IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO

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disciplina aggiornata al decreto legislativo n. 81/2015

Cauduro, Giulia

12 aprile 2016

pdf  / 120 Pagine in formato libro (17X24 cm)

Con il presente contributo si è cercato di ricostruire l'evoluzione normativa e giurisprudenziale del contratto di apprendistato alla luce del d.lgs. n. 81/2015, che ha portato all'abrogazione del T.U. 2011, e delle politiche occupazionali che nel nostro Paese stanno investendo in maniera preponderante siffatta tipologia contrattuale, ponendola al centro dello scenario politico italiano. In particolare sono state analizzate le caratteristiche della formazione e il dovere di vigilanza del datore di lavoro, nonché i requisiti formali e sostanziali del contratto di apprendistato tra cui la retribuzione e l'orario di lavoro dell’apprendista.

Non Disponibile

  • editore: Exeo
  • collana:
  • numero in collana: 11
  • isbn: 978-88-6907-194-2
  • sigla: FC11
  • categoria: MONOGRAFIE
  • tipologia: giuridica
  • genere: studio applicato
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  • destinatari: professionale accademico
  • soggetto: diritto
PREMESSA

CAPITOLO I

EVOLUZIONE DELL'ISTITUTO

1. Evoluzione storica dell'istituto

2. Dal T.U. in materia di apprendistato alle novità introdotte  dal D.L. n. 34/2014 e dal D. Lgs. n. 81/2015

3. Natura e causa del contratto di apprendistato

4. Campo di applicazione

CAPITOLO II

TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO

1.    Caratteristiche della formazione

2. Apprendimento permanente

3. La funzione degli enti bilaterali

4. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

4.1. Apprendistato professionalizzante in somministrazione di lavoro

5. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore

6. Apprendistato di alta formazione e ricerca

7.Apprendistato per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione

8. Inadempimento degli obblighi formativi e violazione delle disposizioni contrattuali collettive

CAPITOLO III

LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

1.    Requisiti formali e sostanziali del contratto di apprendistato

2.    La retribuzione dell'apprendista

3.    L'orario di lavoro

4.    Successione di diversi contratti

5.    Limiti numerici di assunzione (clausola di stabilizzazione)

CAPITOLO IV

SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO NELL'APPRENDISTATO

1.    La malattia

1.1 Svolgimento di altra attività lavorativa durante la malattia.

1.2 Adempimenti del lavoratore

2. Infortunio

2.1 Infortunio in itinere

3.Congedi di maternità

3.1 Congedi di paternità

CAPITOLO V

INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

1.    Disdetta al termine del periodo formativo

2.    Conferma dell'apprendista

3.    Recesso dal rapporto

3.1. Giusta causa

3.2. Giustificato motivo soggettivo

3.3. Giustificato motivo oggettivo

4.Licenziamento per superamento del periodo di comporto

5. Decesso dell'apprendista

6. Risoluzione consensuale e Dimissioni

7. Contributo di licenziamento

CAPITOLO VI

GLI INCENTIVI A FAVORE DEL DATORE DI LAVORO

1.    Gli incentivi a favore del datore di lavoro

2. Il regime contributivo speciale nel contratto di apprendistato

3. Indennità di disoccupazione, Cassa integrazione in deroga e Contratti di solidarietà

ALLEGATO 1

ESEMPI CONCRETI

1.    Assunzione con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca

2.    Assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

3.    Assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante

4.    Piano Formativo individuale

5. Lettera di disdetta dal rapporto di apprendistato

6. Lettera di conferma dell'apprendista

7. Lettera di conferma anticipata dell'apprendista

8. Nomina del tutor

9. Libretto formativo del cittadino

10. Registro della formazione dell'apprendista

ALLEGATO 2

GIURISPRUDENZA IN MATERIA

CONCLUSIONI

BIBLIOGRAFIA

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Il presente contributo analizza in maniera puntuale e dettagliata il contratto di apprendistato inteso come un contratto a causa mista in quanto al suo interno convivono un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e un rapporto di formazione che invece è a tempo determinato.
Si tratta di una tipologia contrattuale fondamentale al fine di incentivare le politiche occupazionali all’interno del nostro paese. L’art. 41, comma 1, D.Lgs. 81/2015 lo definisce “un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”.
