L'ordine di demolizione può essere sospeso solo quando sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che, nell'arco di brevissimo tempo, sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con l'ordine di demolizione: non è sufficiente una mera ed ipotetica possibilità che si potrebbe verificare in un tempo lontano ed incerto, e, in particolare la semplice pendenza della procedura amministrativa o giurisdizionale