canone per casa cantoniera: g.o.

GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> CONCESSIONE DI BENI PUBBLICI --> CONTROVERSIE PATRIMONIALI

Sintesi: La controversia relativa all’ammontare del canone per il godimento di una casa cantoniera a titolo di alloggio di servizio appartiene alla giurisdizione del G.O..

Sintesi: Qualora la controversia riguardi il pagamento di un corrispettivo per l’occupazione dell’immobile dato in concessione, la relativa giurisdizione, trattandosi di diritto, appartiene al G.O., qualunque sia il titolo in forza del quale tale somma fosse dovuta, e cioè sia essa un canone o un’indennità sostitutiva.

Sintesi: Sussiste giurisdizione del G.A. quando la controversia coinvolge la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto sottostante, ovvero la verifica dell’esercizio di poteri discrezionali di cui essa gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi.

... _OMISSIS_ ...o;L’odierna controversia ha per oggetto i provvedimenti con cui l’ANAS determinava (con decorrenza dal giorno 1.2.2008) il canone per il godimento della casa cantoniera (alloggio di servizio) già concesso al ricorrente in qualità di dipendente della stessa Azienda.Il Collegio, svolti gli opportuni approfondimenti riservati all’esito dell’esame dell’istanza cautelare circa la sussistenza della giurisdizione di questo giudice (come eccepito dall’Amministrazione resistente e indicato nell’ordinanza n. 185/2009), ritiene che la stessa appartenga al giudice ordinario.Al riguardo va osservato che le controversie riguardanti la durata del rapporto di concessione o la stessa esistenza del rapporto o la rinnovazione della concessione, erano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 5 comma 1 della Legge n. 1034/1971 (cfr. Cass. SSUU, 19.5.1995 n. 7816; 3.2.1993 n. 1314; 11.5.1998 n. 474... _OMISSIS_ .... 1265).Quando, invece, la controversia riguarda il pagamento di un corrispettivo per l’occupazione dell’immobile, la relativa giurisdizione, trattandosi di diritto, apparteneva al giudice ordinario sensi dell’art. 5 comma 2 della Legge n. 1034/1971, qualunque sia il titolo in forza del quale tale somma fosse dovuta, e cioè sia essa un canone o un’indennità sostitutiva (cfr. Cass. SSUU, 6.6.2002 n. 8227).Poiché l’unico profilo in contestazione concerne la misura del canone o comunque del corrispettivo per l’utilizzo dell’immobile, sia per il periodo già trascorso che in vista di un possibile rinnovo della concessione scaduta nel 2007, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.Al riguardo il Collegio ritiene che non siano applicabili i principi secondo cui sussiste giurisdizione del giudice amministrativo quando la controversia coinvolge la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sul rapporto s... _OMISSIS_ ...ero la verifica dell’esercizio di poteri discrezionali di cui essa gode nella determinazione di indennità, canoni o altri corrispettivi (cfr. Cass. SSUU, 18.11.2008 n. 27333; 27.3.2008 n. 7946; 31.1.2008 n. 2273; 22.8.2007 n. 17829;13.2.2007 n. 3046). Sul punto va osservato che, nel caso in esame, la determinazione del canone avveniva non sulla base di poteri pubblicistici discrezionali e unilaterali dell’Amministrazione, ma in applicazione di criteri determinati in data 3.4.2007 di concerto con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente.»