Molteplici sono le leggi che si sono susseguite in materia e sul punto fondamentale è stato l’intervento normativo di cui al D.Lgs. 81/2015 che ha abrogato il Testo unico prevedendo tre diverse tipologie di apprendistato in particolare:
- Per la qualifica o per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Siffatto contratto coniuga la formazione effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative;
- Professionalizzane o di mestiere. Destinato ai giovani tra i 18 e i 29 anni e mira a far conseguire al giovane una qualificazione professionale.
- DI alta formazione e ricerca. Tale contratto è destinato a coloro che sono in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale e mira al conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione compresi dottorati di ricerca.
Stante l’importanza della formazione all’interno del contratto di apprendistato l’autore si è soffermato sull’analisi del cosiddetto Piano Formativo individuale inteso come quel piano che definisce il percorso formativo dell’apprendista e che è contenuto, in forma sintetica, nel contratto definendo gli obiettivi e i contenuti del percorso di formazione che devono essere seguiti dal giovane lavoratore; e sulla figura del tutor prevista dalle norme di legge a cui spetta il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato e di trasmettere le competenze necessarie affinché il giovane possa imparare e successivamente essere in grado di operare in autonomia all’interno dell’azienda.
Pertanto il datore di lavoro deve rispettare tutte le obbligazioni tipiche dei rapporto di lavoro subordinato e cioè pagare la retribuzione al lavoratore, rispettare la contrattazione collettiva e in più fornire la formazione necessaria al giovane, l’apprendista dal canto suo deve rispettare tutte le obbligazioni nascenti dal rapporto di lavoro nonché adempiere al percorso formativo.
L’autore ha inoltre analizzato il tema della somministrazione di apprendisti. Sul punto è necessario riportare quanto affermato dal Ministero del Lavoro: “Nel caso della somministrazione a tempo indeterminato è (…) possibile il ricorso al contratto di apprendistato (…) purchè le modalità di esecuzione del rapporto di lavoro consentano la realizzazione delle finalità di formazione”.
Con il D.lgs 81/2015 e il vigente CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro, la possibilità per le Agenzie per il Lavoro di avviare lavoratori con apprendistato professionalizzante in somministrazione trova una compiuta regolamentazione.
Sulla base di quanto previsto in materia dal D. Lgs. n. 81/2015 l’apprendista viene assunto a tempo indeterminato dall’Agenzia per il lavoro mediante contratto di apprendistato professionalizzante in forma scritta.
Può essere apposto al momento dell’assunzione un patto di prova la cui durata non può essere superiore a quella prevista dal vigente CCNL, una particolarità è prevista con riferimento alla figura del tutor, infatti durante il periodo di apprendistato il lavoratore somministrato dovrà rapportarsi on due tutor, uno nominato dall’Agenzia per il lavoro ed uno indicato dall’impresa utilizzatrice.
Per quanto riguarda il numero di apprendisti che possono essere assunto in somministrazione dall’Agenzia per il lavoro il CCNl della categoria delle agenzie non contiene alcuna indicazione, pertanto si ritiene applicabile il limite previsto dal D.Lgs. 81/2015. Conseguentemente ai sensi dell’art. 42 comma 7 del D.lgs 81/2015 il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro autorizzate non può` superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro; tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unita`. E` in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato.
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo` assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Tali disposizioni non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
Il presente contributo ha altresì analizzato il problema riguardante l’inadempimento del datore di lavoro, in particolare l’art. 47, comma 1 del D.lgs 81/2015 stabilisce espressamente che in caso di inadempimento nell’erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità del contratto è previsto l’obbligo di versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato maggiorata del 100% con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.
Infine l’opera contiene un ampio excursus giurisprudenziale in tema di apprendistato al fine di fornire agli addetti ai lavori un’ analisi di questa tipologia contrattuale il più aderente possibile con la realtà economica e sociale del nostro Paese.

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