia cagionato un incidente avendo la suddetta alcolemia. Qualora ricorra questa seconda ipotesi sono disposti anche il fermo amministrativo del veicolo e la sua confisca .
Venendo ora all’applicazione della pena su richiesta delle parti, tale istituto che è disciplinato dagli articoli 444 e seguent... _OMISSIS_ ... procedura penale prevede come in caso di patteggiamento la sentenza non comporti l’irrogazione delle pene accessorie che spesso, sono ben più temibili rispetto alle pene principali .
Tuttavia le sanzioni accessorie sono ontologicamente distinte da quelle penali siano esse principali o accessorie: questa diversità sussiste in tutta la sua interezza anche nel caso in cui le prime siano disposte dall’Autorità giudiziaria.

Si era posto il problema pratico circa l’applicabilità di questa tipologia di sanzioni in caso di patteggiamento: un primo orientamento assolutamente maggioritario riteneva che il giudice dovesse applicare la sanzione amministrativa accessoria anche in caso di patteggiamento, poiché vi era un’ammissione implicita della colpevolezza del soggetto che ammetteva la propria reità in cambio di una pena più lieve . Un secondo orientamento assolutamente minoritario ne sosteneva l’inapplicabilità, poiché la sente... _OMISSIS_ ...e viene applicata la pena su richiesta delle parti non prescrive che il giudice accerti il reato così come invece richiesto dall’articolo 186 del c.d.s. .

Tale contrasto giurisprudenziale è stato risolto con un’interpretazione autentica: infatti il legislatore ha previsto con la legge del 2 ottobre 2007, n.160 l’applicabilità di tale tipologia di sanzioni anche a quei procedimenti penali che si definiscono con l’applicazione della pena su richiesta delle parti.