La guida in stato di ebbrezza di un mezzo a trazione animale ovvero di un velocipede

La guida in stato di ebbrezza di un mezzo a trazione animale ovvero di un velocipede


Vi sono delle ipotesi particolari in cui le fattispecie astratte che incriminano la guida in stato di ebbrezza ovvero il rifiuto di sottoporsi all’etilometro vengono applicate nei confronti di soggetti che sono colti alla guida di un mezzo non a motore: ci si riferisce in particolare alle ipotesi di guida di un mezzo a trazione animale ovvero di un velocipede.

Per quanto attiene alla prima ipotesi si sono avute poche pronunce e tutte della giurisprudenza di merito: tra di esse si può ricordare quella in cui è stato condannato un conducente di carrozza in stato di ebbrezza coinvolto in un sinistro stradale. Il giudice trentino ha motivato la propria decisione osservando che il mezzo condotto dal soggetto ebbro non solo aveva posto in pericolo il bene giuridico della sicurezza della circolazione stradale, ma vi aveva addirittura arrecato un preg... _OMISSIS_ ...he si era verificato un incidente .

Sono molte di più le pronunce che attengono alla seconda ipotesi. In giurisprudenza si sono contrapposti due orientamenti: mentre il primo riteneva che i reati previsti dagli articoli 186 e 186-bis fossero applicabili soltanto a quei soggetti colti alla guida di un mezzo per cui è richiesto un titolo di abilitazione alla guida, il secondo riteneva che tali fattispecie astratte fossero applicabili anche in tutti quei casi dove il soggetto era sorpreso a guidare un mezzo per cui non è richiesto alcun titolo abilitativo.

Il primo orientamento giurisprudenziale risultato poi soccombente si basava su di una serie argomentazioni logico giuridiche molto incisive e su principi costituzionali come quello di tassatività-determinatezza delle norme penali e quello di offensività .
Innanzitutto viene osservato come un mezzo per la cui guida non è richiesto alcun titolo di abilitazione può arrecare ai beni giurid... _OMISSIS_ ...lle varie fattispecie incriminatrici un pericolo molto minore, rispetto a quello derivante da un veicolo che necessita della patente. Questa diversità va ricondotta alla forza propulsiva di un mezzo a motore che è infinitamente maggiore a quella sprigionabile dagli arti inferiori umani.

Dunque i velocipedi non possono arrecare ai beni giuridici tutelati dalle varie fattispecie incriminatrici un pericolo tanto elevato da richiedere l’adozione della sanzione penale che è “l’arma” allo stesso tempo più efficace e distruttiva tra quelle contenute nell’“arsenale” dell’ordinamento giuridico statuale.

Inoltre viene osservato come spetti al legislatore effettuare le scelte di criminalizzazione: sarà dunque quest’ultimo a decidere se la guida in stato di ebbrezza di un velocipede sia talmente pericolosa da dover essere configurato quale fatto penalmente rilevante. Riprendendo la metafora del dirit... _OMISSIS_ ...uo;arcipelago in un mare di libertà”, il giudice non può ravvisare fatti di reato là dove essi non sussistono: infatti il divieto di analogia in malam partem trova il proprio fondamento giuridico al livello costituzionale nel combinato di norme disposto dall’articolo 13, comma 2° e dall’articolo 25, comma 2° .
Invece è prevalso quell’orientamento secondo il quale i reati previsti agli articoli 186 e 186-bis c.d.s. sono applicabili anche a condotte poste alla guida di mezzi che non richiedono alcun titolo di abilitazione.

Questo secondo filone giurisprudenziale fatto proprio dalla Corte di Cassazione si è avvalso di una serie di argomenti logico giuridici di estremo rilievo ed efficacia .

Innanzitutto è stato osservato come le fattispecie astratte in questione non fossero da considerarsi come delle monadi ma bensì quali elementi che si collocano nella struttura del codice della strada che è ... _OMISSIS_ ...tivo ben organizzato e per certi profili, autonomo. Infatti esso regola in modo compiuto un settore molto complesso del vivere civile quale è quello della circolazione stradale, rimanendo ovviamente nel pieno rispetto dei principi generali e delle regole fondamentali che contraddistinguono l’ordinamento giuridico italiano.

Da quanto detto appare logico interpretare le fattispecie astratte in questione facendo riferimento alle altre disposizioni contenute nel codice della strada: tra queste si annovera sicuramente l’articolo 50 dove i velocipedi sono classificati tra i veicoli.

I ciclisti sono accomunati ai pedoni soltanto se conducono a mano il veicolo; in caso contrario saranno equiparati a tutti gli altri conducenti e come loro saranno soggetti alle medesime norme prescritte dal codice della strada.

Viene richiamato altresì il dato letterale previsto dall’articolo 186 c.d.s. dove si fa riferimento al... _OMISSIS_ ...ldquo;guidatore” anziché a quella di conducente: guidare significa infatti determinare la direzione e regolare la velocità: dunque cosa fanno i ciclisti se non regolare l’andatura in base all’intensità della pedalata e determinare la direzione del mezzo attraverso il manubrio?
Inoltre anche la guida non sicura di un velocipede può arrecare danno alla sicurezza della circolazione stradale e conseguentemente all’incolumità dei singoli utenti della strada: infatti anche se la forza propulsiva sprigionabile dagli arti inferiori dell’uomo non è paragonabile a quella sprigionabile da un motore, è altrettanto vero che la guida pericolosa di un velocipede può indurre altri mezzi a provocare un sinistro stradale cercando di evitare le conseguenze perigliose derivanti dall’andatura della bicicletta (si pensi ad esempio al caso in cui il conducente di un’autovettura sterzi improvvisamente per non investire un velocipede che invada la... _OMISSIS_ ...che l’auto finisca fuori strada in ragione di questa brusca manovra).

Queste sono le ragioni che hanno spinto la Corte di Cassazione a ritenere quale massima, che i reati di guida in stato di ebbrezza e di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti trovino applicazione nei confronti dei conducenti di tutti i veicoli: in tale novero vanno ricompresi anche i ciclisti in quanto guidatori di un mezzo (il velocipede) che trova la propria apposita disciplina all’articolo 182 c.d.s..