Concessione demaniale e procedura di affidamento: ecco come va applicato il criterio del prezzo più basso

 PROCEDURA --> EVIDENZA PUBBLICA --> REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sintesi: Le ditte partecipanti alle gare ad evidenza pubblica non devono sempre e comunque dimostrare il pregresso svolgimento dell’attività a cui si riferisce l’appalto, ma soltanto se vi è una specifica clausola in tal senso nel bando di gara.

Estratto: «- il motivo sub a.1.) va respinto in quanto per un verso non si può condividere l’asserzione secondo cui le ditte partecipanti alle gare ad evidenza pubblica debbono in ogni caso dimostrare il pregresso svolgimento dell’attività a cui si riferisce l’appalto. Tale onere sussiste solo se il bando richiede espressamente la dimostrazione del possesso di tale requisito (il che avviene di solito nelle gare relative a pubbliche forniture o a servizi, in cui si richiede quale requisito di capacità tecnico-finanziaria l’avere eseguito nel triennio precedente analoghe forniture o svolto servizi analoghi per un determinato importo minimo). Il bando, però, può anche richiedere la mera iscrizione in albi o elenchi pubblichi per lo svolgimento di attività identiche o anche solo analoghe a quella a cui si riferisce l’appalto, il che rientra nella piena discrezionalità della stazione appaltante e trova puntuale riscontro normativo negli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006. Fra l’altro se fosse vera l’affermazione della ricorrente le imprese di nuova costituzione potrebbero partecipare con molta difficoltà alle gare ad evidenza pubblica (dovendo per un certo numero di anni limitarsi ad eseguire appalti solo in favore di soggetti privati, in modo da maturare il requisito minimo previsto per partecipare alle gare ad evidenza pubblica), il che non appare conforme ai principi del diritto comunitario. Nella specie, considerata la non eccessiva complessità del servizio e la sua limitata durata temporale, la scelta del Comune non è censurabile. Ma in ogni caso, come risulta dal documento allegato n. 16 alla memoria di costituzione del Comune (ed in particolare dall’autodichiarazione datata 11/4/2012 del sig. M.), il titolare della ditta M. ha maturato una notevole esperienza nel settore e, trattandosi di ditta individuale, l’esperienza professionale del titolare riverbera automaticamente i propri effetti sulla ditta. Non rileva il fatto che la ditta abbia ottenuto l’iscrizione alla CCIAA solo cinque giorni prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in quanto ciò che conta è che alla predetta data di scadenza il concorrente era in grado di eseguire le prestazioni contrattuali. Nella vicenda decisa dal Consiglio di Stato nella richiamata decisione n. 925/2003 il concorrente illegittimamente ammesso aveva invece iniziato ad svolgere l’attività oggetto dell’appalto in una data successiva al termine di presentazione delle offerte, per cui non si è in presenza di una situazione assimilabile a quella oggetto del presente giudizio;»

Sintesi: Il fatto che un’impresa sia in attesa dell’attribuzione del numero di matricola INPS non le impedisce di partecipare alle procedure ad evidenza pubblica, non potendo il ritardo con il quale l’Istituto di previdenza ha definito la pratica di iscrizione andare a detrimento della stessa impresa.

Estratto: «- nemmeno il motivo sub a.3.) merita accoglimento, in quanto la ditta M. ha dichiarato di essere iscritta all’INPS – sede di Rimini e di essere in attesa dell’attribuzione del numero di matricola. Naturalmente il ritardo con il quale l’Istituto di previdenza ha definito la pratica di iscrizione non può andare a detrimento della ditta M. e inibirle la partecipazione alla presente gara;»

PROCEDURA --> EVIDENZA PUBBLICA --> SIGILLATURA BUSTE

Sintesi: L’obbligo previsto dal bando di gara di sigillare e siglare i lembi delle buste contenenti le offerte e l’allegata documentazione tecnico-amministrativa riguarda, in assenza di ulteriori specificazioni, solo i lembi aperti e non anche quelli preincollati dal fabbricante.

Estratto: «- il motivo sub a.4.) va respinto in quanto (come affermato in numerose sentenza dal G.A.) l’obbligo previsto dal bando di gara di sigillare e siglare i lembi delle buste contenenti le offerte e l’allegata documentazione tecnico- amministrativa riguarda, in assenza di ulteriori specificazioni, solo i lembi aperti e non anche quelli preincollati dal fabbricante. Nella specie il bando parla solo di sigillatura “sui lembi di chiusura” (e quindi non specifica nemmeno su “tutti” i lembi di chiusura), per cui del tutto correttamente le imprese intimate hanno siglato e sigillato solo i lembi aperti.»

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> CRITERI DI AFFIDAMENTO

Sintesi: La scarsa complessità del servizio e la sua limitata durata temporale giustificano il mancato obbligo di presentazione di un piano degli investimenti avente le caratteristiche indicate dall’art. 143, co. 7, D. Lgs. 163/2006 e il ricorso al criterio del prezzo più basso.

PROCEDURA --> EVIDENZA PUBBLICA --> CONTENUTO DEL BANDO

Sintesi: L’individuazione dei requisiti di capacità tecnico-finanziaria rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, sindacabile solo per manifesta illogicità e/o per violazione del principio di proporzionalità.

DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> PROCEDURA DI AFFIDAMENTO --> CRITERI DI AFFIDAMENTO

Sintesi: Nel caso delle procedure di affidamento di concessioni demaniali o di concessioni del servizio di gestione di impianti sportivi, il meccanismo che regola il rapporto sinallagmatico prevede che l’aggiudicatario corrisponda un canone alla P.A. e pertanto è legittimo applicare il criterio del prezzo più basso individuando il prezzo più conveniente nel massimo rialzo sul canone posto a base di gara.

Estratto: «6. Nel merito, si evidenzia che:(omissis)- la minore complessità del servizio e la sua limitata durata temporale giustificano poi il mancato obbligo di presentazione di un piano degli investimenti avente le caratteristiche indicate dall’art. 143, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 e, in generale, il ricorso al criterio del prezzo più basso;- per quanto concerne il fatto che il bando non ha previsto quale requisito di ammissione alla gara il pregresso svolgimento di servizi analoghi, valgono in generale le considerazioni formulate al precedente punto 3 (con riguardo al motivo sub a.1.). In ogni caso, è noto che l’individuazione dei requisiti di capacità tecnico-finanziaria rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, sindacabile solo per manifesta illogicità e/o per violazione del principio di proporzionalità. Nella specie, a giudizio del Tribunale, non ricorre alcuno dei suddetti vizi, tenuto conto della natura del servizio e della sua durata temporale;- infine, per quanto riguarda il criterio di aggiudicazione si deve anzitutto osservare che per espresso disposto dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 le norme del Codice non si applicano alle concessioni di servizi (tanto è vero che la stessa ricorrente ha dato conto del fatto che è in fase di redazione una direttiva comunitaria relativa alle concessioni di servizi, la quale potrebbe peraltro prevedere fra i criteri di aggiudicazione anche quello del prezzo più basso). In secondo luogo, seppure è vero che di norma le concessioni di lavori e di servizi vanno aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (stante l’estrema varietà di soluzioni che ciascun concorrente è in grado di proporre all’amministrazione e il fatto che l’elemento prezzo diviene di conseguenza solo uno degli elementi di valutazione), è anche vero che nel caso di specie, venendo a mancare il presupposto fondamentale di una concessione (ossia l’onere del concessionario di effettuare una serie di investimenti dei quali alla scadenza del rapporto viene a giovarsi il concedente pubblico, visto che di solito le clausole convenzionali prevedono che le opere realizzate dal concessionario vengano acquisite al patrimonio pubblico), è giustificato il ricorso all’altro dei due criteri previsti dall’art. 81 D.Lgs. n. 163/2006;- per quanto riguarda poi il criterio in sé, non risponde al vero che esso non rientra fra quelli previsti dal Codice dei contratti pubblici. In effetti, nei casi in cui il meccanismo che regola il rapporto sinallagmatico prevede che sia l’aggiudicatario a corrispondere un canone alla stazione appaltante (e questo è quello che di solito si verifica per l’appunto nelle concessioni di beni e servizi pubblici, quali ad esempio le concessioni demaniali oppure le concessioni del servizio di gestione di impianti sportivi), il criterio del prezzo più basso va applicato nel modo fatto proprio dal Comune di Gabicce nella presente gara, ossia il prezzo più conveniente per la P.A. va individuato nel massimo rialzo sul canone posto a base di gara.»